Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-05-25, n. 201203078

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-05-25, n. 201203078
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203078
Data del deposito : 25 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09561/2011 REG.RIC.

N. 03078/2012REG.PROV.COLL.

N. 09561/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9561 del 2011, proposto da:
SO S.p.A. - Societa' Gestione Entrate e Tributi, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Luigi Cecinato, Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;



contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Zito, Maria Casiello, con domicilio eletto presso Alberto Zito in Roma, via del Vignola, 11;



nei confronti di

Emmegi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, con Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl);



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 02057/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI PECUNIARIE - RIS. DANNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Emmegi s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Della Rocca, Casiello, Zito, Sticchi Damiani, Misserini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La SO s.p.a. – Società gestione entrate e tributi partecipava alla procedura di affidamento dei servizi di riscossione volontaria, accertamento e liquidazione della TARSU e riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e del codice della strada, indetta dal Comune di Taranto con bando pubblicato in data 20 agosto 2008, successivamente rettificato il 7 ottobre 2010, e termine per la presentazione delle offerte al 15 novembre 2010, risultandone aggiudicataria provvisoria.

Tuttavia, con determina n. 178 del 14 settembre 2011 del Servizio Appalti e Contratti l’amministrazione disponeva la revoca di detto provvedimento, facendo riferimento delle vicende inerenti al precedente rapporto fra la società aggiudicataria e il Comune di Oria inerente analogo servizio, ritenute tali da incidere sui suoi requisiti di partecipazione. Quindi, con determinazione immediatamente successiva (n. 179 del 15 settembre 2011), procedeva all’aggiudicazione della gara in favore della seconda graduata Emmegi s.r.l.

Avverso tali atti, nonché quelli presupposti e consequenziali, insorgeva davanti al TAR Puglia – sez. staccata di Lecce, la SO, chiedendone l’annullamento ed instando per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il subentro nello stesso e per il risarcimento dei danni.

Nel contraddittorio con l’amministrazione aggiudicatrice e la controinteressata, la quale proponeva anche ricorso incidentale con cui contestava l’ammissione alla gara della ricorrente principale, il TAR adito esaminava l’impugnativa di quest’ultima rigettandola, conseguentemente dichiarando improcedibile il ricorso incidentale.

Secondo il Giudice di primo grado, il Comune di Taranto aveva legittimamente revocato l’aggiudicazione provvisoria alla SO, essendosi accertata, in relazione alle vicende del servizio svolto per conto del Comune di Oria, la sussistenza di errori gravi commessi dalla ricorrente prevista dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006.

Appella la sentenza la SO la quale ripropone tutte le censure e le domande svolte in primo grado.

Si sono costituite in resistenza il Comune di Taranto e la Emmegi, quest’ultima con appello incidentale contenente i motivi di cui al ricorso incidentale di primo grado.

Respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza, all’udienza dell’8 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

In ragione della riemersione in questo giudizio d’appello dell’intero thema decidendum ed in applicazione dei principi stabiliti sulla tassonomia delle questioni dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 7 aprile 2011, n. 4, il Collegio reputa di poter esaminare i motivi dell’appello principale con cui si censura la determinazione di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, dovendosi confermare il giudizio di evidente infondatezza degli stessi già espresso dal Giudice di primo grado.

Il TAR ha condiviso l’operato della stazione appaltante e ritenuto che l’atto di ritiro gravato sia correttamente motivato

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