Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-02, n. 201800011

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-02, n. 201800011
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800011
Data del deposito : 2 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2018

N. 00011/2018REG.PROV.COLL.

N. 00373/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2017, proposto dalla s.r.l. Il Cancello Rosso e dalla s.r.l. Il Faro Verde, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso lo Studio Grez &
Associati S.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, G L e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G L in Roma, via Polibio, n. 15,

nei confronti di

la s.p.a. Anas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Toscana, sezione III, 23 novembre 2016, n. 1683, resa fra le parti, che ha pronunciato sul ricorso n.458/2016, integrato da motivi aggiunti, proposto:

1 ) per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Pisa:

(ricorso principale)

a) dell’ordinanza 6 ottobre 2015, n. 18/516, che ingiunge alla società Il Cancello Rosso S.r.l. il ripristino dello stato dei luoghi quanto ad opere ritenute abusive realizzate in via di Goletta a Pisa, sul terreno di proprietà distinto al catasto al foglio 45, mappale 1360, e consistenti in un piazzale per la sosta di veicoli;

b) del provvedimento 24 febbraio 2015, n. 2, di diniego del titolo edilizio in sanatoria;

c) del provvedimento 5 ottobre 2015, n. 69345, concernente la dichiarazione di non agibilità del terreno a seguito di verifica della segnalazione certificata di inizio attività –

SCIA

8 agosto 2014, n. 53402, presentata dalla società Il Faro Verde S.r.l. per una attività di sosta autovetture;

(motivi aggiunti)

e) dell’ordinanza 16 marzo 2016, n. 18/106, che dispone l’immediata cessazione, in quanto abusiva, dell’attività di parcheggio per sosta e custodia autoveicoli in corso sul terreno;

d) del provvedimento 12 gennaio 2016, n. 2802;

f) dell’ordinanza 8 febbraio 2016, n. 18/149, che irroga una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto dell’ordinanza 516/2015;

g) del verbale di sopralluogo e accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire 27 gennaio 2016;

h) ove esistente, del provvedimento con cui è stata disposta l’acquisizione gratuita in proprietà dell’area;

2) per l’accertamento del diritto al perfezionamento della SCIA sopra citata;

3) per il riconoscimento del diritto alla retrocessione dell’area;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e della s.p.a. Anas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. F G S e uditi per le parti l’avvocato D I, per delega dell'avvocato G A, l’avvocato M R C, per delega degli avvocati S C, G G e G L, nonché l’avvocato dello Stato M V L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Le appellanti sono rispettivamente la proprietaria e l’affittuaria di un terreno di circa 2000 mq, situato a Pisa, in via di Goletta, in prossimità dell’aeroporto cittadino, terreno distinto al catasto di quel Comune al foglio 45, mappale 1360.

Il giorno 8 agosto 2014, con atto n. 53402, l’affittuaria ha presentato allo Sportello unico attività produttive – SUAP del Comune una segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, relativa ad una attività di ‘sosta autovetture’ da intraprendere sul terreno in questione.

Con riguardo a tale attività, nonché con riguardo al terreno e alle strutture con le quali essa è esercitata, il Comune ha adottato una serie di provvedimenti, nei termini che seguono.

Con il primo provvedimento 24 febbraio 2015, n. 2, il Comune ha negato l’accertamento di conformità, ovvero la sanatoria edilizia, richiesta dalla proprietaria del terreno quanto ad un prefabbricato che vi insiste, costituito da una struttura chiusa a forma di parallelepipedo, che ospita l’ufficio e i servizi dell’attività;
in motivazione, il Comune ha evidenziato che l’area in cui il manufatto si trova è classificata dall’art.

1.3.1.5 del regolamento urbanistico comunale come ‘verde di corredo alle infrastrutture’, che non consente né di esercitarvi attività di ‘autotrasporto’, né di realizzare manufatti a supporto di essa.

Con il secondo provvedimento 5 ottobre 2015, n. 69345, il Comune ha dichiarato ‘improduttiva di effetti’ l’attività oggetto della SCIA di cui sopra;
in motivazione il Comune ha evidenziato che l’area relativa, ai sensi del citato art. 1.3.1.5, non consente la destinazione a parcheggio commerciale;
ha evidenziato ancora il carattere abusivo, dovuto al diniego di sanatoria, del manufatto a servizio dell’attività in questione.

Con il terzo provvedimento 6 ottobre 2015, n. 516, il Comune ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi e quindi la demolizione delle opere realizzate sul terreno in questione senza il permesso di costruire, ritenuto necessario: si tratta del prefabbricato di servizio, nonché della ‘trasformazione permanente di suolo inedificato’, operata mediante ‘riporto e costipamento di materiale inerte’, al fine di realizzare il piazzale di sosta, trasformazione indicata come estesa anche ad una porzione di terreno sopraelevata, che ricade nella proiezione della sede stradale.

Nella stessa ordinanza, il Comune dava atto che in caso di inottemperanza vi sarebbe stata l’acquisizione di diritto di un’area identificata con l’intero mappale 1360 del foglio 45.

Infine, il Comune, con l’atto 12 gennaio 2016, n. 2802, ha comunicato l’intenzione di verificare, mediante sopralluogo, il rispetto dell’ordinanza.

Contro tutti gli atti di cui sopra, la proprietaria e l’affittuaria hanno proposto un ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale su opposizione del Comune.

In corso di giudizio, il Comune ha emanato ulteriori provvedimenti, così come segue.

Con il verbale 27 gennaio 2016, infatti, ha dato atto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e ha disposto la trascrizione a proprio favore nei pubblici registri immobiliari dell’acquisizione gratuita che da ciò ha ritenuto esserne derivata.

Con l’ordinanza 8 febbraio 2016, n. 149, il Comune ha poi irrogato la sanzione pecuniaria dovuta per l’inottemperanza.

Infine, con l’ulteriore ordinanza 16 marzo 2016, n. 106, l’Amministrazione ha ingiunto la cessazione dell’attività di parcheggio esercitata dall’affittuaria.

Contro tali atti, la proprietaria e l’affittuaria hanno proposto motivi aggiunti.

Nel giudizio di primo grado, si è costituita l’ANAS, per chiedere la propria estromissione;
ha infatti rappresentato di non essere proprietaria, né ente gestore della strada nella cui proiezione, a dire del Comune, sarebbe ricaduta parte dell’abuso.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto tutte le impugnazioni proposte dalla proprietaria e dall’affittuaria e non ha provveduto sulla domanda di estromissione dell’ANAS.

Contro tale sentenza, le ricorrenti in primo grado hanno proposto impugnazione, con appello che contiene sei motivi, di riproposizione di quelli già dedotti in primo grado.

Nell’ordine:

- con il primo motivo, corrispondente al § 1 a p. 4 dell’atto, deducono la violazione dell’art. 31, comma 3, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, per l’acquisizione gratuita disposta a loro carico, in quanto a loro avviso superiore al limite di legge del massimo di dieci volte la superficie lorda del manufatto irregolare (nella specie, a fronte di una superficie di circa 100 mq del prefabbricato abusivo, il Comune avrebbe acquisito 2000 mq di terreno);

- con il secondo motivo, corrispondente al § 2.1 a p. 6 dell’atto, deducono la violazione dell’art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, quanto al provvedimento 5 ottobre 2015, di dichiarazione di inefficacia della SCIA, perché, a loro avviso, emanato a notevole distanza di tempo dalla SCIA e senza motivazione in ordine all’interesse pubblico coinvolto;

- con il terzo motivo, corrispondente al § 2.2 a p. 8 dell’atto, deducono la violazione dell’articolo 1.3.1.5 del regolamento urbanistico, che a loro avviso consentirebbe, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, l’attività da loro intrapresa;

- con il quarto motivo, corrispondente al § 2.3 a p. 9 dell’atto, deducono di conseguenza che l’inibitoria alla loro attività sarebbe immotivata;

- con il quinto motivo, corrispondente al § 2.4 a p. 10 dell’atto, deducono la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, per mancata trasmissione dell’avviso di inizio del procedimento che ha portato a emanare l’ordinanza 106/2016;

- con il sesto motivo, corrispondente ai §§ 2.5 e 2.6 alle pp. 11- 14 dell’atto, deducono infine l’illegittimità del diniego di sanatoria edilizia per asserita ulteriore violazione dell’art.

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