Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-21, n. 202000507
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Testo completo
Pubblicato il 21/01/2020
N. 00507/2020REG.PROV.COLL.
N. 05601/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5601 del 2015, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Estèe Lauder S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F A, L M, con domicilio eletto presso lo studio F A in Roma, via Marche n. 1-3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04580/2015, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione pecuniaria per pratica commerciale scorretta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Estèe Lauder S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. F M e uditi, per le parti, gli avvocati Gaia Gelera per delega dell'avv. Angeloni e Alessandro Iacoangeli dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 4580/2015 del 25-3-2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglieva il ricorso proposto dalla società Estèe Lauder s.r.l., inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 24824 del 22-2-2014 adottato nel procedimento PS8884, con il quale essa era stata sanzionata per pratica commerciale scorretta, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari relativi a due cosmetici della linea “Repairwear Laser Focus”.
La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.
“ 1 – La controversia in esame concerne la diffusione da parte della ricorrente, attraverso il sito aziendale del professionista, la stampa periodica e quotidiana, videocomunicazioni su Totem e spot televisivi, di messaggi volti a promuovere alcuni prodotti cosmetici a marchio Clinique ad uso topico e, in particolare, un siero riparatore per il viso e una crema contorno occhi, per la parte in cui sono stati presentati come idonei a consentire una riduzione delle rughe quantificata percentualmente e raffrontata ai risultati conseguibili con un trattamento laser operato nell'ambito della medicina estetica.
2 – In particolare, l’AGCM ha ottenuto dal professionista informazioni relative ai prodotti ed agli studi scientifici condotti a supporto delle indicazioni di efficacia spese nei claim ed ha affidato al Direttore Scientifico dell'Istituto dermatologico San Gallicano in seno all'IFO - Istituti Fiosioterapici Ospitalieri una consulenza tecnica. Quest’ultimo ha ritenuto non scientificamente possibile confrontare un trattamento medico (laser terapeutico classe 3B e 4) con una crema cosmetica che, per legge, non può avere intendimento terapeutico, e che pertanto la campagna pubblicitaria in esame avesse raffrontato due percentuali di miglioramento antirughe rilevate in ambiti non omogenei quali, da un lato, il gruppo sottoposto a terapia laser medicale e, dall'altro, il campione femminile trattato con crema cosmetica.
Anche il parere in data 19 febbraio 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto la pratica scorretta e idonea a falsare le scelte dei consumatori ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, in relazione all'equiparazione operata tra una sessione laser e l'impiego di cosmetici, rifacendosi ai risultati della medesima consulenza.
Pertanto, con provvedimento del 27 febbraio 2014 n. 24824, l'Autorità ha vietato la diffusione o la continuazione della pratica ed irrogato alla società Estée Lauder S.r.l. una sanzione pari a 400.000 euro, avendo ravvisato nella condotta posta in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e contraria alla diligenza professionale, idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in relazione ai prodotti pubblicizzati dal professionista, mediante l’accredito di risultati antirughe basati su un’ indebita comparazione con il trattamento laser medicale.
3 - Con il ricorso in epigrafe La società Estée Lauder S.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento, argomentandone ampiamente l’illegittimità.
4 – In primo luogo, la ricorrente ritiene che l'Autorità avrebbe erroneamente fondato la propria valutazione di scorrettezza su un'erronea interpretazione delle norme in materia di cosmetici, laddove limita l'impiego di tali prodotti, destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, agli scopi ora indicati dall'articolo 2 del Regolamento UE n. 1223/09 (pulizia, profumazione, modificazione dell'aspetto, protezione, mantenimento in buono stato e correzione degli odori corporei), peraltro restrittivamente interpretati come non compatibili con la prospettata efficacia di riduzione delle rughe nella misura del 63%, quando invece si tratterebbe, in entrambi i casi, di effetti migliorativi del proprio aspetto fisico, ben confrontabili fa loro. Inoltre, i consumatori ai quali era indirizzata la campagna pubblicitaria sono costituiti da donne avvezze ai meccanismi delle cure estetiche e, pertanto, in grado di comprendere il contenuto dei messaggi promozionali secondo le caratteristiche proprie dei beni proposti e del settore merceologico di riferimento.
5 – In secondo luogo, afferma la ricorrente che la sanzione, la più alta mai comminata nel settore dei cosmetici, sarebbe sproporzionata in quanto la violazione non sarebbe comunque particolarmente grave, con una evidente disparità di trattamento rispetto al diverso caso l'Oreal (PS9004 l'Oreal Revitalift Laser X3), analogo nelle contestazioni mosse in sede di avvio del procedimento, fondate sulla comparazione tra gli effetti del prodotto e quelli di un trattamento laser, ma concluso con l'accoglimento degli impegni.
L'opposta conclusione dei due procedimenti sarebbe dunque ad avviso della ricorrente incoerente e contraddittoria, anche in quanto, laddove l'ingannevolezza del messaggio veicolato dalla ricorrente fosse così grave da giustificare una sanzione così elevata, l'Autorità non avrebbe potuto accogliere gli impegni di l'Oreal in relazione ad un messaggio analogo.
6 - L'intimata Autorità si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, risultando l'accertamento di ingannevolezza svolto dall'Autorità fondato su elementi probatori solidi e inequivoci, ampiamente motivato e scevro dai vizi lamentati dalla ricorrente, ed essendo la sanzione proporzionata alla durata ed incisività della campagna ed alla rilevanza economica dell’impresa interessata. Infine, nessuna disparità di trattamento con il precedente caso indicato potrebbe essere invocata, se non altro poiché la società ricorrente non ha proposto alcun impegno ”.
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto, in particolare e con valenza assorbente, la fondatezza del primo motivo di ricorso, in sintesi rilevando che non vi era ingannevolezza del messaggio pubblicitario in quanto:
-la pubblicità comparativa era da ritenersi ammessa, in relazione all’identità di obiettivi perseguiti dal trattamento cosmetico e dal trattamento laser quando impiegato per scopi estetici di riduzione delle rughe;
-non era controversa la sostanziale veridicità dei dati riportati nei messaggi pubblicitari, evidenziandosi che gli stessi presentavano un valore statistico evidentemente solo indicativo, il quale, essendo entrato nell’uso abituale della presentazione dei prodotti cosmetici, risultava ben valutabile dai potenziali utenti;
-l’ingannevolezza del messaggio risultava comunque esclusa dalla indicazione, quanto al trattamento cosmetico, di risultati inferiori rispetto al trattamento laser posto in comparazione.
Avverso la sentenza di accoglimento del Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto appello l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Con articolata prospettazione ha lamentato: Violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 2005/29/CE, dell’art. 4 del d.lgs. 145/2007, dell’articolo 2 del regolamento UE n. 1223/2009; travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Si è costituita in giudizio la società Estèe Lauder s.r.l., che ha instato per la reiezione dell’appello.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 17-10-2019.
DIRITTO
Con unico ed articolato motivo di appello l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lamenta: Violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 2005/29/CE, dell’art. 4 del d.lgs. 145/2007, dell’articolo 2 del Regolamento UE n. 1223/09 – Travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione.
Essa censura la gravata sentenza, laddove ha valutato come corretta la comparazione, effettuata nei messaggi pubblicitari della società, tra i prodotti cosmetici della linea denominata Reparwair Laser Focus ed i trattamenti laser.
Rileva in primo luogo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto ammissibile una pubblicità comparativa, difettando nella specie