Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202310421

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202310421
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310421
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 10421/2023REG.PROV.COLL.

N. 09649/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9649 del 2011, proposto da
Comune di Montecatini Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A T in Roma, Largo dei Lombardi, n. 4;

contro

Comune di Monsummano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;
Comune di Pieve a Nievole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, n. 467/2011, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monsummano Terme e del Comune di Pieve a Nievole;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le richieste dei difensori di tutte le parti di passaggio della causa in decisione senza discussione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto d’appello notificato al Comune di Pieve a Nievole e al Comune di Monsummano Terme il 7 novembre 2011 (depositato il successivo 6 dicembre) il Comune di Montecatini Terme ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe la quale, compensando le spese, aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il suo ricorso proposto:

- per l'accertamento del diritto ad ottenere dal Comune di Monsummano Terme il pagamento della somma di euro 490.721,74, o quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di rimborso della quota parte del 30% delle spese sostenute per la gestione e conduzione del depuratore intercomunale, in comproprietà con i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole, di cui alle relative fatture emesse, e per la relativa condanna;
in subordine, per l'accertamento del diritto del diritto ad ottenere dal Comune di Monsummano Terme il pagamento della predetta somma di euro 490.721,74, o quella maggiore o minore da accertarsi giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. civ. e per la conseguente condanna;

- per l'accertamento del diritto ad ottenere dal Comune di Pieve a Nievole il pagamento della somma di euro 154.369,37, o di quella maggiore o minore da accertarsi giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di rimborso della quota parte del 15% delle spese sostenute per la gestione e conduzione del depuratore intercomunale, in comproprietà con i Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme, di cui alle relative fatture emesse, e per la relativa condanna;
e in subordine per l'accertamento del diritto ad ottenere dal Comune di Pieve a Nievole il pagamento della predetta somma di euro 154.369,37, o quella maggiore o minore di diritto, oltre interessi e rivalutazione a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. civ. e per la relativa condanna.

1.1. Il Comune, in sintesi, ha esposto che nel 1977 era stato realizzato un impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Montecatini Terme, Monsummano Terme e Pieve a Nievole.

La disciplina dei rapporti tra i predetti comuni era stata affidata alla “ Convenzione per costruzione e gestione impianto di depurazione liquami fognari in loc. Porrione del Comune di Pieve a Nievole ”, stipulata in data 9 Aprile 1977 (Rep. 1033), che: all’articolo 2 affidava al Comune di Montecatini Terme la funzione di “capofila” per la costruzione e gestione dell’impianto di depurazione da ubicare in via dello Zizzolo nel territorio del Comune di Pieve a Nievole;
all’articolo 3 istituiva una Commissione Tecnico-Amministrativa composta dai sindaci dei tre Comuni o loro delegati, da tre tecnici designati rispettivamente dalle amministrazioni dei tre Comuni nell’ambito dei rispettivi uffici tecnici comunali e da tre eventuali esperti esterni designati rispettivamente dalle tre amministrazioni;
agli articoli 4 e 5 ripartiva le spese di costruzione e di gestione proporzionalmente agli abitanti serviti, 59,4% Comune di Montecatini Terme;
30.6% Comune di Monsummano Terme;
10% Comune di Pieve a Nievole;
all’art.6 stabiliva che il Comune di Montecatini Terme avrebbe provveduto a presentare ai Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole le richieste di pagamento delle quote, su conforme parere della Commissione Tecnico-Amministrativa.

1.2. Ha aggiunto che, non avendo i Comuni di Monsummano Terme e di Pieve a Nievole mai rimborsato i costi di gestione loro imputabili, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pistoia due decreti ingiuntivi che però, sull’opposizione dei due Comuni debitori, erano stati revocati per non essere mai stato acquisito il prescritto parere della Commissione tecnico amministrativa prevista dalla convenzione, necessario ai fini del pagamento;
così che i crediti erano non esigibili (in quanto per i lavori di manutenzione straordinaria occorreva il parere preventivo, mentre per le spese di gestione ordinaria occorreva comunque il parere a consuntivo).

1.3. Ha evidenziato di aver quindi proposto ricorso avanti al T.A.R. Toscana per ottenere l’accertamento del diritto al rimborso delle somme sopra indicate, anche ai sensi dell’art.2041 C.C.

2. La sentenza appellata - disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione formulate dai comuni intimati e qualificato il rapporto controverso come un ad accordo tra pubbliche amministrazioni regolato dalla originaria convenzione stipulata nel 1977, riconducibile alla fattispecie contemplata, alla data della sentenza, dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – ha:

- respinto nel merito la domanda principale - di accertamento del diritto e di condanna - sul rilievo del mancato avveramento della condizione cui il pagamento richiesto subordinato ai sensi degli articoli 6 e 3 della convenzione fra i tre comuni (cioè il conforme parere della prevista Commissione tecnico-amministrativa), il che non aveva reso i crediti azionati liquidi ed esigibili;

- verificato d’ufficio la validità della predetta clausola, escludendone la natura meramente potestativa;

- dichiarato, in considerazione del suo carattere sussidiario, inammissibile la subordinata azione di indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell’articolo 2041 C.C..

3. Il Comune di Montecatini ha chiesto la riforma di tale sentenza rilevandone l’erroneità sotto entrambi i profili indicati e rappresentando in punto di fatto, che nelle more del giudizio, aveva anche provveduto a convocare la commissione, la quale non si era però mai riunita (documenti allegati al ricorso di primo grado da 7 a 13 e da 27 a 29).

Il gravame è stato affidato alle seguenti censure:

1. Violazione e/o falsa applicazione del principio del iura novit curia- art. 113 c.p.c.- omessa pronuncia- motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria;

2. sul merito della causa erronea valutazione delle risultanze processuali - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1355 e ss c.c. -violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 e ss c.c.- omessa pronuncia - motivazione erronea insufficiente illogica e contraddittoria ”.

Sono state così sostanzialmente riproposte le domande formulate nel giudizio di primo grado, che, ad avviso del Comune appellante, sono state erroneamente respinte dal giudice di prime cure con motivazione superficiale, approssimativa ed affatto condivisibile.

4. Si sono costituiti in giudizio entrambi i Comuni intimati che hanno insistito per il rigetto del gravame, richiamando la correttezza delle statuizioni del giudice civile e sottolineando tra l’altro che il Comune di Montecatini non aveva mai convocato la commissione prevista dalla convenzione.

5. In esito ad avviso del 14 dicembre 2016 di perenzione dell’appello il Comune di Montecatini Terme ha depositato in data 9 giugno 2017 nuova domanda di fissazione di udienza.

6. Con ordinanza collegiale n. 4615/2021 del 14 giugno 2021 la Sezione ha disposto una verificazione, affidata al Direttore del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Firenze (con facoltà di delega), al fine accertare –previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti in causa - “ quali e quante delle spese sostenute dal Comune di Montecatini Terme relativamente agli impianti per cui è causa vadano considerati inerenti nell’an e congruenti nel quantum alle relative esigenze ”, operando la relativa liquidazione di dette somme, “ anche evidenziando, secondo il principio generale espresso nell’articolo 2041 del codice civile, l’ammontare economico dei benefici rispettivamente ricavati dal Comune di Pieve a Nievole e dal Comune di Monsummano Terme per la manutenzione, gestione e conduzione del depuratore intercomunale di cui si discute, al netto delle somme già corrisposte dai due Enti al Comune di Montecatini Terme a titolo di quota parte delle spese relative alle suddette manutenzione, gestione e conduzione del depuratore ”.

7. Con ordinanza n. 2879/2022 del 15 aprile 2022 sono stati prorogati i termini per l’espletamento della verificazione con modifica parziale del mandato, stabilendosi, tra l’altro, che “ c) il verificatore, preliminarmente alla redazione della propria relazione, esperirà un tentativo di conciliazione tra le parti in causa, convocando in conferenza personale i relativi sindaci o loro delegati muniti dei necessari poteri, che potranno farsi assistere dal difensore e da consulenti tecnici (che le parti potranno designare, dandone comunicazione al verificatore, entro il termine di cui alla successiva lettera f), sulla base delle provvisorie risultanze delle indagini tecniche svolte e tenendo anche conto, secondo il principio generale espresso nell’articolo 2041 del codice civile, della quota delle spese sostenute dal Comune di Montecatini Terme che può considerarsi essersi rivolta a beneficio dei Comuni di Pieve a Nievole e di Monsummano (nei limiti delle relative quote di compartecipazione alla gestione dell’opera) relativamente alla vicenda oggetto del presente contenzioso ”.

8. Depositata in data 26 settembre 2022 la relazione di verificazione i Comuni appellati con apposite memorie hanno contestato, oltre al merito delle conclusioni, anche la ritualità delle operazioni di verificazione e all’udienza del 18 ottobre 2022 i loro difensori, dopo aver evidenziato che il deposito della relazione di verificazione era avvenuta senza rispetto dei termini a difesa, hanno chiesto il rinvio dell’udienza, richiesta che è stata accolta per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e garantire l’integrità del contraddittorio.

9. In vista dell’udienza pubblica del 28 marzo 2023 i Comuni appellati hanno depositato memorie, lamentando in via preliminare che, discostandosi dalle indicazioni procedimentali impartite con l’ordinanza di conferimento dell’incarico, il verificatore non aveva loro trasmesso la bozza (preliminare) di relazione, provvedendo direttamente al deposito della relazione finale, così impedendo loro di svolgere osservazioni e controdeduzioni e quindi violando il contraddittorio.

10. Con ordinanza n.2327/23 del 7 marzo 2023 la Sezione “ Rilevato …. che, per quanto si evince dalla relazione depositata, il verificatore, avendo ricevuto note ed osservazioni dalle parti interessate nel corso dei ripetuti tentativi di conciliazione preliminari, ha riesaminato la documentazione agli atti e ha quindi provveduto alla redazione e deposito della relazione definitiva;

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