Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-14, n. 202301546
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 01546/2023REG.PROV.COLL.
N. 08008/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8008 del 2016, proposto da Fis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, G C, con domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone n.44;
contro
Comune di Loano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00227/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. R C;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
La questione riguarda la determinazione del 28 aprile 2015, n. 13265, con la quale il Comune di Loano ha respinto l’istanza della società appellante volta a conseguire il titolo per la demolizione e la ricostruzione di manufatti edilizi, con ricomposizione ed ampliamento delle volumetrie esistenti, in Loano, via degli Alpini; il relativo progetto prevedeva lo sfruttamento dell’esistente volumetria - costituita dalla cabina elettrica e dal serbatoio per l’acqua ad uso irriguo - al fine di realizzare un fabbricato bifamiliare per abitazione.
Il provvedimento oggetto di impugnazione in prime cure fonda il diniego:
a) sulla mancanza della prova della realizzazione dell’edificio in epoca anteriore al 22 aprile 1950, data di entrata in vigore del regolamento edilizio (art. 8) che in difformità dal sistema all’epoca vigente (l. 1142/1950), ante l. n. 765/1967, richiedeva il rilascio della concessione edilizia;
b) sulla natura dell’immobile che non si ritiene edificio e quindi passibile di incremento volumetrico, trattandosi secondo il Comune di immobile di servizio;
c) sul conseguente contrasto con l’art. 14 norme di attuazione del p.r.g., che consente il mutamento di destinazione d’uso solo con riguardo ai magazzini esistenti al momento della adozione del p.r.g. stesso.
Il diniego è stato impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, che con l’appellata sentenza n. 277 del 10 marzo 2016 lo ha respinto (pur a fronte di parziale fondatezza del secondo motivo di ricorso), e l’appellante propone ora gravame, basato su tre motivi di ricorso, non rubricati, ulteriormente esplicati con memoria difensiva.
1.Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati unitariamente, in considerazione dei molteplici profili di connessione.
Parte appellante, con il primo motivo, sostiene che l’accoglimento da parte del giudice di prime cure della qualificazione dell’immobile come edificio avrebbe dovuto comportare l’accoglimento anche degli altri motivi; con il secondo motivo sostiene che il Comune avrebbe dovuto