Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-31, n. 202305406

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-31, n. 202305406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305406
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 05406/2023REG.PROV.COLL.

N. 00514/2023 REG.RIC.

N. 01143/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S D R con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ Cavaleri, n. 11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia,

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Antonucci, Elisabetta Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
del -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,



sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2023, proposto dal -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Verile e Vita Lucrezia Vaccarella con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia,

contro

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia,

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Antonucci, Elisabetta Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato S D R con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ Cavaleri, n. 11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

in relazione ad entrambi gli appelli n. -OMISSIS- e n. 1143 del 2023

della sentenza del Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, -OMISSIS- con la quale, previa riunione, ha respinto i ricorsi n.r.g. -OMISSIS- proposti dalla -OMISSIS-, e il ricorso n.r.g. -OMISSIS- proposto dal -OMISSIS-di cooperative Sociali -OMISSIS-, mentre ha accolto in parte, e ai soli fini del riesame, il ricorso n.r.g. -OMISSIS- proposto dal -OMISSIS-di cooperative Sociali -OMISSIS-.


Visti i ricorsi in appello n. -OMISSIS- e n. 1143 del 2023 e i relativi allegati;

Visti, negli appelli nn. 514 e 1143 del 2023, gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti;

Visti, negli appelli nn. 514 e 1143 del 2023, gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Viste, nell’appello n. -OMISSIS-, le memorie depositate dalla -OMISSIS- in date 28 febbraio 2023 e 2 maggio 2023;

Viste, nell’appello n. -OMISSIS-, le memorie depositate dalla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto – Chieti, in date 16 febbraio 2023 e 2 maggio 2023;

Viste, nell’appello n. -OMISSIS-, le memorie depositate dalla -OMISSIS-, in date 8 febbraio 2023 e 24 aprile 2023;

Vista, nell’appello n. 1143 del 2023, la memoria depositata dalla -OMISSIS-di-OMISSIS- in data 1 maggio 2023;

Viste, nell’appello n. 1143 del 2023, le memorie depositate dalla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto – Chieti, in date 16 febbraio 2023, 2 maggio 2023 e 6 maggio 2023;

Vista, nell’appello n. 1143 del 2023, la memoria depositata dalla -OMISSIS- in data 2 maggio 2023;

Viste, nell’appello n. 1143 del 2023, le memorie depositate dalla -OMISSIS-, in date 14 febbraio 2023 e 24 aprile 2023;

Visti tutti gli atti degli appelli n. -OMISSIS- e n. 1143 del 2023;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori delle parti degli appelli n. -OMISSIS- e n. 1143 del 2023, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con bando di gara del 1° settembre 2021 la Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti ha indetto la “Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di riabilitazione psichiatrica per le esigenze della Asl 2 Lanciano - Vasto - Chieti”, per l’affidamento del servizio in precedenza svolto dalla società -OMISSIS-, in qualità di consorziata esecutrice del -OMISSIS-.

Tale decisione si è resa necessaria perché in data 7 aprile 2021 l’allora legale rappresentante de -OMISSIS-, e la dipendente dottoressa -OMISSIS- erano stati attinti, unitamente ad un funzionario della Azienda sanitaria di Pescara, da una misura personale cautelare irrogata dal GIP di Pescara, relativamente all’aggiudicazione di una gara di appalto della stessa Azienda sanitaria di Pescara.

Nello stesso procedimento penale, recante il n. -OMISSIS- è stata indagata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ed è stata formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara richiesta di misura cautelare interdittiva.

Con successiva nota n. -OMISSIS- l’Azienda sanitaria, preso atto delle intercorse sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati di corruzione a carico dei signori -OMISSIS-, soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in riferimento alla Cooperativa -OMISSIS-, ha comunicato di aver annullato in autotutela, con deliberazione n. -OMISSIS-del 20 settembre 2021, il nuovo bando pubblicato per l’aggiudicazione del servizio di Assistenza psichiatrica, riabilitativa e di tutoraggio finalizzato al reinserimento lavorativo (cd.

ADI

Psichiatrica). Con la medesima nota ha chiesto, inoltre, al -OMISSIS--OMISSIS-di manifestare la propria disponibilità ad assumere in proprio, o mediante altra consorziata, l’esecuzione delle attività gestite dalla Cooperativa -OMISSIS- alla quale, invece, è stato assegnato il termine di cinque giorni per presentare controdeduzioni.

Tenuto conto delle controdeduzioni della Cooperativa, la Asl, con nota prot. n. -OMISSIS- del 1° ottobre 2021, ha sospeso gli effetti della nota del 22 settembre e, nel contempo, ha invitato il -OMISSIS-a individuare un sostituto per l’esecuzione delle attività della Cooperativa -OMISSIS- e quest’ultima a trasmettere documentazione a supporto delle proprie controdeduzioni.

-OMISSIS- ha impugnato la nota del 22 settembre 2021, unitamente alla deliberazione n. -OMISSIS-del 20 settembre 2021, con ricorso dinanzi al Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, iscritto al n.r.g. -OMISSIS-del 2021, nel quale è intervenuto, ad adiuvandum , lo stesso Consorzio.

Successivamente, con nota prot. n. -OMISSIS-del 29 ottobre 2021, la Asl ha contestato gli addebiti ai fini della risoluzione del vincolo contrattuale relativo al servizio svolto da -OMISSIS- per i seguenti motivi: a) la contaminazioni tra i vertici amministrativi e tecnici della Cooperativa e posizioni apicali della Asl che sono stati coinvolti nelle indagini tutt’ora in corso;
b) la segnalazione delle asimmetrie informative da parte della ricorrente, avvenuta il 15 settembre 2021, sarebbe stata effettuata “con colpevole ritardo”;
c) si appaleserebbero non funzionali allo scopo le misure di self cleaning adottate da -OMISSIS-;
d) i signori -OMISSIS- sono stati raggiunti da misure cautelari;
e) non è stata operata una radicale sostituzione dell’organo di governo della Cooperativa ma la mera cooptazione del signor -OMISSIS-, con sostanziale conferma dei restanti componenti del Consiglio di amministrazione con uno dei due assurto al ruolo di Presidente e non è stata formulata nessuna indicazione sulle modalità con le quali si intende risarcire il danno inferto all’amministrazione né sono stati assunti impegni a questo riguardo.

Sia -OMISSIS- che il -OMISSIS--OMISSIS-hanno presentato osservazioni, il -OMISSIS--OMISSIS-ha dichiarato altresì la propria disponibilità a sostituire la consorziata nell’esecuzione del servizio.

Con nota prot. -OMISSIS-del 7 dicembre 2021 la Asl ha preso atto della disponibilità espressa dal -OMISSIS--OMISSIS-di assumere in proprio, ovvero mediante altra consorziata esecutrice, i servizi ancora svolti dalla Cooperativa -OMISSIS-, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di appalto, e ha invitato il -OMISSIS-a comunicare il nominativo della ditta che sarebbe subentrata alla Cooperativa -OMISSIS- dal 1° gennaio 2022. -OMISSIS- ha impugnato tale nota con motivi aggiunti al ricorso n.r.g. -OMISSIS-del 2021.

Con pec del 30 dicembre 2021, la Asl n.

2 - preso atto dell’indisponibilità improvvisamente manifestata dal -OMISSIS--OMISSIS-a sostituire la Consorziata esecutrice nelle more dell’adozione della determinazione in ordine alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere e relativi ai servizi di Assistenza domiciliare integrata (cd. ADI) ed

ADI

Psichiatrica - ha invitato il -OMISSIS-a garantire l'esecuzione di tali servizi ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fino al 31 gennaio 2022 e, con successiva deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2022, ha formalizzato tale decisione disponendo “ in favore del -OMISSIS--OMISSIS-il rinnovo fino al 31 gennaio 2022 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 - dei servizi di ADI ed

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