Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-20, n. 202304028
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 04028/2023REG.PROV.COLL.
N. 03623/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Dini Modigliani in Roma, via Merulana 272;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 18 novembre 2014, il Ministro della Giustizia ha concesso l’estradizione dell’odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, in forza di un mandato di arresto emesso dalle autorità -OMISSIS- nel 2012 per la trasgressione di una misura cautelare applicata nell’ambito di un reato in materia di stupefacenti.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio, il cittadino -OMISSIS- ha impugnato tale decreto lamentando una serie articolata di censure che possono essere sintetizzate come violazione di legge, con particolare riguardo alla circostanza che il Ministero di Giustizia non avrebbe dovuto concedere l’estradizione nelle more della definizione del procedimento di richiesta della protezione internazionale, dovendo, invece, attendere lo spirare del termine per una eventuale impugnazione della decisione della Commissione territoriale.
3. Il Tar Lazio, con sentenza -OMISSIS- del 28 febbraio 2022, ha respinto il ricorso.
In particolare, il giudice di prime cure, resa una ricognizione della normativa applicabile al caso di specie nonché degli orientamenti giurisprudenziali, ha precisato che il provvedimento di che trattasi è un atto di alta amministrazione nell’ambito del quale viene in rilievo l’interesse dello Stato alla cura dei rapporti diplomatici ed internazionali con gli altri Stati e che, tra il procedimento di estradizione e quello di riconoscimento dello protezione internazionale ovvero di simile condizione (status di rifugiato, protezione speciale), non può esserci un nesso di pregiudizialità.
4. La citata sentenza del Tar Lazio è stata impugnata dal sig. -OMISSIS- con appello notificato il 29 aprile 2022 e depositato il successivo 2 maggio 2022, in cui sono state sostanzialmente riprodotte le censure non accolte in primo grado poste in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.
5. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale in data 5 maggio 2022.
6. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La questione all’attenzione del Collegio attiene al rapporto tra la procedura di estradizione, più specificatamente il decreto emesso dal Ministero di Giustizia e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
L’odierno appellante, invero, cittadino -OMISSIS- era destinatario, nel 2012, di un mandato di arresto europeo per aver contravvenuto ad un provvedimento cautelare emesso dalle competenti autorità -OMISSIS- dopo essere stato indagato per un reato in materia di stupefacenti. Nelle more della definizione del procedimento di estradizione, lo stesso proponeva istanza di protezione internazionale.
I fatti di causa possono essere rappresentati, per quanto qui di interesse, nel seguente ordine:
- in data 20 novembre 2012 il Sig. -OMISSIS- veniva arrestato dalla Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 715-716 c.p.p. sulla base di un mandato di arresto emesso in data 7.11.2011 dalla Corte di -OMISSIS- della regione di -OMISSIS- confermato dalla Corte d'Appello della regione di -OMISSIS- con ordinanza del 26.12.2012;
- in data 24 ottobre 2013 la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. -OMISSIS- del 2013, depositata il 7 gennaio 2014, dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione;
- in data 31 luglio 2014 la competente Commissione territoriale rigettava l’istanza di protezione internazionale proposta nelle more del procedimento finalizzato all'estradizione;
- in data10 ottobre 2014 l’odierno appellante proponeva opposizione, dinnanzi al Tribunale civile, avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, con conseguente sospensione ex lege dello stesso;
- Con sentenza del 22 ottobre 2014, depositata il 31 ottobre 2014, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile per intempestività il ricorso proposto avverso la riferita sentenza n. -OMISSIS- del 2013 della Corte d’Appello di Bologna;
- in data18 novembre 2014, il Ministro della Giustizia sottoscriveva il decreto di concessione dell'estradizione, impugnato con il ricorso in primo grado;
- con nota del 19 novembre 2014, il Ministero, incaricava la Procura Generale di Bologna di comunicare il decreto di estradizione