Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-17, n. 202403493

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-17, n. 202403493
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403493
Data del deposito : 17 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2024

N. 03493/2024REG.PROV.COLL.

N. 09657/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9657 del 2022, proposto da
V P, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 02668/2022, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il Cons. V V. Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

In data 8.2.2017, a seguito di accertamento eseguito dalla Stazione Carabinieri Forestali di Boscoreale, veniva accertato che all’interno dell’area di circa 2000 mq, sito in Boscotrecase alla via Cifelli, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio ed adiacente e pertinenziale all’immobile principale noto come ristorante “Cristal”, di proprietà del Sig. V P, erano state realizzate le seguenti opere:

- una struttura metallica aperta di forma rettangolare di dimensione di mt 60 x 9;

- due gazebo metallici di mt 4x 4;

- due piscine di mt 7,50 x 13,70 di superficie con profondità di ca.mt 1,40;

- una rampa di accesso per disabili.

Il 18.5.2017 veniva pertanto adottata dall’Ente Parco del Vesuvio l’ordinanza - ingiunzione prot. gen. U-0002401, n°14, con la quale era disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, notificata al ricorrente in data 24.11.2017.

Le opere contestate venivano anche denunziate innanzi all’Autorità giudiziaria penale.

Ritenendo illegittima l’ordinanza, il ricorrente P impugnava innanzi al Tar Campania il provvedimento de quo adducendo un’unica argomentazione, configurante difetto di istruttoria e motivazione illogica, generica ed insufficiente e consistente nel fatto che le opere contestate non avevano comportato la creazione di volumi aggiuntivi e, pertanto, erano da ritenere perfettamente conformi con le Norme di attuazione del vigente Piano del Parco, che classifica l’area su cui sorgono le opere come zona D-Unità D3 di promozione economica- sociale, consentendo la possibilità di realizzare gli interventi di Trasformazione (TR) di cui alle categorie TR1, TR2 e TR4, con cambiamenti di destinazione d’uso e potenziamento delle attrezzature turistico – ricettive esistenti;

Il Tar Campania, con la sentenza qui appellata, non ha ritenuto fondata la ricostruzione giuridica effettuata dal ricorrente ed ha rigettato il ricorso.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che, essendo le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione realizzate in assenza del preventivo nulla osta del Parco nazionale del Vesuvio, come tali, erano " in re ipsa" abusive. Infatti, ai sensi dell'art.13 della legge n. 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”, la realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sempre sottoposto al preventivo nulla osta del Parco.

Inoltre, anche il Piano del Parco, successivamente approvato, seppure introducendo deroghe all'art. 1 quinquies, ugualmente ha vietato gli interventi in questione che dunque, violano tutte le normative dei vincoli posti a protezione dell'area in questione e quindi, oltre ad essere state realizzate in assenza del necessario preventivo nulla osta, le opere contrastano palesemente con le prescrizioni del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio adottato con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 618 del 13/04/2007, approvato nel 2010 e pubblicato sul

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