Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-08-02, n. 202206787

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-08-02, n. 202206787
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206787
Data del deposito : 2 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2022

N. 06787/2022REG.PROV.COLL.

N. 01373/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2018, proposto da
Federconsumatori Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, Comitato Nazionale Pendolari A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi, n. 6;

contro

Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

Trenitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, Sante Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G B in Roma, via delle Quattro Fontane n.161;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato U F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01181/2017, resa tra le parti, concernente annullamento:

a) dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, pubblicata in data 11 maggio 2016, avente ad oggetto “ Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità ”, nella parte in cui lascia alla scelta commerciale dei gestori la previsione di abbonamenti sui servizi ferroviari Alta Velocità, ovvero nella parte in cui non prevede strumenti che garantiscano l'accesso al servizio degli utenti pendolari Alta Velocità;

b) dell'art. 3, commi 4 e 5, dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, nella parte in cui, in presenza di abbonamento, lascia alla libera scelta commerciale dei gestori la facoltà di non concedere agli utenti la contestuale prenotazione del posto di viaggio, ovvero nella parte in cui non prevede l'obbligo del gestore di consentire agli utenti abbonati la prenotazione del posto di viaggio contestualmente all'acquisto dell'abbonamento;

c) dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, nella parte in cui non prevede la possibilità per gli abbonati della prenotazione di posti anche all'in piedi e di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali;

nonché per la condanna dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti alla emanazione di misure tese a garantire l'accesso al servizio di trasporto ferroviario sulla rete Alta Velocità degli utenti pendolari Alta Velocità.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Trenitalia S.p.a. il 26\3\2018:

per l’annullamento e/o riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, n. 1181/2017 pubblicata il 9 novembre 2017, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto in primo grado da Trenitalia, iscritto al T.A.R. Piemonte con numero di R.G. n. 1050/2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti, di Trenitalia S.p.a. e di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 maggio 2022 il Cons. A F e uditi per le parti gli avvocati F M, U F, G B e F G A in sostituzione dell'avv. L T in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con delibera n. 103/2015 del 30 novembre 2015, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti avviava il procedimento per l’adozione di misure relative al “ contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti tra determinate città, con validità temporalmente definita, ivi inclusi gli abbonamenti, possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità ”. Esperita la fase della consultazione pubblica ed esaminate le osservazioni delle imprese ferroviarie (Nuovo Trasporti Viaggiatori S.p.a. e Trenitalia S.p.a.), delle associazioni di categoria e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con delibera n. 45/2016 del 14 aprile 2016, l’Autorità sottoponeva a consultazione un nuovo schema di atto di regolazione.

In sintesi, il provvedimento riguardava: il diritto all’informazione dei passeggeri, con la predisposizione di un elenco delle notizie minime obbligatorie a carico dei gestori del servizio;
i diritti relativi all’utilizzo degli abbonamenti;
il diritto all’indennizzo per disfunzioni nel servizio;
la fissazione del termine di ottemperanza alle misure regolatorie da parte dei gestori dei servizi.

2. Con la delibera n. 54/2016 dell’11 maggio 2016, l’Autorità approvava definitivamente le misure concernenti “ il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità ”, differendo il termine di ottemperanza al 1° gennaio 2017.

3. In data 25 luglio 2016, la Federconsumatori – Federazione Nazionale Consumatori e Utenti (in seguito Federconsumatori) ed il Comitato dei Pendolari Alta Velocità (in seguito Comitato) proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, chiedendo l’annullamento:

- dell’art. 3, comma 1, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, avente ad oggetto " misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità ", nella parte in cui lasciava alla scelta commerciale dei gestori la previsione di abbonamenti sui servizi ferroviari Alta Velocità, ovvero nella parte in cui non prevedeva strumenti che garantivano agli utenti pendolari Alta Velocità l’accesso al servizio;

- dell’art. 3, commi 4 e 5, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, nella parte in cui, in presenza di abbonamento, lasciava alla libera scelta commerciale dei gestori la facoltà di non concedere agli utenti la contestuale prenotazione del posto di viaggio, ovvero nella parte in cui non prevedeva l’obbligo del gestore di consentire agli utenti abbonati la prenotazione del posto di viaggio contestualmente all’acquisto dell’abbonamento;

- dell’art. 3, comma 2, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, nella parte in cui non prevedeva la possibilità della prenotazione di posti, anche in piedi, per gli abbonati;

- della nota del 27 gennaio 2016 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (prot. n. 2016/503);

- delle presupposte delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 103/2015 e n. 45/2016.

I ricorrenti deducevano i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 14 del T.F.U.E. e dei principi in materia di servizi di interesse economico e generale: rendendo facoltativa l’istituzione degli abbonamenti, l’Autorità non avrebbe perseguito l’obiettivo di garantire l’accesso al servizio universale, con prezzi alla portata di tutti i cittadini europei;

b) violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: l’Autorità avrebbe altresì violato l’obbligo di garantire ai passeggeri condizioni di accesso eque e non discriminatorie;

c) violazione degli artt. 3 e 16 della Costituzione ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la disciplina approvata dall’Autorità era manifestamente irragionevole, mortificando i diritti dei lavoratori pendolari, e non assicurando agli abbonati la certezza della prenotazione del posto;

d) violazione della norma di sicurezza UNI EN 15663 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: l’Autorità avrebbe ingiustamente trascurato la possibilità, per gli abbonati, di prenotare posti in piedi, mentre le norme tecniche richiamate dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria consentivano di viaggiare in piedi sui treni ad Alta Velocità (in seguito A.V.).

3.1. Si costituivano in resistenza l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (in seguito ART) e Trenitalia S.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con ricorso n. 1050 del 2016, anche Trenitalia S.p.a. chiedeva l’annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, nella parte in cui introduceva obblighi a carico dei gestori dei servizi ferroviari A.V. ed imponeva nuove regole in materia di abbonamenti, deducendo le seguenti censure:

a) carenza di potere e violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011: l’Autorità avrebbe sottoposto a regolazione un’attività imprenditoriale, il trasporto ferroviario A.V., non rientrante nel novero dei servizi di pubblica utilità e non soggetta ad alcun onere di servizio pubblico;

b) violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, straripamento, irragionevolezza e disparità di trattamento: in ogni caso, l’Autorità avrebbe omesso di effettuare la necessaria analisi del mercato di riferimento, avrebbe inciso in misura sproporzionata sulla libertà d’iniziativa delle imprese ferroviarie ed avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli utenti dei servizi A.V. e tutti gli altri utenti.

5. Con sentenza pubblicata in data 9 novembre 2017, il T.A.R. per il Piemonte, previa riunione, respingeva i ricorsi. Il giudice di primo grado rilevava che l’ ART, istituita dall’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, aveva competenza non solo in materia di servizi pubblici, ma anche di servizi di pubblica utilità, nei quali rientra l’A.V.. Per servizio pubblico – il quale, a livello comunitario, coincideva con il servizio di interesse economico generale - si intendeva qualsiasi attività economica che, in base ad una valutazione prettamente politica delle autorità pubbliche, veniva considerata di utilità sociale ed assoggettata a puntuali obblighi, onde garantire il conseguimento di obiettivi di interesse generale, in presenza di una situazione di “fallimento del mercato”. Nel sistema vigente, non vi era alcuna norma riportante a tale categoria il trasporto ferroviario ad A.V..

Considerato che le imprese ferroviarie operavano in regime di libero mercato, ciascuna di esse effettuava le proprie scelte commerciali autonomamente, senza condizionamento di alcun tipo in termini di quantità e di prezzo dei servizi offerti. Le scelte imprenditoriali potevano essere valutate esclusivamente in relazione alla normativa anti-trust e a quella in materia di tutela del consumatore.

Con riferimento al difetto di istruttoria denunciato da Trenitalia S.p.a., il Collegio rilevava come il procedimento da cui scaturiva l’impugnata delibera n. 54/2016 aveva garantito il massimo livello possibile di partecipazione procedimentale, nel rispetto del contraddittorio e del principio di trasparenza. Nello specifico, erano state avviate procedure di consultazione, audizioni pubbliche, analisi delle osservazioni prodotte dalle parti coinvolte nel procedimento (imprese di trasporto ed associazioni rappresentative degli utenti), mediante recepimento dei pareri resi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Parimenti infondata risultava la censura con la quale Trenitalia S.p.a. affermava che le misure regolatorie avrebbero determinato una ingiustificata disparità di trattamento, a scapito degli utenti non abbonati e degli utenti di linee diverse dall’A.V..

Riguardo al profilo relativo alla libertà di scelta delle imprese di consentire (o meno) la prenotazione del posto a sedere al momento dell’acquisto dell’abbonamento, il Tribunale adito riteneva la disciplina vigente idonea a garantire un contenuto minimo di diritti al titolare di abbonamento A.V., che, se negli orari “di picco” non avesse trovato la disponibilità del posto sul treno desiderato, avrebbe potuto sempre “ripiegare sul treno successivo “. Secondo i giudici di prima istanza, l’ART aveva legittimamente determinato il contenuto minimo dei diritti dell’utente “consumatore”, prevedendo misure che non potevano che essere idonee, necessarie e proporzionate in senso stretto.

Per la stessa ragione, anche in relazione alla mancata espressa previsione, nella delibera impugnata, della possibilità di prenotare posti in piedi per gli abbonati alle linee A.V., l’ART aveva legittimamente esercitato la propria potestà discrezionale, non sindacabile nel merito, fermo restando che era rimesso a ciascuna impresa ferroviaria il compito di assicurare l’effettuazione dei viaggi in condizioni di sicurezza.

6. Con l’atto di appello, Federconsumatori – Federazione Nazionale consumatori e utenti e il Comitato Nazionale Pendolari A.V. hanno impugnato la suddetta pronuncia, invocandone l’integrale riforma e deducendo le seguenti censure:

a) Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del T.F.U.E. e delle conseguenti comunicazioni della Commissione Europea sui Servizi di Interesse Economico Generale - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la natura di “ servizio di pubblica utilità ” del trasporto ferroviario A.V., ne ha escluso la riconducibilità alla nozione comunitaria di SIEG, respingendo la possibilità per l’ART “ di imporre misure regolatorie ad un servizio gestito in libera concorrenza, dove la quantità offerta, la qualità ed il prezzo sono definiti dal mercato”.

Gli appellanti chiedono, in via subordinata, di rimettere alla Corte di Giustizia Europea, ex art. 267 del T.F.U.E., la seguente questione pregiudiziale: “se l’art. 14 del T.F.U.E. e le conseguenti Comunicazioni della Commissione Europea in tema di S.I.E.G. e di garanzia dell’accessibilità economica del servizio, nonché l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, siano applicabili al servizio di trasporto tramite la rete ferroviaria Alta Velocità, che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, co. 253, della L. 244/2007 per le tratte remunerative, è stato affidato al regime di piena liberalizzazione;
se, pertanto, ai sensi della normativa europea sia obbligatorio anche in queste tratte assicurare il “Servizio Universale” e l’accesso al servizio da parte dell’utenza che lo utilizzi quotidianamente per motivi lavorativi o scolastici”.

b) Error in Iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 2 lettera a del D.L. n. 201/2011, degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. e degli artt. 2 e 3 della Legge n. 287 del 1990 - Contraddittorietà e Illogicità della motivazione – Travisamento dei fatti.

Si denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per non avere la stessa considerato e/o, comunque, valorizzato l’evidente carattere iniquo e discriminatorio della regolamentazione oggetto di contestazione ed aver erroneamente ritenuto tutelabile l’utenza pendolare solo di fronte a scelte commerciali già compiute dalle imprese esercenti il servizio di trasporto A.V. attraverso gli strumenti offerti dalla normativa antitrust.

c) Error in iudicando: Omessa pronuncia - Carenza di motivazione – Contraddittorietà - Violazione dell’art. 3 e 16 della Costituzione.

Gli appellanti lamentano che il T.A.R. per il Piemonte non avrebbe osservato nulla in ordine al contemperamento operato dall’Autorità fra gli interessi contrapposti del diritto alla mobilità dell’utenza-pendolare e della libertà commerciale delle imprese. Tale contemperamento non sarebbe rispettoso del canone della ragionevolezza, posto che l’ART, nel non prevedere, a carico delle Imprese erogatrici del servizio A.V., l’obbligo di offrire titoli di viaggio in abbonamento non aveva tenuto debitamente conto del pregiudizio inferto alle quotidiane esigenze di trasporto dell’utenza pendolare.

d) Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 2,lettera a) del d.l. n. 201/2011 – Contraddittorietà – Travisamento fatti.

Gli esponenti rilevano che il giudice di prima istanza, avendo ritenuto legittima la delibera ART, avrebbe consentito al gestore di imporre all’abbonato un contratto sostanzialmente aleatorio. Tale previsione pregiudicherebbe il diritto degli utenti di accedere al servizio di trasporto ferroviario ad AV secondo modalità eque e non discriminatorie.

e) Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di sicurezza ferroviaria Uni En 15663 (forse meglio altra norma di diritto) – Carenza di motivazione – Contraddittorietà.

Si censura la sentenza impugnata laddove si osserva che “ la delibera n. 54/2016, nella parte in cui non prevede la possibilità per gli abbonati di prenotare posti in piedi, costituisce legittima espressione delle potestà discrezionale spettante all’Autorità, non sindacabile nel merito ”.

Gli appellanti, al contrario, sostengono che l’eliminazione dei posti all’”in piedi”, determinatosi attraverso l’obbligo della prenotazione di un posto a sedere, comporterebbe una ingiustificata limitazione dei posti di viaggio disponibili, particolarmente rilevante nel caso, come quello in esame, di soggetti già in possesso di abbonamento e pertanto valutabile e censurabile sotto il profilo della legittimità delle scelte regolatorie assunte dall’Autority resistente.

7. In data 26 marzo 2018, Trenitalia S.p.a. ha depositato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza n. 1181/2017 e lamentando:

1)”Error in iudicando nella parte in cui il giudice di prima istanza ha rigettato il secondo motivo del ricorso di primo grado. Sull’illegittimità della delibera n. 54/2016 per difetto di istruttoria. Sulla mancata previa analisi del mercato di riferimento e di impatto della regolazione”.

Secondo l’appellante incidentale, il T.A.R. avrebbe erroneamente sostenuto che l’ART aveva acquisito tutti gli elementi istruttori necessari ai fini dell’adozione del provvedimento. L’esponente ritiene che la partecipazione degli stakeholders in fase procedimentale, necessaria ed imposta dalla legge, non potrebbe sopperire alla mancata effettuazione di un’attenta analisi del mercato che l’autorità di regolazione si accinge a regolare. In assenza di una previa analisi del mercato di riferimento, l’autorità procedente si è trovata ad intervenire in totale assenza dei necessari elementi di conoscenza, con la conseguente adozione di misure arbitrarie ed irragionevoli.

2)”Error in iudicando nella parte in cui è stato rigettato il terzo motivo di ricorso. Sull’illegittimità della delibera n. 54/2016 per violazione dell’art. 37, comma 2, del d.l. n. 201/2011, eccesso di potere per straripamento, violazione del principio di proporzionalità e violazione del diritto di libertà di iniziativa economica. Sull’incidenza spropositata delle misure introdotte dall’ART sulle scelte commerciali degli operatori”.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso introduttivo, con cui si era contestata l’incidenza delle misure introdotte dall’ART sulle scelte commerciali degli operatori. L’ART, imponendo agli operatori di informare gli abbonati il numero di posti che, per ciascuna tratta, per ciascun treno e per senso di marcia, sono oggetto dell’offerta commerciale in abbonamento, imporrebbe agli stessi di predeterminare il numero degli abbonamenti da mettere a disposizione, coartando la libertà del gestore di articolare l’offerta commerciale dei servizi in abbonamento come ritenuto più vantaggioso.

3)”Error in iudicando nella parte in cui è stato rigettato il quarto motivo di ricorso. Sull’illegittimità della delibera n. 54/2016 per violazione dell’art. 37, comma 2, del d.l. n. 201/2011, eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento. Sulla disparità di trattamento ai danni dei passeggeri occasionali (non abbonati)”.

Con il mezzo si denuncia l’illegittimità della pronuncia del T.A.R. nella parte in cui si sostiene che l’ART non avrebbe operato alcuna disparità di trattamento ai danni dei viaggiatori occasionali (non abbonati), ma avrebbe solo tenuto conto delle specificità che connotano il fenomeno del pendolarismo e delle peculiari esigenze di coloro che, per lavoro o studio, usufruiscono quotidianamente delle tratte dell’alta velocità per spostarsi tra città vicine.

Il Tribunale amministrativo avrebbe omesso di considerare che l’ART non ha svolto alcuna indagine su quali siano le esigenze che muovono i passeggeri ad acquistare un abbonamento (se lavorative, di studio o di altra natura), avendo omesso, come si è visto, qualsiasi analisi del mercato di riferimento.

8. In data 3 maggio 2019, la Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori, ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum così come previsto dagli articoli 28, comma 2, e 97 c.p.a..

9. Con successive memorie e repliche le parti hanno illustrato in maniera più approfondita le proprie difese.

10. All’udienza pubblica del 2 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Il Collegio rileva che il principio processuale della ‘ragione più liquida’, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni- e quindi di tralasciare ogni valutazione pregiudiziale sulle eccezioni di rito sollevate dalle parti – e di risolvere la lite nel merito.

12. Con il primo motivo di ricorso principale, gli appellanti lamentano testualmente in rubrica:

“ Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del T.F.U.E. e delle conseguenti comunicazioni della Commissione Europea sui Servizi di Interesse Economico Generale - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione”

Si censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la natura di “ servizio di pubblica utilità ” del trasporto ferroviario A.V., ne ha escluso la riconducibilità alla nozione comunitaria di SIEG (Servizio di Interesse Economico Generale), respingendo la possibilità per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti “ di imporre misure regolatorie ad un servizio gestito in libera concorrenza, dove la quantità offerta, la qualità ed il prezzo sono definiti dal mercato”.

Gli appellanti sostengono che, contrariamente a quando ritenuto dal T.A.R., la nozione di SIEG ed il conseguente potere di porre limiti alla libertà economica riguarda proprio quei settori dei servizi di rete che sono affidati ad un regime di erogazione tramite la concorrenza tra diversi operatori privati, in conseguenza della quale il servizio non può assumere un carattere “esclusivo”, dovendo invece rimanere accessibile e rivolto alla generalità degli utenti, pena la perdita della natura di servizio universale con la quale è nato. Il trasporto A.V., ancorché svolto in regime di libero mercato, rientrerebbe pertanto pienamente nel novero dei SIEG e sarebbe pertanto soggetto all’obbligo di servizio universale ed ai poteri regolatori dell’apposita Autority. Senza l’offerta in abbonamento, il servizio da “universale” diventerebbe “parziale”, poiché su tali collegamenti sarebbe negata di fatto l’accessibilità ad una determinata categoria di utenti.

Tanto sarebbe stato ripetutamente evidenziato dalla Commissione Europea, intervenuta più volte a definire e specificare una serie di nozioni comuni che devono essere rispettate nell’erogazione dei servizi di interesse economico generale sul territorio comunitario.

Gli appellanti concludono chiedendo la riforma della sentenza appellata nella parte in cui, sul presupposto della sua gestione in regime di libero mercato, nega la natura di SIEG al servizio di trasporto ferroviario A.V. ed esclude in radice poteri di intervento dell’Autorità di settore limitativi della libertà di scelta commerciale in funzione della tutela di interessi generali.

I giudici di prima istanza avrebbero erratamente ritenuto infondata la doglianza proposta dai ricorrenti con cui avevano rilevato la violazione della disciplina comunitaria in materia di SIEG (e, quindi, dell’obbligo di servizio universale nei servizi di rete liberalizzati) da parte della Delibera n. 54 del 2016 dell’ART, nella parte in cui definisce facoltativa la vendita dei servizi ferroviari tramite la modalità dell’abbonamento rivolta all’utenza pendolare lavorativa e (in minor misura) scolastica, con conseguente richiesta di condanna dell’Autorità resistente all’emanazione di misure atte a garantire l’accesso al servizio in favore dell’utenza pendolare A.V.

In via subordinata, gli appellanti chiedono di rimettere alla Corte di Giustizia Europea, ex art. 267 del T.F.U.E., la seguente questione pregiudiziale: “se l’art. 14 del T.F.U.E. e le conseguenti Comunicazioni della Commissione Europea in tema di S.I.E.G. e di garanzia dell’accessibilità economica del servizio, nonché l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, siano applicabili al servizio di trasporto tramite la rete ferroviaria Alta Velocità, che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, co. 253, della L. 244/2007 per le tratte remunerative, è stato affidato al regime di piena liberalizzazione;
se, pertanto, ai sensi della normativa europea sia obbligatorio anche in queste tratte assicurare il “Servizio Universale” e l’accesso al servizio da parte dell’utenza che lo utilizzi quotidianamente per motivi lavorativi o scolastici”.

Secondo gli esponenti, l’assenza di limiti alla libera concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari A.V. si presenterebbe in ogni caso in contrasto con la disciplina comunitaria prevista in tema di accesso ai Servizi di Interesse Economico Generale, quale è un servizio realizzato tramite la rete ferroviaria di trasporto, che di per sé impone di tutelare la missione sociale affidata al servizio e l’esplicazione dei diritti fondamentali della persona.

12.1. Il mezzo è infondato e va respinto, per i principi di seguito enunciati.

Nell’ambito dei SIEG rientrano due diverse tipologie di servizi pubblici:

gli “obblighi di servizio pubblico” che rilevano nell’ambito dei servizi di rete;

gli “obblighi di servizio universale” che impongono alle imprese che erogano prestazioni di servizio a garantire a tutti quel servizio, qualunque sia la collocazione geografica dell’utente, a condizioni eque e non discriminatorie.

Ai sensi dell’art. 106 TFUE “ 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni”.

Nel Libro Verde della Commissione europea del 21 maggio 2003, ai paragrafi 16 e 17, si rileva che: “ L’espressione ‘servizi di interesse generale’ non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall’espressione ‘servizi di interesse economico generale’ che invece è utilizzata nel Trattato. E’ un’espressione più ampia di ‘servizi di interesse economico generale’ che riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (…)”.

In sostanza, dal riferimento alla nozione positiva di ‘ servizio di interesse economico generale’ contenuto in alcune norme del Trattato CE, si è giunti ad enucleare la più ampia nozione di ‘ servizio di interesse generale’, formalmente assente.

All’interno dei SIG è possibile, dunque, enucleare un ambito più ridotto di attività che vengono individuati come SIEG.

I SIEG sono l’oggetto che meglio rappresenta la questione fondamentale del ruolo delle autorità pubbliche nell’economia del mercato, volto a garantire: da un lato, il buon funzionamento del mercato ed il rispetto delle regole da parte di tutti gli interessati;
dall’altro, la soddisfazione anche quando il mercato non vi provvede direttamente, delle esigenze dei cittadini considerate essenziali dalla autorità pubblica per garantire la coesione sociale e territoriale e quindi la tutela dell’interesse pubblico.

Con riferimento ai SIEG, a partire dalla metà degli anni ’80 si è registrato a livello comunitario una progressiva apertura alla concorrenza (sul tema cfr. le comunicazioni sui servizi di interesse generale COM (1996) 443 e COM (2000) 580, in

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