Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-24, n. 201700873

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-24, n. 201700873
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700873
Data del deposito : 24 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2017

N. 00873/2017REG.PROV.COLL.

N. 09010/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9010 del 2006, proposto dal Signor G G in proprio e nella qualità di procuratore speciale di Cpini M.G. e Lr Car.Mar. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati T M C.F. MLLTMS57C10B822M, P Q C.F. QNTPTR42M14G479F, con domicilio eletto presso Leonardo M. Millefiori in Roma, via Dessiè N.15,Int.12;

contro

Comune di Maglie, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ancora C.F. NCRLCN62L01E815N, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la PUGLIA – Sezione Staccata di LECCE - SEZIONE III n. 3832/2005, resa tra le parti, concernente permesso di costruire.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato Distante su delega degli avvocati Millefiori e Quinto e l'avvocato Ancora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 3832 del 25 luglio 2005 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce – ha respinto il ricorso, corredato da motivi aggiunti, proposto dalla parte odierna appellante Dott. Giuseppe Galati, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della Sig.ra Maria Gloria Cpini, legale rappresentante della società CAR.MAR. s.r.l. volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del dirigente l’U.T.C. del Comune di Maglie 12.1.2004 prot. n. 666 avente ad oggetto: <<procedimento per l’annullamento del permesso di costruire n. 1/2003 del 4.7.2003 e per la redazione di piano esecutivo. Comunicazioni>>
e di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato ed in particolare, della deliberazione C.C. di Maglie n. 74 dell’1.12.2003.

2. La originaria parte ricorrente aveva fatto presente che:

a) essa era proprietaria di un vasto compendio di aree site in prossimità dell’agglomerato industriale di Maglie/Melpignano, distinto in catasto al Fg. n. 5, p.lle 25-48-49- 52-53-75-82-91-126-236-408-423-425-129-99 e 92;

b) in data 4.7.2003, le era stato rilasciato il permesso di costruire n. 1/2003, relativo alla costruzione di un importante insediamento produttivo polivalente (turistico-ricettivo, ricreativo e sportivo);

c) con la nota 23.10.2003, prot. n. 25199 il dirigente l’U.T.C. del Comune di Maglie gli aveva comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento del permesso di costruire sopra citato e con successiva nota 12.1.2004 prot. n. 666 (impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio), il dirigente l’U.T.C. del Comune di Maglie aveva rideterminato in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di annullamento del permesso di costruire 4.7.2003 n. 1/2003;

d) con il provvedimento, 4.5.2004 n. 535, (impugnato con il ricorso per motivi aggiunti) il dirigente l’U.T.C. del Comune di Maglie aveva disposto l’annullamento del permesso di costruire suddetto.

2.1. Avvero tali atti aveva proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Comune di Maglie si era costituito chiedendo che il ricorso venisse respinto in quanto infondato.

4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata ha:

a) dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota 12.1.2004 prot. n. 666 del Dirigente l’U.T.C. del Comune di Maglie in quanto l’atto impugnato era sprovvisto di valenza provvedimentale;

b) respinto nel merito le censure proposte avverso il provvedimento 4.5.2004 n. 535 di annullamento del permesso di costruire.

4.1. Quanto a tale ultimo versante decisionale, in particolare, il T.a.r. ha dedotto che:

a) doveva condividersi la tesi affermatasi in giurisprudenza secondo cui nell’ipotesi di cd. “zone bianche” (zone prive di una destinazione urbanistica definita), la necessità della previa approvazione dello strumento urbanistico attuativo poteva discendere dalla stessa natura di alcuni interventi edilizi che, proprio per effetto della <<complessità e della incidenza urbanistica degli edifici>>, necessitavano intrinsecamente di quel raccordo con l’intera strumentazione urbanistica che può essere assicurato solo dalla pianificazione attuativa;

b) alla stregua di tale principio l’annullamento del permesso di costruire disposto dal dirigente l’U.T.C. del Comune di Maglie non era illegittimo, in quanto:

I) la decisione del Consiglio comunale di Maglie (delibera di C.C.

1.12.2003 n. 74) con riferimento specifico all’intervento in questione, aveva ribadito la necessità della previa approvazione del piano urbanistico attuativo ed aveva impegnato il Sindaco e la Giunta a porre in essere ogni iniziativa nei confronti degli Uffici comunali necessaria per la piena attuazione del principio;

II) contrariamente a quanto dedotto negli atti di impugnazione, la citata delibera del consiglio comunale di Maglie 1.12.2003 n. 74 non si limitava ad un generico richiamo dei principi fondamentali della materia, ma conteneva anche una specifica valutazione dell’intervento di trasformazione oggetto del permesso di costruire 4.7.2003 n. 1/2003 ed al notevole impatto urbanistico-edilizio dello stesso (individuato in <<6480 mc fuori terra su una superficie coperta di 746 mq con 55 posti letto>>), accompagnato dal (conseguenziale) rilievo della necessità dell’adozione dello strumento urbanistico attuativo;

III) l’atto di autoannullamento impugnato (provvedimento 4.5.2004 n. 535 del Dirigente l’U.T.C. del Comune di Maglie) era motivato, proprio attraverso il richiamo per relationem , alla citata delibera di C.C.

1.12.2003 n. 74 ma non costituiva un mero recepimento formale del deliberato del Consiglio comunale (mero recepimento che sarebbe stato illegittimo, non avendo il consiglio comunale dirette competenze gestionali), costituendo estrinsecazione dell’autonoma volontà del dirigente comunale di procedere all’autoannullamento del permesso di costruire già rilasciato, sia pure sulla base del richiamo per relationem delle considerazioni contenute nella delibera di Consiglio;

IV) non sussisteva neppure il contestato difetto di motivazione né la denunciata violazione della previsione dell’art. 10 lett. b) della l.

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