Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-17, n. 202204993

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-17, n. 202204993
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204993
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2022

N. 04993/2022REG.PROV.COLL.

N. 03931/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3931 del 2018, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sede di Firenze, sezione I, n. -OMISSIS- del 27 dicembre 2017, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 866 d.lgs. n. 66/2010


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. C C, udito l’avvocato Pierpaolo De Vizio in sostituzione dell’avvocato A F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso dell’odierno appellante, Sottocapo di 1^ Classe della Marina Militare, diretto all’annullamento: del D.M. n. 343/I-3/2016 (M_D GMIL REG 2016 0483050 02-08-2016), in data 29 luglio 2016, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Divisione, che ne aveva disposto, ai sensi dell’art. 866 d.lgs. n. 66/2010 la perdita del grado per condanna penale per rimozione, con decorrenza dal -OMISSIS-, con conseguente cessazione dal servizio permanente e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei Militari di truppa, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 861, co. 3, e 923, co. 1 lett. i) e co. 3 d.lgs. n. 66/2010; nonché del foglio prot. n. M_D GMIL REG2016 0244555 in data 15 aprile 2016 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

2. L’appellante deduce i seguenti motivi di gravame: “ Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione del contenuto normativo di cui all’art. 29 c.p.m.p., dell’art.29 c.p.m.p. dell’art. 866 del D.Lgs n. 66/20101 e dell’art. 923, co. 1 let. i). Erronea applicazione degli artt. 861, comma 3, 866, 867, comma 3, 923, comma 1 lettera i) e 3 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), violazione del principio del “tempus regit actum” e del principio del favor rei, violazione dell’art. 9 della L. n. 19/1990. Violazione dell’art. 4 della Costituzione: violazione del diritto al lavoro. Illogicità irragionevolezza contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti, difetto e insufficienza di istruttoria”; “Erroneità dell’impugnata sentenza. Questione di legittimità costituzionale degli art. 866, comma 1, 867, comme 3, (stante la sussistenza dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza) per violazione del principio di eguaglianza sostanziale e con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui le predette norme prevedono la cessazione del rapporto di lavoro come automatica conseguenza (senza l’attivazione di un procedimento disciplinare) dell’applicazione in sede di condanna penale definitiva della sanzione accessoria della rimozione dal grado ”.

In sintesi, l’interessato, condannato in sede penale alla reclusione per 2 anni e 3 mesi con applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado, deduce l’illegittimità dell’applicazione dell’automatismo della cessazione del servizio permanente di cui agli artt. 866 e 923 d.lgs. n. 66/2010. Nella fattispecie avrebbero dovuto trovare

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