Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-06, n. 201008563

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-06, n. 201008563
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201008563
Data del deposito : 6 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03081/2009 REG.RIC.

N. 08563/2010 REG.SEN.

N. 03081/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3081 del 2009, proposto da:
M R ANIO, rappresentato e difeso dagli avv. M M e R T, con domicilio eletto presso Alberto Fantini in Roma, via Principessa di Clotilde, n. 7;

contro

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, n. 180;

nei confronti di

REGIONE UMBRIA e REGIONE MARCHE, ognuna in persona del proprio rispettivo legale Presidente della giunta regionale in carica, non costituite in giudizio;
AGRETTI FRANCESCO, non costituito in giudizio;
MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ognuno in persona del proprio rispettivo ministro in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, Sez. I, n. 811 dell’11 dicembre 2008, resa tra le parti, concernente STABILIZZAZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE NON DIRIGENZIALE.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2010 il Cons. Carlo Saltelli e udito per l’appellante l’avvocato Misiti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sez. I, con la sentenza n. 811 dell’11 dicembre 2008, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Raffaele Antonio Morgante per l’annullamento della delibera del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale n. 118 del 6 settembre 2007 (concernente la stabilizzazione dei rapporti di lavori a tempo determinato del personale non dirigenziale), nella parte in cui non gli stato riconosciuto la stabilizzazione nella qualifica dirigenziale, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’interessato con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendo innanzitutto l’erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione, atteso che la stabilizzazione presupponeva una procedura selettiva di natura concorsuale, effettivamente avviata dall’amministrazione con apposito bando (peraltro impugnato per aver limitato la procedura di stabilizzazione al solo personale precario non stabilizzato), e riportandosi, per il resto, integralmente ai motivi di censura svolti in primo grado.

Ha resistito al gravame l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (I.Z.S.U.M.), chiedendone il rigetto, siccome inammissibile ed infondato.

In data 18 novembre 2010 si sono costituiti in giudizio, tardivamente, i Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze.

Con atto in data 22 ottobre 2010, depositato il successivo 29 ottobre 2010, l’appellante ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, essendo stato nelle more del giudizio effettivamente assunto presso l’amministrazione appellata a tempo indeterminate con la qualifica di dirigente veterinario, ed ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in appello, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

All’udienza del 19 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come emerge dall’esposizione in fatto, l’appellante con atto in data 22 ottobre 2010, depositato il successivo 29 ottobre 2010, ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, essendo stato nelle more del giudizio effettivamente assunto presso l’amministrazione appellata a tempo indeterminate con la qualifica di dirigente veterinario, ed ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in appello, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

A tale dichiarazione, di cui la Sezione deve limitarsi a prendere atto in omaggio al principio dispositivo delle parti, consegue effettivamente la pronuncia di improcedibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 85, comma 4, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo.

Le spese del presente grado di giudizio, anche in ragione dell’effettiva attività difensiva svolta dalla parte costituita, possono essere compensate tra le parti.

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