Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2018-06-15, n. 201802726
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Pubblicato il 15/06/2018
N. 02726/2018 REG.PROV.CAU.
N. 03541/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3541 del 2018, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , nonché Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;
contro
M L, rappresentata e difesa dagli avvocati T S e S D F, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, 34;
nei confronti
Scianna Antonino, Torano Valerio, Francola Maurizio Antonio Pasquale, Carrarelli Daniela, Nasini Paolo, Amorizzo Mariagiovanna, Palma Rosaria, Papi Katiuscia, Commandatore Calogero, Valletta Daria e Cordì Lorenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;
Sorrentino Pierangelo, Levato Arturo e Baraldi Massimo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II n. 02394/2018, resa tra le parti, concernente mancato superamento della prova orale del concorso per titoli ed esami a 45 posti di Referendario TAR
Visto l'art. 62 Cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di M L, Antonino Scianna, Torano Valerio, Francola Maurizio Antonio Pasquale, Carrarelli Daniela, Nasini Paolo, Amorizzo Mariagiovanna, Palma Rosaria, Papi Katiuscia, Commandatore Calogero, Valletta Daria e di Cordì Lorenzo;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 il Cons. V P ed uditi per le parti gli avvocati S D F e Carlo Malinconico, nonché l’avvocato dello Stato Ruggero Di Martino;
Premesso che, benché gli appellati in udienza abbiano dichiarato di rinunciare alla esecuzione della ottenuta ordinanza cautelare di primo grado, l’ordinanza stessa continua a produrre i propri naturali effetti;
Rilevato che inoltre l’ordinanza stessa è stata oggetto di decreto cautelare presidenziale ex art. 56 Cod. proc. amm. in data 4 maggio 2018, che ha accolto l’inerente domanda e che il decreto medesimo, a norma di legge, cessa oggi di produrre effetti;
Considerato pertanto che occorre decidere nel merito sull’istanza di appello cautelare, come l’appellante amministrazione insiste;
Rilevato che, prima facie , le considerazioni esposte dall’appellante appaiono assistite da rilevanti profili di fondatezza, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora ;
Considerato in particolare che, alla luce delle risultanze di causa, non emergono evidenti profili di illegittimità circa la composizione della Commissione giudicatrice, anche alla luce della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 487 del 1994;
Rilevata infine l’opportunità, ad un complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti, che il primo giudice provveda altresì ad anticipare l’udienza di discussione del merito della causa, già fissata per il 21 novembre 2018, ai fini di una sollecita definizione della vertenza, suscettibile di incidere sul corretto funzionamento della giustizia amministrativa.