Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-22, n. 201602753

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-22, n. 201602753
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602753
Data del deposito : 22 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08794/2015 REG.RIC.

N. 02753/2016REG.PROV.COLL.

N. 08794/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8794 del 2015, proposto da:
E A R C, rappresentato e difeso dall'avv. K A, con domicilio eletto presso Studio Legale Grez &
Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M C, G S, R P;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA:

SEZIONE I BIS

11205/2015, resa tra le parti, concernente esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente dell'aeronautica militare per il 2013/2014 riservata ai militari in ferma prefissata quadriennale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Enrico Follieri su delega dell’.avv. K A e l'Avvocato dello Stato Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con circolare prot. n. 0835398 del 4 marzo 2014 la Direzione generale per il personale Militare di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto disciplinava la procedura relativa all’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate per il 2013 e 2014 dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge n. 226/2004 nonché del DPR n.113/2005.

L’aviere scelto R C Eligio Antonio in data 12/3/2014 presentava domanda di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanete ai sensi della suddetta circolare .

Interveniva quindi il provvedimento della Direzione generale del Personale datato 1672/2015 con cui era disposta l’esclusione dell’attuale appellante dalla partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizi permanente dell’Aeronautica Militare per gli anni 2013 e 2014 .

L’esclusione veniva in particolare assunta sul rilievo che il R C risultava imputato in un procedimento penale per delitto non colposo “e pertanto non è in possesso del requisito previsto dal paragrafo 3, sottoparagrafo a, 7° alinea della relativa circolare”.

Quindi con provvedimento prot. n. 0100250 del 24/2/2015 notificato il 9/3/2015 veniva disposto per l’aviere capo il collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 10/11/2013.

Intanto con decreto n. 59 datato 7/42015 la direzione generale per il Personale militare approvava la graduatoria di merito relativa all’immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente di cui alla procedura selettiva di che trattasi.

L’interessato impugnava innanzi al TAR del Lazio il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale del 16/2/2015, il decreto di collocamento in congedo di cui sopra , il decreto di approvazione della graduatoria di merito relativa agli ammessi in ruolo nonché la circolare del 4/3/2004 nella parte in cui al paragrafo 3 riguardante i requisiti di partecipazione - lettera a) e b) prevede l’esclusione dalla selezione dei candidati sottoposti a procedimenti per delitti non colposi.

L’adito Tribunale amministrativo, con sentenza n. 11205/2015 resa in forma semplificata, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

In particolare, il primo giudice ha affermato la legittimità dell’operato della P.A stante la condizione ostativa della qualifica di imputato rilevata a carico del ricorrente che ha riportato l’assoluzione dall’imputazione solo successivamente al provvedimento di esclusione.

Il sig. R C ha impugnato tale decisum , deducendo a sostegno dell’appello i seguenti motivi:

Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 2 della Costituzione. Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 4,35, 36, 51 della Costituzione. Violazione del paragrafo 3 della circolare prot. n. 0835398 datata 473/2014 della Direzione Generale del Personale Militare . Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria;

Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. mancata delibazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 4, 27 e 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria.

Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero della Difesa.

Con ordinanza n. 5249 del 25/11/2015 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della gravata sentenza

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il gravame all’esame è fondato e va pertanto accolto.

Parte appellante con il primo mezzo d’impugnazione deduce la non fondatezza delle statuizioni rese dal primo giudice che avrebbe erroneamente rilevato la mancanza in capo all’aviere scelto R C di un requisito di partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli del servizio permanente in ragione del fatto che il militare dopo la pubblicazione del bando ha assunto la qualità di imputato per un delitto non colposo.

In concreto, sostiene parte appellante, l’Amministrazione ha omesso di considerare l’ assoluzione con formula piena riportata dall’appellante ( “perché il fatto non sussiste”), intervenuta il 3/3/2015, dopo il provvedimento di esclusione e portata a cognizione dell’Amministrazione prima che fosse notificato ( 9/3/2015) il provvedimento di collocamento in congedo e prima ancora che fosse emesso il decreto di approvazione della graduatoria di merito relativa all’immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente dei VFP4 ( 24/4/2015).

In tal modo, secondo l’appellante l’Autorità militare avrebbe applicato in maniera irragionevole la disposizione di tipo ostativo recata dal bando dandone una interpretazione non corretta perché non costituzionalmente orientata e ponendosi altresì il provvedimento espulsivo in contrasto con il principio di non proporzionalità cui pure deve informarsi l’azione amministrativa.

I suddetti profili di doglianza meritano positivo apprezzamento, in piena aderenza alle statuizioni già rese da questa Sezione ( cfr. sentenza n.965 del 26/2/2015) in occasione della definizione di controversia riguardante fattispecie analoga a quella in esame e dalle stesse il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Invero, avuto riguardo alle modalità con cui si sono svolti i fatti e tenuto altresì conto degli aspetti sostanziali della vicenda , effettivamente la condotta tenuta dall’Amministrazione nel definire il caso dell’aviere capo R C non appare rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità che, invece , nella specie appaiono pienamente applicabili.

Il primo dei principi suddetti, quello della proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario a conseguire lo scopo prefissato. Trattasi di una regola che implica flessibilità dell’azione amministrativa e rispondenza della stessa alla razionalità.

Quanto poi al principio di ragionevolezza, in forza di tale criterio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: in altri termini l’Amministrazione non deve applicare meccanicamente le norme , ma deve eseguirle in coerenza con i parametri della logicità ed adeguatezza.

In particolare poi questo Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che il criterio della ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi formali e procedurali che possono essere superati nel senso che la situazione in concreto fatta valere è di una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la regolarità della posizione complessivamente valutata.

Ebbene, tornando ai fatti di causa , l’Amministrazione ha omesso di valutare il caso sottoposto al suo vaglio con la concretezza e la ragionevolezza che esso imponeva ove si consideri che la causa ostativa è venuta meno sia pure ex post in maniera radicale e la perdita della qualità di imputato è stata altresì portata a conoscenza della P.A. allorchè la procedura sanzionatorio- espulsiva era ancora in fieri , di guisa che ben sussisteva la possibilità di riesaminare la posizione del concorrente circa l’idoneità morale a ricoprire quel determinato ruolo nelle Forze Armate, una volta venuta meno con l’assoluzione con formula piena l’imputazione a carico del predetto militare.

Tale attività di ponderazione degli interessi complessivamente coinvolti non è avvenuta da parte dell’Amministrazione militare e ciò non può non rifluire sull’adozione dei provvedimenti negativamente assunti a carico dell’appellante che rimangono inficiati per il vizio di violazione delle regole della ragionevolezza e proporzionalità, fondatamente dedotto dall’interessato.

A tanto si aggiungano altresì le seguenti ulteriori considerazioni che evidenziano parimenti la sussistenza di profili di illegittimità a carico dei provvedimenti de quibus sotto profili convergenti con quelli sin qui esposti.

La circolare del 4 marzo 2014, nel disciplinare la procedura selettiva per l’immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale nel ruolo del servizio permanente, al punto 3, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, prevede la seguente condizione: “ non essere stati condannati per delitti non colposi anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta , a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”.

Tale previsione riproduce pedissequamente il disposto normativo di cui all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare che recita esattamente negli stessi termini riportati dal bando.

Ebbene, questa Sezione con sentenza 4495 del 3/9/2014 ( le cui statuizioni il Collegio pienamente condivide ), ha avuto modo di specificare che per coloro che hanno già lo status di militare arruolato come i volontari in ferma quadriennale ( e tra essi si annovera l’appellante ) non possono applicarsi le cause di esclusione “automatiche” previste dall’art. 635 citato.

In particolare è stato osservato da questo giudice che è irragionevole per detti militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento, esattamente come avvenuto nel caso all’esame.

Concludendo: in assenza di causa ostativa, erroneamente ritenuta sussistente dall’Amministrazione, i provvedimenti di tipo espulsivo assunti a carico dell’appellante ( decreto del 16/272015 di esclusione dalla partecipazione alla procedura di immissione e decreto del 24/2/2015 di comunicazione di collocamento in congedo illimitato) si rivelano illegittimi e vanno perciò annullati, senza che sia possibile impedire all’appellante la prosecuzione dell’iter procedurale relativo alla immissione nei ruoli di cui alla circolare ministeriale del 4 marzo 2014 .

Le censure di cui al primo motivo d’appello comportano di per sé l’accoglimento del gravame, senza che sia necessario esaminare il secondo mezzo d’impugnazione che rimane così assorbito.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo.

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