Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2022-04-26, n. 202203162
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 03162/2022REG.PROV.COLL.
N. 02149/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2022, proposto da
Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L E, A G e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BDO Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, S D B, R V, C C, F B e S B, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G B, F C, M L e S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, via Michele Mercati n. 51;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01270/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BDO Italia S.p.A. e di S D B, R V, C C, F B e S B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 il Cons. U L e uditi per le parti gli avvocati G R e F C;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio ex art. 116 c.p.a., gli odierni appellati, destinatari della delibera sanzionatoria della Commissione nazionale per la società e la borsa - CONSOB n. 21797 dell’8 aprile 2021, impugnavano la nota CONSOB del 20.7.2021, prot. n. 797262/21 ribadendo il diritto all’ostensione di tutta la documentazione richiesta in data 05 maggio 2021, ed in particolare l’ostensione del verbale della seduta contenente le informazioni sull’orario di inizio e di termine della discussione del punto n. 13 relativo alla poi assunta delibera e delle relative minute, nonché le informazioni sul nominativo di un partecipante alla seduta, individuato come “componente A ”, il cui compito, stando al verbale, sarebbe stato quello di esporre i contenuti della relazione in oggetto nonché delle controdeduzioni da ultimo pervenute in data 11 marzo 2021.
2. Il primo Giudice, con sentenza n. 1270/2022, ha accolto la domanda in parte ed ha assegnato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 116, co. 4 c.p.a., termine di 30 giorni per consentire l’accesso al verbale di seduta con l’indicazione del nominativo del “componente A” nonché degli orari di eventuale interruzione e ripresa e del numero dei punti all’ordine del giorno; le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, a causa della reciproca parziale soccombenza, sono state compensate per un terzo, mentre venivano poste a carico dell’amministrazione per i restanti due terzi.
Secondo i Giudici di primo grado l’accesso al verbale di seduta con l’indicazione del nominativo del “componente A” è stato ritenuto meritevole di accoglimento “ non potendo dubitarsi della sussistenza dell’interesse dei ricorrenti a conoscere il nominativo di un soggetto, titolare di munus pubblico, che abbia concorso ad assumere una decisione per loro lesiva ”; l’istanza di accesso sul c.d. minutaggio è stata accolta “ attenendo a dati “registrati” dal verbale, quali, appunto, il numero dei punti all’ordine del giorno e le durate di eventuali sospensioni della riunione (giusta l’indicazione degli orari di interruzione e ripresa), da cui si può in linea teorica “estrarre il tempo medio di trattazione di ogni singolo affare ”; è stata, invece, respinta l’istanza di consegna delle minute del verbale, in quanto “l’inesistenza, l’irreperibilità o la distruzione dei documenti ai quali si chiede l’accesso impedisce l’esercizio del relativo diritto per inesistenza dell’oggetto”
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria resistente, chiedendo in via cautelare la sospensione della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 22, comma 1, lett. c), e 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 4, comma 10, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato, in maniera assiomatica, la prevalenza del presunto interesse conoscitivo degli istanti rispetto al diritto alla riservatezza dei membri della Commissione e non ha provveduto ad accertare l’effettiva sussistenza di un nesso di strumentalità tra gli elementi informativi oggetto di richiesta di ostensione e le avversarie esigenze defensionali .
L’appellante censura che l’accertamento della prevalenza dell’interesse degli appellati al disvelamento dell’identità del “componente A” e della sua appartenenza o meno alla commissione, ai fini della relativa difesa nel giudizio di opposizione alle sanzioni inflitte, sarebbe stata effettuato senza alcun bilanciamento al rilevante diritto alla riservatezza dei membri della Commissione, il quale rappresenterebbe una condizione necessaria per l’esercizio sereno e imparziale