Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-02, n. 201305732

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-02, n. 201305732
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305732
Data del deposito : 2 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01502/2010 REG.RIC.

N. 05732/2013REG.PROV.COLL.

N. 01502/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2010, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dagli avv. G D G, L A, G A, con domicilio eletto presso G D G in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

S A, rappresentato e difeso dagli avv. G I, P C, S V, con domicilio eletto presso P C in Roma, via Emilia, 88;

nei confronti di

Comune Di Sori;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 03566/2009, resa tra le parti, concernente permesso di costruzione in sanatoria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati L A e P C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si deve premettere che:

-- in aderenza ad un preesistente edificio di sua proprietà, l’appellante sig.ra B aveva realizzato una veranda abusiva che era stata condonata dal Comune di Sori con concessione in sanatoria n. 258 del 25 marzo 1995;

-- alla predetta appellante, in data 6 agosto 2001 n. 1146, veniva rilasciata un’autorizzazione edilizia per la “riqualificazione della veranda” “ esclusivamente ai fini e agli effetti della legge 29/6/1939 n. 1497 ”;

-- i lavori venivano invece realizzati in difformità dal progetto approvato con un ampliamento delle dimensioni e della volumetria autorizzata;

-- la CEI, a seguito di specifico sopralluogo, nella seduta 18.3.2003, esprimeva parere contrario al rilascio della concessione in sanatoria per contrasto con le n.t.a. in data 15 marzo 2003;

-- in esito all’ordinanza 29 agosto 2003 con cui il Comune di Sori ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, la sig.ra B presentava in data 13 settembre 2003 una nuova istanza di sanatoria proponendo la riduzione della volumetria del manufatto in esito alla quale, a seguito del parere positivo della CEI dell’8 ottobre 2003, veniva rilasciato il permesso in sanatoria n. 38 del 24/9/2004.

Con il presente gravame la sig.ra B impugna la sentenza del TAR Liguria, nella parte in cui, su ricorso del vicino confinante, ha annullato rispettivamente: il predetto permesso in sanatoria;
l’autorizzazione paesistico ambientale 13/2/2004 n. 9/04 ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 490/1999, ed il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 16/12/2003 (ric. n. 152/2005).

L’appello, con tre rubriche di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza del Tar per l’inesatta qualificazione del provvedimento n. 1146 del 6 agosto 2001 e del permesso di sanatoria n. 38/2004 sotto diversi profili.

Si è costituito in giudizio il controinteressato Sacco il quale con memoria difensiva, un separato ricorso incidentale, una nota conclusiva ed un’ulteriore replica finale: in linea preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata impugnazione degli atti presupposti al provvedimento n. 38/2004 per violazione della distanza tra pareti finestrate edifici antistanti di cui al terzo motivo del ricorso di primo grado;
nel merito ha sottolineato l'infondatezza delle tesi avversarie ed insistito sui motivi del ricorso incidentale.

Con memoria per la discussione ed ulteriori due note di replica, la difesa dell'appellante ha sottolineato le proprie argomentazioni ed insistito per l'accoglimento dell'appello e la contestuale reiezione del ricorso incidentale.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello va respinto.

___1.§. In via preliminare può prescindersi dall'esame delle eccezioni di inammissibilità introdotte dalla difesa dell'appellato in ragione dell'infondatezza nel merito del ricorso.

___2.§. La decisione impugnata è affidata alle considerazioni per cui:

-- non sarebbe stato rilasciato … per la veranda in questione alcun titolo edilizio, l’unico titolo con cui ci si deve confrontare è il condono 23 marzo 1995 n. 258..” per cui “…”erroneamente il Comune ha preso in considerazione l’autorizzazione edilizia 6 agosto 2001 n. 1146 per dedurre la riconducibilità delle opere oggetto di richiesta di sanatoria al genus della ristrutturazione edilizia e per imporre prescrizioni tali da ricondurle a quanto con lo stesso autorizzato… ”.

-- “ in relazione al manufatto condonato, quello attualmente esistente configura una nuova costruzione e non una mera ristrutturazione. Infatti l’attuale manufatto risulta dall’abbattimento del precedente in legno e vetro e nella sua sostituzione con una struttura in laterizio e cemento. Inoltre risulta abbassato il piano di calpestio con conseguente aumento di volume ”.

--“. . essendo mutata sagoma e volumetria della veranda, l’intervento deve ritenersi di nuova costruzione. Le n.t.a. del PRG di Sori escludono l’ammissibilità di nuove costruzioni nella zona in questione. L’immobile, infatti, è ubicato nella zona BSP e la relativa disciplina ammette la ristrutturazione edilizia, anche con totale sostituzione dell’organismo edilizio preesistente, ma vieta la nuova edificazione di qualsiasi tipo atteso che la zona è considerata satura (art.

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