Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-22, n. 201602753

CS
Ordinanza cautelare
25 novembre 2015
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Accoglimento
Sentenza
22 giugno 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-22, n. 201602753
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602753
Data del deposito : 22 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08794/2015 REG.RIC.

N. 02753/2016REG.PROV.COLL.

N. 08794/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8794 del 2015, proposto da:
GI NT MA UR, rappresentato e difeso dall'avv. Katia Amoroso, con domicilio eletto presso Studio Legale Grez & Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

HE LO, PP SC, EL ZZ;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS 11205/2015, resa tra le parti, concernente esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente dell'aeronautica militare per il 2013/2014 riservata ai militari in ferma prefissata quadriennale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Enrico Follieri su delega dell’.avv. Katia Amoroso e l'Avvocato dello Stato Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con circolare prot. n. 0835398 del 4 marzo 2014 la Direzione generale per il personale Militare di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto disciplinava la procedura relativa all’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate per il 2013 e 2014 dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge n. 226/2004 nonché del DPR n.113/2005.

L’aviere scelto MA UR GI NT in data 12/3/2014 presentava domanda di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanete ai sensi della suddetta circolare .

Interveniva quindi il provvedimento della Direzione generale del Personale datato 1672/2015 con cui era disposta l’esclusione dell’attuale LL dalla partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizi permanente dell’Aeronautica Militare per gli anni 2013 e 2014 .

L’esclusione veniva in particolare assunta sul rilievo che il MA UR risultava imputato in un procedimento penale per delitto non colposo “e pertanto non è in possesso del requisito previsto dal paragrafo 3, sottoparagrafo a, 7° alinea della relativa circolare”.

Quindi con provvedimento prot. n. 0100250 del 24/2/2015 notificato il 9/3/2015 veniva disposto per l’aviere capo il collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 10/11/2013.

Intanto con decreto n. 59 datato 7/42015 la direzione generale per il Personale militare approvava la graduatoria di merito relativa all’immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente di cui alla procedura selettiva di che trattasi.

L’interessato impugnava innanzi al TAR del Lazio il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale del 16/2/2015, il decreto di collocamento in congedo di cui sopra , il decreto di approvazione della graduatoria di merito relativa agli ammessi in ruolo nonché la circolare del 4/3/2004 nella parte in cui al paragrafo 3 riguardante i requisiti di partecipazione - lettera a) e b) prevede l’esclusione dalla selezione dei candidati sottoposti a procedimenti per delitti non colposi.

L’adito Tribunale amministrativo, con sentenza n. 11205/2015 resa in forma semplificata, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

In particolare, il primo giudice ha affermato la legittimità dell’operato della P.A stante la condizione ostativa della qualifica di imputato rilevata a carico del ricorrente che ha riportato l’assoluzione dall’imputazione solo

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