Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-05, n. 201904664

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-05, n. 201904664
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904664
Data del deposito : 5 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2019

N. 04664/2019REG.PROV.COLL.

N. 03735/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3735 del 2008, proposto dal signor M S S A, rappresentato e difeso dall’avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17,

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2409/2007, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il Cons. G O e uditi per le parti l’avvocato Dario Di Gioia su delega dell’avv. G V e l’avv. dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appello in esame è volto ad attenere l’annullamento della sentenza n. 2409/2007, resa dal TAR Lazio, Sez. I, nell’udienza pubblica del 7 marzo 2007. Tale sentenza ha respinto il ricorso con cui il sig. M S S chiedeva l’annullamento del provvedimento di rigetto della sua domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili, emesso in data 23 ottobre 2001, dal Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero della Giustizia.

2. L’odierno appellante aveva presentato domanda per essere iscritto nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

A fronte di tale istanza, la Commissione centrale per la formazione del Registro dei Revisori contabili emetteva un parere sfavorevole, in quanto il sig. M S S non avrebbe maturato il richiesto requisito del periodo minimo di esercizio delle funzioni, di cui all’art. 12 del R.D.L. n. 1548/36, convertito, con modificazioni, nella L. n. 517/37, prescritto per coloro che non sono iscritti in alcun albo professionale.

Secondo la Commissione, non poteva ritenersi valida ai fini del maturamento del termine richiesto, la funzione di responsabile dell’Ufficio amministrativo/contabile con qualifica di impiegato di VII livello, esercitata dall’odierno appellante presso IEMSA (Impianti e Montaggi S.p.a.), per il periodo compreso tra il febbraio del 1982 e il novembre 1988. Ciò in quanto tale funzione non avrebbe avuto carattere dirigenziale.

Avverso la sentenza di rigetto del ricorso, così come indicata in epigrafe, il sig. M S S ha proposto appello con istanza di sospensiva.

3. In data 24 maggio 2008, la Sez. IV di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare.

4. L’appello è affidato ad un unico motivo con cui il ricorrente ribadisce di essere nel pieno possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme richiamate.

In particolare, la connotazione dirigenziale del profilo professionale rivestito risulterebbe evidente anche nelle previsioni del CCNL, relativo alla categoria dei metalmeccanici. Lo stesso, infatti, riconoscerebbe la piena autonomia all’attività prestata dai lavoratori appartenenti al VII livello, nonché la capacità di coordinare altri lavoratori.

5. In data 19 maggio 2008, si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, il quale, con successivo atto del 28 maggio 2008, ha confermato la legittimità dell’operato della Commissione centrale.

In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che le funzioni ricoperte dall’appellante, in qualità di impiegato di VII livello e di responsabile dell’ufficio amministrativo e contabile di una società privata, non siano riconducibili a quelle dirigenziali richieste dalla norma, caratterizzate dai requisiti di autonomia e piena responsabilità.

6. In data 3 maggio 2019, l’appellante ha depositato memoria difensiva nella quale ribadisce le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo.

7. Nell’udienza pubblica del 4 giugno 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso non è fondato.

8.1. La legge individua Le funzioni che devono essere state esercitate per richiedere l’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Nell’elenco si fa riferimento anche alla funzione di dirigente amministrativo o contabile in una società per azioni. La Commissione competente non ha ritenuto che il periodo di attività dell’appellante quale responsabile dell’ufficio amministrativo/contabile con qualifica di impiegato di VII livello, fosse computabile ai fini della richiesta. Sulla base di tale valutazione è stato adottato il provvedimento impugnato.

Deve essere confermata la decisione del TAR, che ha considerato legittimo tale pronunciamento. In effetti, la formulazione letterale della legge, che richiede il requisito di aver ricoperto il ruolo di “ dirigente ”, è inequivoca ed è altrettanto chiaro che la qualifica attribuita all’appellante di impiegato di VII livello non è riconducibile alla dirigenza.

8.2. Nel ricorso si fa riferimento, per sostenere la sua valenza dirigenziale, alle caratteristiche di autonomia e responsabilità che avrebbero connotato l’incarico ricoperto. Si afferma, in sostanza, che l’esperienza lavorativa dell’appellante fosse idonea, al di là del dato formale, a soddisfare i requisiti di legge e si tende ad identificare la qualifica di “quadro” (attribuita all’appellante nel periodo in questione) con quella di dirigente.

Tale identificazione non è però accoglibile. La Corte di Cassazione ha chiarito la specificità della funzione dirigenziale all’interno dell’azienda e, anche se nel corso degli anni si è assistito ad un ampliamento dell’ambito dirigenziale (non più esclusivamente limitato al livello “apicale”), è indubbio, in ogni caso, che il dirigente, oltre alla qualificazione professionale, deve essere depositario di un’ampia responsabilità e di un corrispondente grado di autonomia. A tal fine, occorre far riferimento alla “complessità della struttura dell’azienda… e alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell’ambito del singolo settore produttivo ” (cfr. Cass. civile, 24 giugno 2009, n. 14835).

Lo stesso appellante, del resto, si riferisce a quanto previsto nel contratto collettivo per valorizzare le funzioni effettivamente esercitate. Tuttavia, è proprio il contratto collettivo a mantenere ferma la distinzione tra incarico dirigenziale e qualifica di quadro e anche da questo punto di vista, pertanto, la censura rivolta alla sentenza appellata non può essere accolta.

9. Sulla base di tali considerazioni l’appello deve quindi essere respinto.

Sussistono le ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

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