Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-28, n. 202401939

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-28, n. 202401939
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401939
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 01939/2024REG.PROV.COLL.

N. 01087/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2021, proposto da
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, F L e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Vodafone Italia Spa e Cittadinanzattiva, non costituiti in giudizio;
Assoutenti – Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi e Melania Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Tozzi in Napoli, via Toledo, n. 323;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11492/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati F L, Jacopo D'Auria e Federica Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – La società appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio la delibera Agcom la delibera n. 228/19/CONS, recante ordinanza di ingiunzione per violazione dell’art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, con riferimento al mancato rispetto, nell’anno 2011, degli obiettivi qualitativi relativi al tempo di riparazione dei malfunzionamenti, nonché la delibera AGCom 213/11/CONS, con la quale sono stati definiti “ gli obiettivi di qualità del servizio universale per l’anno 2011 in attuazione dell’art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ”.

1.1 - La società ha sostegno del ricorso ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 61 del d.lgs. 259/03 e della delibera 254/04/CSP, per non aver l’Autorità rispettato il termine previsto per la definizione dei valori del servizio universale, dal momento che tali valori erano stati definiti in corso d’anno, sebbene avrebbero dovuto essere fissati entro la fine dell’anno precedente.

2 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar, preso atto che l’interesse all’impugnativa della delibera 213/11/CONS va circoscritto ai profili della stessa in

relazione ai quali l’Autorità, lamentandone l’inadempimento da parte di TIM, ha

successivamente irrogato la sanzione pecuniaria, ha respinto il ricorso.

3 – L’originaria ricorrente ha impugnato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.

Con il primo motivo l’appellante deduce la sostanziale insussistenza delle condizioni per sanzionare l’omesso raggiungimento degli obiettivi valevoli per l’anno solare di riferimento, in quanto gli stessi erano stati fissati con notevole ritardo, ponendo l’operatore in una condizione di incertezza e difficoltà e, comunque, rendendo il consuntivo sui risultati conseguiti parziale, incompleto ed inidoneo.

3.1 - L’appellante mette in luce che per l’anno solare 2006 (delibera n. 31/06/CSP) gli obiettivi sono stati fissati a marzo 2006 anziché entro la fine del 2005; per l’anno solare 2007 (delibera n. 142/07/CSP) gli obiettivi sono stati fissati ad agosto 2007 anziché entro la fine del 2006; per l’anno solare 2008 (153/08/CSP) sono stati fissati a luglio 2008 anziché entro la fine del 2007; per il 2009 la delibera è stata adottata a fine aprile anziché entro la fine del 2008 e per il 2010, addirittura ad agosto; per l’anno 2011, la delibera è stata pubblicata a maggio 2011 anziché entro la fine del 2010. Anche per il 2012 la delibera è stata adottata a febbraio anziché entro la fine del 2011; solo a partire dal 2013 Agcom ha adottato le delibere entro il termine, vale a dire entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento.

Secondo Telecom, tali irregolarità, oltre a porre l’operatore in una condizione di obiettiva difficoltà, hanno viziato inevitabilmente le verifiche e gli accertamenti in base ai quali l’Agcom ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria, perché è finita per imputare alla società di non aver rispettato livelli di qualità valevoli 12 mesi sulla base di un consuntivo ridotto ai mesi residui dell’anno solare di riferimento.

Nel caso di specie, è avvenuto che gli obiettivi valevoli per l’anno solare 2011 sono stati fissati ad aprile dello stesso anno; le verifiche sui risultati e sull’accertamento delle condizioni per irrogare la sanzione sono basati su un consuntivo che non tiene conto di 12 mesi, non potendo essere considerati, al fine di correggere tale grave distorsione, i dati dell’anno successivo, perché ciò non è consentito dall’impianto regolamentare.

3.2 - L’appellante precisa che non intende sostenere che gli obiettivi di qualità fissati tardivamente e in maniera sproporzionata (anche a fronte di tale ritardo) siano illegittimi di per sé, nel

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