Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-10-15, n. 201403129

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-10-15, n. 201403129
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403129
Data del deposito : 15 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00677/2014 AFFARE

Numero 03129/2014 e data 15/10/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 luglio 2014




NUMERO AFFARE

00677/2014

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da M M,

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, e nei confronti di Ira Costruzioni Spa in A.S., Holding Individuale Gaetano Graci in A.S., Gazzena Spa in A.S., Marmora Scarl in A.S., Al Kantara Scarl in A.S., Costruzioni Parla Carmelo in A.S., Siciliana Immobiliare e Agricola in A.S., Comas Srl in A.S., Colledara Scarl in A.S., Eucleida in A.S., Consorzio Casalgismondo in A.S., La Floresta Hotel Timeo in A.S., per l’esecuzione del DPR del 29 ottobre 2012, con cui, a seguito del parere della 2ª Sezione n. 3269/12, è stato accolto il ricorso straordinario relativo alla liquidazione del compenso per l’attività di commissario liquidatore svolta nel periodo 2003/07 per le 12 società del gruppo IRA in Amministrazione Straordinaria.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 51130 del 28/03/2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale politica industriale e competitività, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Viste le controdeduzioni di parte ricorrente depositate in data 12 maggio 2014;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;


Premesso e considerato.

Con decreto in data 8 ottobre 2008, l’intestata Amministrazione ha provveduto a liquidare il compenso per l’attività svolta nel periodo marzo 2003 – marzo 2007 dall’organo commissariale, di cui faceva parte il ricorrente, delle società di gruppo (IRA) in amministrazione straordinaria.

Con DPR in data 29 ottobre 2012, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario presentato tra gli altri dall’avv. M avverso il predetto decreto, quanto alla posizione del medesimo, sul presupposto che il Ministero non avrebbe adeguatamente motivato circa la disposta liquidazione del compenso, atteso che “l’omissione di ogni riferimento all’applicazione dei parametri indicati non permette di ricollegare l’aliquota applicata all’iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stata operata la scelta tra il minimo ed il massimo consentito”.

Con decreto in data 15 marzo 2013, in esito al procedimento avviato con nota in data 21 dicembre 2012 (entrambi provvedimenti impugnati nella presente sede), l’Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento giustiziale decisorio sopra citato, integrando la motivazione del provvedimento di liquidazione del compenso spettante all’avv. M.

Con ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato ex art. 113 c.p.a., notificato nei termini in data 16 luglio 2013, a valere però anche quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’avv. M ha agito per l’esecuzione del

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