Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-04-14, n. 201001639

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-04-14, n. 201001639
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001639
Data del deposito : 14 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00765/2010 REG.RIC.

N. 01639/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00765/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 765 del 2010, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso M Cesaro in Roma, via Calabria N.56;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Banca D'Italia, rappresentata e difesa dagli avv. A B e Raffaele D'Ambrosio, domiciliata per legge in Roma, via Nazionale 91;
Consob - Commissione nazionale per le societa' e la Borsa, rappresentata e difesa dagli avv. F B, M L E, P P, con domicilio eletto presso F B in Roma, via G. B. Martini, 3;
Helm Finance Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A.;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 05445/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.


Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Banca D'Italia e di Consob - Commissione nazionale per le societa' e la Borsa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 il Cons. B M e uditi per le parti gli avvocati B G, A B e M L E;


Considerato che la pur articolata prospettazione dell’appellante non appare, in questa sede di prima delibazione, sorretta da adeguati elementi di fumus a fronte delle argomentazioni opposte dalle Amministrazioni appellate ed avuto riguardo alle risultanze della documentazione versata in atti, che orientano per la configurazione – fermi restando ulteriori approfondimenti propri della fase di merito – delle violazioni di eccezionale gravità addebitate;

Ritenuto altresì che l’interesse privato alla prosecuzione dell’attività aziendale – allo stato sostanzialmente cessata per la quasi totalità – in presenza delle rilevate violazioni appare recessivo rispetto agli interessi generali correlati alla tutela del pubblico risparmio cui sono intesi i provvedimenti gravati in prime cure;

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