Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2024-04-11, n. 202403314
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Pubblicato il 11/04/2024
N. 03314/2024REG.PROV.COLL.
N. 05745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5745 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T V, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1.L’appellante - cittadino cinese - era titolare di permesso di soggiorno n. 114953958 rilasciato per motivi di lavoro subordinato dalla Questura di -OMISSIS-- Ufficio Immigrazione in data 17 maggio 2019, con scadenza prevista per il giorno 22 giugno 2021.
In sede di ricorso, espone di essere rientrato in Cina in data 13 maggio 2020, per motivi legati al proprio stato di salute ed a quello della propria moglie ed a seguito del perdurante espandersi dell’epidemia Covid- 19 si è isolato, con il coniuge, al termine della “licenza medica”, al fine di attendere l’attenuarsi della situazione pandemica in considerazione della loro particolare condizione di fragilità.
In data 29 ottobre 2021, ha presentato istanza al Consolato Generale d’Italia in Shanghai al fine di ottenere un visto di reingresso in Italia.
In data 30 dicembre 2021, il Consolato Generale d’Italia in Shanghai notificava una comunicazione di preavviso di rigetto, ex art. 10 bis l. 241/1990, nella quale si comunicava il parere negativo della Questura di -OMISSIS-in considerazione dell’intervenuta scadenza del titolo di soggiorno (22 giugno 2021) e della permanenza al di fuori del territorio italiano oltre i termini stabiliti dalla normativa, senza che fossero stati addotti gravi e comprovati motivi a giustificazione.
A seguito di detto preavviso, l’appellante dichiara che ha prodotto - pur non riuscendo a reperire tutta la documentazione necessaria - una dichiarazione a giustificazione del ritardo nella quale faceva presente che i voli interni della Cina erano stati sospesi a seguito della pandemia e che stava recuperando le proprie condizioni fisiche;allegava altresì un certificato attestante il ricovero dal 1° al 7 luglio 2020.
Con nota del 25 luglio 2022, il Consolato Generale d’Italia in Shanghai notificava all’appellante il provvedimento n. 130/2022 del 18 luglio 2022 con il quale veniva negato il rilascio del visto di reingresso - sulla base del parere negativo della Questura di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 8, comma 3, e 13, comma 4, d.P.R. 394/99 - per la violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/99 e del d.m. 850/2011, allegato A, p. 12.
1.1 In particolare l’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/99 dispone che:
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Il d.m. 850/2011, allegato A, p. 12 dispone, per la parte di interesse, che:
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 8 del D.P.R. n.394/1999, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:
a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini.
2. Con ricorso innanzi al Tar Lazio, sez. IV, la parte ha proposto ricorso che è stato respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
3. Il ricorrente di primo grado propone appello per il seguente unico motivo:
I) Difetto-errore-illogicita’ della motivazione in relazione all’asserita mancata dimostrazione della presenza di gravi e comprovati motivi di salute di cui all’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999 e dei gravi e comprovati motivi di cui all’art. 13 comma 4 d.P.R. 394/1999 - contradditoria ovvero omessa motivazione su punto decisivo della controversia - fondatezza del ricorso e vizi degli atti impugnati- apparenza, illogicità della motivazione, eccesso di potere e violazione di legge - fondatezza del ricorso proposto e vizi degli atti impugnati : eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990;eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 8 comma 3 e 13 comma 4 d.P.R. 394/99;eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. 241/1990;eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 286/1998.
4.