Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-07-07, n. 202302770
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Pubblicato il 07/07/2023
N. 02770/2023 REG.PROV.CAU.
N. 04911/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4911 del 2023, proposto dalla Lumen Cooperativa Sociale a.r.l., dalla Casa Famiglia Dopo di Noi Peter Pan, dalla Casa Famiglia Sant'Angelo s.r.l., dall’Associazione Costruire il Domani O.N.L.U.S., dalla Felum Società Cooperativa Sociale, dall’Associazione Genitori di Bambini ed Adulti Disabili La Speranza O.N.L.U.S., dalla Casa Albergo Villa Amalia di Marano Norma &C. S.a.s., dalla Società Cooperativa a r.l. dal Centro Diurno Disabili Mentali Paideia, dalla Comunità Alloggio Madonna delle Grazie Gestita della Civitas Solis Società Cooperativa Sociale Onlus, dalla Soc. Coop. Soc. "San Pietro" Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Calabria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Centro Diurno per Disabili “Pietro Bonilli”, della A&G Società Cooperativa Sociale, della Casa Famiglia Villaggio Nazharet gestita dall’Associazione Comunità Regina Pacis, della Comunità Alloggio San Francesco di Coccimiglio Mirella Dina, in persona dei legali rappresentai pro tempore, non costituite in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione prima, n.165 del 7 aprile 2023, resa tra le parti, concernente la deliberazione regionale di riorganizzazione
dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 il consigliere Nicola D'Angelo e udito l’avvocato Claudia Parise;
Considerato che, ferme le necessarie determinazioni che eventualmente devono essere adottate dalla Regione per chiarire le condizioni economiche relative ai servizi erogati, non sussiste allo stato un danno grave ed irreparabile;
Ritenuto di compensare le spese del presente grado cautelare;