Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-05-31, n. 201302995
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Testo completo
N. 02995/2013REG.PROV.COLL.
N. 07540/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7540 del 2007, proposto da S I ved. R, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Roma, via Nazionale, 200;
contro
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – Inpdap, non costituitosi;
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Centro servizi amministrativi Genova, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 1068/2007, resa tra le parti, concernente recupero somme da pensione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Centro servizi amministrativi Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il consigliere Silvia La Guardia e uditi per le parti gli l’avvocato Acquarone per delega dell’avvocato Barilati, e l’avvocato dello Stato D'Ascia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La signora Isea S, qualificatasi già insegnante elementare di ruolo in quiescenza dal 1 settembre 1989, ha appellato la sentenza n. 1068 del 2007 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso, integrato da motivi aggiunti, che ella aveva proposto avverso l’atto di data 9 giugno 2003 con il quale l’Inpdap aveva dichiarato di aver accertato l’indebita percezione da parte della pensionata dell’importo di euro 18.403,43 a valere sui ratei di pensione corrisposti nel periodo compreso tra il 13 gennaio 1993 e il 30 giugno 2003 e di predisporsi al recupero di tali somme.
Il giudice di primo grado ha declinato la propria giurisdizione sulla base del rilievo che “l’oggetto del contendere non riguarda neppure in modo indiretto il pregresso rapporto di impiego che legò l’interessata all’amministrazione scolastica, posto che l’atto che dispone il recupero dell’indebito riferisce l’erronea corresponsione di somme di