Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-28, n. 201101875

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-28, n. 201101875
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101875
Data del deposito : 28 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01050/2009 REG.RIC.

N. 01875/2011REG.PROV.COLL.

N. 01050/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2009, proposto da:
D M S in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cooperativa San Marzano Sud A Rl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 08982/2008, resa tra le parti, concernente REVOCA CONTRIBUTI - RECUPERO SOMME EROGATE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. A L e uditi per le parti gli avvocati M S e Alessandra Bruni (Avv. St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La soc. D M proponeva domanda per ottenere i benefici previsti dall’art. 27 T.U. approvato con D.Lgs. n.76 del 1990 per il ripristino e l’adeguamento funzionale del proprio opificio industriale danneggiato dagli eventi simici del novembre 1980 e febbraio 1981.

2. Con provvedimento del 4 dicembre 1982 veniva concesso alla società un acconto provvisorio di L.113.000.000, erogato per l’intero ammontare. Veniva, poi, concesso, un secondo acconto provvisorio in data 16 luglio 1985. Successivamente l’investimento ammissibile a contributo veniva quantificato in L. 568.118.487, corrispondenti ad un contributo di L. 426.000.000.

3. Nel corso dell’iter istruttorio, avendo appreso che la società aveva venduto il proprio opificio alla soc. San Marzano, l’Amministrazione diffidava la ditta a trasmettere atto di rinuncia ai benefici in questione, essendo venuti meno i requisiti necessari per fruirne. La ditta rispondeva con una relazione che illustrava i motivi che l’avevano indotta dapprima a scorporare parte dell’azienda e, infine, a cederla alla cooperativa San Marzano. Quest’ultima, in data 2 aprile 1990, chiedeva di poter subentrare nei benefici originariamente richiesti dalla soc. D M.

4. L’istanza veniva evasa negativamente, su parere del Comitati tecnico amministrativo, non essendo più possibile, a causa dei fatti predetti, una prosecuzione unitaria dell’attività produttiva per la quale era stata presentata istanza di contributo.

5. Ne seguiva la dichiarazione di decadenza della società dal beneficio e la conseguente revoca di tutti i provvedimenti adottati in suo favore.

6. La ditta proponeva ricorso al TAR del Lazio avverso la declaratoria di decadenza.

7. Con la sentenza n. 8982 del 2008 il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il gravame, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

8. Appella la soc. D M, deducendo le seguenti censure:

8.1. Sulla giurisdizione: le controversie aventi ad oggetto la revoca dei contributi concessi per il venir meno dei requisiti in base ai quali gli stessi erano stati concessi rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa, in quanto la revoca troverebbe riscontro nella sfera dei poteri autoritativi di controllo riservati all’Amministrazione, di fronte ai quali la posizione del privato assume la consistenza di interesse legittimo. Si tratterebbe di una ipotesi di cd. giurisdizione concorrente, in cui sulla medesima controversia coesistono giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.

8.2. Nel merito: né la cessazione di attività, né la successiva alienazione di stabilimento erano indicate dalla disciplina ratione temporis vigente quali cause di revoca del beneficio. Inoltre, non sarebbe mai maturato a favore dell’appellante un diritto soggettivo perfetto alle somme ammesse a finanziamento, avendo l’Amministrazione riconosciuto solo due acconti sui benefici sempre previsti a titolo provvisorio.

9. Il Ministero dello sviluppo economico si è costituito in giudizio contestando le censure dell’avversario e richiamando giurisprudenza a conforto della tesi della legittimità della decadenza in caso di cessione dell’opificio.

10. Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi.

11. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 18 gennaio 2011 e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il TAR del Lazio con la sentenza n. 8982 del 2008, qui appellata, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso prodotto dalla ditta D M s.r.l. avverso il provvedimento di revoca dai benefici di cui all’art. 27 D.L.vo n. 76 del 1990.

2. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente sostiene che la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice amministrativo, in quanto la posizione della società diretta a conservare le somme legittimamente percepite, nonchè ad ottenere l'erogazione dei rimanenti contributi (riconosciuti, ma non ancora corrisposti) assume consistenza di interesse legittimo.

Ciò perchè il provvedimento di revoca dei contributi sarebbe stato adottato sulla base di valutazioni discrezionali connesse con la tutela dell'interesse pubblico, a causa dell'asserito venir meno dei requisiti previsti ex lege per la concessione dei benefici in questione

3. Il ricorso è infondato.

Come già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione(Cass. SS.UU. n. 117 del 2007;
Cass. Sez. Un. 22 luglio 2002 n. 10689;
cfr. anche Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000).

Inoltre, la posizione del privato, anche quando è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2001 n. 66).

Nella specie, il provvedimento impugnato dalla società D M dinanzi al TAR è stato il Decreto n. 100/27/MISM del 5/1090 con cui il Ministero dello Sviluppo economico aveva disposto la revoca nei confronti della società del beneficio finanziario - già riconosciuto ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 21 e per il quale erano già stati erogati contributi - per avere la società ceduto a terzi la proprietà per la quale era stato concesso il contributo. In tal modo, secondo quando ritenuto dal TAR del Lazio, in condivisione della motivazione del provvedimento impugnato, erano venuti meno i presupposti puntualmente indicati dalla legge, impedendosi la prosecuzione unitaria dell’attività produttiva presso l’opificio industriale per il ripristino e l’adeguamento funzionale del quale erano state erogate le somme a titolo di acconto provvisorio sul contributo di cui alla L. n. 219 del 1981.

Il che è stato ritenuto sufficiente ai fini della legittimità del provvedimento di revoca del contributo stesso.

Osserva il Collegio che la presente controversia attiene proprio alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, dovendosi accertare se il destinatario della sovvenzione con il suo comportamento si sia o meno reso inadempiente agli obblighi nascenti da tale rapporto, quali indubbiamente sono il mantenimento dei presupposti giuridici per poter fruire del beneficio de quo, sicchè, in base ai principi sopra enunciati, la sua posizione è indubbiamente di diritto soggettivo.

Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Va, pertanto, rigettato l’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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