Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-05, n. 201100016

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-05, n. 201100016
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100016
Data del deposito : 5 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04494/2009 REG.RIC.

N. 00016/2011 REG.SEN.

N. 04494/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4494 del 2009, proposto da:
La Maison s.a.s. di Mengo Daniele & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;



contro

Condominio Casa Smeralda A), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. M E V e F Z, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in Roma, via Lima, n. 15;



nei confronti di

Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A M ed Andrea Pni, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Hotel Principe s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani, Ivone Cacciavillani e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso l’ultimo di detti difensori, in Roma, via Paisiello, n. 55;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5811 del 25 novembre 2008, resa tra le parti, per l’annullamento della sentenza del TAR per il Veneto, Sezione II, n. 3187 del 2007 concernente la delibera del Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento n. 92 del 28 settembre 2004.

Visti il ricorso in revocazione ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Condominio Casa Smeralda A) e del Comune di San Michele al Tagliamento, nonché dell’interveniente ad opponendum Hotel Principe s.r.l.;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati M E V, F Z, A M, Andrea Pni, Michele Costa, Alberto Munari, Chiara Cacciavillani.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in epigrafe la Maison s.a s. ha chiesto la revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., della decisione di questo Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5811 del 25 novembre 2008, con la quale, in riforma parziale della sentenza del TAR per il Veneto, Sezione II, n. 3187 del 2007, ha accolto il ricorso di primo grado n. 3400 del 2004 del condominio Casa Smeralda A, quanto al solo petitum di annullamento della delibera consiliare del Comune di San Michele al Tagliamento n. 92 del 28 settembre 2004, mentre ha confermato la stessa sentenza, quanto al ricorso di primo grado n. 863 del 2005,..

I motivi articolati in relazione alla presente domanda di revocazione sono così rubricati:

- violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per l’errore commesso dal giudicante nell’individuazione del soggetto legittimato all’appello;

- violazione dell’art. 395, n. 4, del c.p.c. per la svista caduta sulla delibera consiliare n. 92 del 2004.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di San Michele al Tagliamento, sia il Condominio Casa Smeralda A); ed è intervenuto ad opponendum l’Hotel Principe s.r.l.; con apposite memorie hanno eccepito dette parti l’inammissibilità della proposta revocazione, controdeducendo, comunque, anche nel merito.

Con due memorie parte ricorrente ha, a sua volta, resistito alle avverse deduzioni, ribadendo, conclusivamente, le ragioni per le quali sarebbe ammissibile e fondato il proprio ricorso in revocazione.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010 il ricorso in epigrafe è stato rimesso in decisione.

2. – La controinteressata Casa Smeralda A) ha eccepito che il ricorso in epigrafe sarebbe inammissibile per carenza di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi