Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-03-14, n. 201401111
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N. 01111/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01350/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2014, proposto da:
F L, rappresentato e difeso dall’Avv. G F e dall’Avv. S C, con domicilio eletto presso l’Avv. Aldo De Caria in Roma, via Buccherini, n. 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CAL.: SEZIONE I n. 00294/2013, resa tra le parti, concernente la revoca della licenza prefettizia per la vendita di materiale esplodente
Visto l’art. 62 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il Cons. M N e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Santoro;
- considerato che l’appello cautelare non è assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto l’odierno appellante, per le parentele e per le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali, menzionate dal provvedimento prefettizio e dagli atti istruttori in esso richiamati, non sembra godere, almeno sulla base della sommaria delibazione consentita in questa fase, di quel requisito soggettivo della “ buona condotta ” che, ai sensi dell’art. 11, comma secondo, del r.d. 773/1931, garantisce la sua affidabilità in ordine all’esercizio della vendita minuta di prodotti esplosivi, sicché appaiono immuni da censura in questa fase, ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del medesimo r.d. 773/1931, la revoca della relativa licenza e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata;
- rilevato altresì che, essendosi l’Amministrazione intimata limitata ad una mera costituzione di stile, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio cautelare;