Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-09, n. 202003667

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-09, n. 202003667
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003667
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2020

N. 03667/2020REG.PROV.COLL.

N. 00134/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2011, proposto dal Signor IM NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180;



contro

Comune di Roma (ora Roma Capitale, a’ sensi dell’art. 24 della l. 5 maggio 2009, n. 42), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi D’Ottavi, ed elettivamente domiciliato Roma presso gli Uffici dell’Avvocatura di Roma capitale, via del Tempio di Giove, n. 21;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 33082/2010, resa tra le parti, concernente VIOLAZIONE URBANISTICA PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per la parte appellante l’avvocato Fabrizio Viola su delega dell’avvocato Mario Sanino, nonché l’avvocato Luigi D’Ottavi per Roma Capitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1.La vicenda per cui è causa necessita, ai fini della sua puntuale comprensione, di una dettagliata esposizione dei fatti di causa.

L’attuale appellante, Signor IM NT, espone di aver presentato al Comune di Roma in data 10 dicembre 2004 la domanda Prot. n. 562465 per il rilascio di condono edilizio, a’ sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 326 convertito con modificazioni con l. 24 novembre 2003, n. 326 e della l.r. 8 novembre 2004, n. 12, avente ad oggetto un parziale cambio di destinazione d’uso, da magazzino a negozio, di un locale in suo possesso ubicato in Roma, Via Boccea n. 307/A.

L’appellante precisa che tale immobile, ubicato al piano S1 del relativo stabile contraddistinto

al N.C.E.U. al foglio 414, particella n.886, subalterno 502, è di proprietà dei suoi genitori, Signori CI NT e NA LO, che ne hanno acquisito la proprietà mediante il contratto di compravendita Rep. n. 77889 – Racc. . n. 12003 dd. 4 aprile 2003 a rogito del dott. Gianvincenzo Nola, notaio in Roma.

Il Sig. IM NT precisa – altresì – di essere peraltro possessore del sopradescritto immobile sin dal mese di febbraio del 2003 e che da allora – e cioè prima del termine del 31 marzo 2003 considerato dalla predetto art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 convertito con l. n. 326 del 2003, egli ha ivi esercitato mediante la propria impresa individuale Cybergal di NT IM S.r.l. l’attività di vendita e di assistenza tecnica relativa ad apparecchiature per l’informatica.

L’appellante afferma che ciò configurerebbe “un abuso c.d. “funzionale” , ovvero un abuso derivante da mutamento di destinazione d’uso per tale tipo di attività un immobile accatastato C1” (ossia alla tutt’oggi vigente categoria catastale corrispondente ai “Negozi e Botteghe” ) “senza realizzazione di opere edilizie” (cfr. pag. 2 e ss. dell’atto introduttivo del presente giudizio).

Egli - altresì - riferisce di aver presentato in data 14 gennaio 2005 al Prot. n. 1978 del Municipio XVIII (attualmente XIII) del Comune di Roma, a’ sensi dell’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 nel testo pro tempore vigente - ossia prima delle novelle ad esso apportate per effetto dell'art. 85, commi 3 e 5, lett. b), del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dell' art. 65 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dell' art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 – la comunicazione di inizio d’attività da svolgersi nel sopradescritto locale, debitamente corredata da tutta la documentazione a ciò necessaria, ivi segnatamente compresa la copia della predetta domanda di condono edilizio da lui in precedenza presentata.

Il medesimo appellante precisa, inoltre, di aver susseguentemente presentato in data 6 ottobre 2005 un’ulteriore comunicazione d’inizio di attività di laboratorio nel locale medesimo.

Riferisce quindi l’appellante che in data 26 ottobre 2005, ossia essendo ancora pendente la predetta istanza di condono edilizio, con verbale n. Prot. n. 49670 l’VIII° Gruppo della Polizia Municipale del Comune di Roma ha accertato una presunta violazione urbanistica derivante dal mutamento di destinazione d’uso del locale, da magazzino (C2) ad attività commerciale (C1).

In buona sostanza, quindi, secondo tale accertamento si evincerebbe che tale mutamento di destinazione d’uso reso oggetto della predetta domanda di condono edilizio sarebbe avvenuto dopo la scadenza del 31 marzo 2003 contemplata sia dall’anzidetto art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003 e dall’art. 2, comma 1, della l.r. n. 12 del 2004.

Con determinazione dirigenziale n. 2276 del 28 ottobre 2005 del predetto XVIII Municipio – U.O.T. è stata disposta nei riguardi dell’attuale appellante la misura cautelativa della sospensione dei lavori a seguito dell’anzidetto verbale di accertamento dell’abusivamente avvenuto cambio di destinazione d’uso del locale.

1.2.Con nota Prot. n. 166720 dd. 8 ottobre 2007 dell’Ufficio Condono Edilizio è stato comunicato al Signor NT, a’ sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 6 della l.r. n. 12 del 2004,, l’avviso dell’avvio del procedimento di reiezione della propria domanda di condono, peraltro con contestuale richiesta di acquisizione, entro 60 giorni dalla ricezione della nota medesima, di ulteriore documentazione idonea a comprovare l’avvenuta ultimazione dei “lavori abusivi da sanare (cambio d’uso da locale magazzino a commerciale” (sic) entro l’anzidetta scadenza di legge fissata alla data del 31 marzo 2003.

In tale nota veniva in particolare rilevato che la dichiarazione resa dall’attuale appellante, in sede di sottoscrizione della domanda di condono, di aver realizzato l’abuso di cui trattasi entro la data del 31 marzo 2003 risultava smentita dalla circostanza che nel susseguente contratto di compravendita del 4 aprile 2003 (stipulato, come detto innanzi, dai genitori dell’appellante medesimo) era stata dichiarata innanzi al notaio rogante l’assenza al riguardo di abusi edilizi di qualsivoglia natura.

Nella nota medesima veniva – altresì – rilevata sia l’avvenuta adozione della predetta ordinanza di sospensione dei lavori, sia la circostanza che soltanto nei mesi di gennaio e di ottobre del 2005 l’interessato aveva presentato tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del permesso di vendita.

L’NT, a riscontro della nota sopradescritta, ha trasmesso ulteriore documentazione a chiarimento dei fatti, rimarcando comunque che la stessa era già stata da lui resa in precedenza disponibile alla medesima Amministrazione comunale e rilevando che egli non aveva sottoscritto il predetto contratto di compravendita.

L’attuale appellante ha – altresì – rilevato che nessun mutamento edilizio era stato apportato al locale di cui trattasi, come del resto ben si poteva rilevare raffrontando le piantine dello stesso trasmesse alla medesima Amministrazione comunale con quelle rinvenute presso l’Ufficio del catasto, e ha comunque allegato alle proprie deduzioni ulteriore documentazione, consistente in preventivi, fatture e dichiarazioni rese da numerosi clienti idonea, a suo avviso, a comprovare la circostanza che alla data del 31 marzo 2003 era già avvenuta la parziale destinazione del locale all’uso commerciale.

Da ultimo il medesimo appellante ha evidenziato di aver già regolarmente corrisposto quanto dovuto, in dipendenza del richiesto condono, a titolo di oblazione e di oneri di urbanizzazione.

In data 20 dicembre 2007 l’NT ha trasmesso all’Amministrazione comunale ulteriore documentazione da lui reputata idonea a supportare la propria tesi.

Con determinazione dirigenziale n. 68 – Prot. n. 16857 dd. 26 marzo 2008 emessa dal Dipartimento VI – Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio- VII^ U.O. – Ufficio Condono Edilizio la domanda di condono edilizio presentata dall’NT è stata respinta.

Al riguardo, nell’ampia motivazione di tale provvedimento si legge, in particolare che a seguito dell’avvenuta acquisizione del contratto di acquisto del locale di cui trattasi, avvenuto il 4 aprile 2003, era stato acclarato “che con detto atto viene acquisito un locale magazzino posto al piano seminterrato con accesso da una rampa carrabile sulla Via di Boccea. Lo stesso atto precisa che la parte acquirente viene immessa in possesso dell’unità immobiliare dalla data del rigito notarile e che ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il locale è stato costruito con licenza edilizia n. 1339/A del 19 giugno 1962 3e successiva variante (e) che non sono stati commessi abusi di qualsiasi natura” (cfr. ivi).Nel medesimo provvedimento si legge – altresì – che “eseguiti i dovuti riscontri, la documentazione trasmessa” dall’interessato “non è stata ritenuta probante per le seguenti ragioni: a) l’atto di acquisto del locale tra parte venditrice e parte acquirente, sigg. NT CI e LO NA, stipulato in data 4 aprile 2003, è un atto pubblico e, come tale, a norma dell’art. 2700 c.c. fa “piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” b) La precisazione contenuta nel suddetto atto di compravendita del 4 aprile 2003 secondo la quale nel locale magazzino “non sono stati commessi abusi di alcuna natura ” risulta in evidente disaccordo con la dichiarazione resa nella relazione descrittiva dell’abuso indicante lo stato dei lavori (allegata alla domanda di condono) dove viene esplicitamente

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