Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-11, n. 202209926
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 09926/2022REG.PROV.COLL.
N. 08287/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8287 del 2021, proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli, direzione territoriale IV - Lazio e Abruzzo - ufficio dei monopoli per il Lazio, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
T E, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società “G.E.T. Gestione esercizi turistici s.r.l.”, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sede dell’Aquila (sezione prima) n. 405/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare della IV sezione del 22 ottobre 2022, n. 5821;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione dell’amministrazione appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone appello contro la sentenza indicata in epigrafe del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sede dell’Aquila, che in accoglimento del ricorso del signor Eduardo Taglienti ha annullato il diniego opposto a quest’ultimo al rilascio del patentino per la vendita al pubblico di tabacchi lavorati nell’esercizio commerciale denominato “Bar il Rosso e il Nero”, sito in Sulmona, via Mazzini 76/b. Il diniego impugnato (prot. n. 9916 del 17 marzo 2020) era basato sulla mancanza della distanza minima, nel caso di specie 300 metri, da una preesistente rivendita con distributore automatico, avente n. 33, ubicata nello stesso viale Mazzini, al civico 58, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 7, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 ( Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo ).
2. In accoglimento delle censure dedotte nel ricorso la sentenza in epigrafe ha tuttavia giudicato il diniego impugnato affetto da un errore di misurazione della distanza minima richiesta, « intesa come il percorso pedonale più breve (e) calcolata (…) nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30.4.1992,