Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-09-11, n. 201204806
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N. 04806/2012REG.PROV.COLL.
N. 09657/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9657 del 2004, proposto da:
S F e S V, rappresentati e difesi dall’Avv. R R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Carducci, 4;
contro
Comune di Camaiore (Lu), in persona del Sindaco
pro tempore
, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo D’Antone, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. G M G , corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Regione Toscana;Provincia di Lucca;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. I, n. 1892 dd. 7 giugno 2004, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento parziale del Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Camaiore
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per gli appellanti S F e S V l’Avv. Angelo Clarizia in sostituzione dell’Avv. R R e per il Comune di Camaiore l’Avv. Francesco D’Addario su delega dell’Avv. Carmelo D’Antone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Gli attuali appellanti, Signori Fabrizio e Valter S, espongono di essere proprietari di un immobile posto in Camaiore (Lucca), Frazione Lido di Camaiore, Via del Trebbiano e distinto nel foglio 43 del mappale 2051.
Tale immobile è costituito da un edificio, tre magazzini e da un vasto piazzale asfaltato, recintato ed attrezzato, ed è adibito a sede operativa della F.lli S S.n.c., attiva nel campo della produzione, lavorazione, montaggio di manufatti in cemento, conglomerato cementizio, gesso ed altri materiali o composti affini e derivati.
Il Piano Strutturale (PS) del Comune di Camaiore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.130 del 7 dicembre 1999, include tale area all’interno dell’ “unità territoriale organica elementare” (UTOE) n.3, avente ad oggetto “L’insediamento lineare della via Italica” , disciplinato dall’art.15 delle N.T.A. del PS medesimo, in forza del quale “L’insediamento della via Italica si sviluppa a margine del fosso del Trebbiano ed è caratterizzato da una sequenza di edifici singoli con funzioni residenziali, commerciali o artigianali, attrezzature e servizi, tali da formare un piccolo sistema specializzato. Questo insediamento si è consolidato con caratteri di spontaneità che, per le dimensioni raggiunte, deve essere governato in modo specifico dal Regolamento Urbanistico. Il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire i criteri territoriali e settoriali finalizzati alla realizzazione della strada mercato e precisare le dimensioni degli interventi tali da non produrre congestioni e la crisi del sistema stesso. A questo proposito dovrà:
- individuare gli edifici di interesse tipologico per i quali gli interventi sono di ristrutturazione edilizia o piccolo ampliamento mediante accorpamento di volumi sparsi nel resede, nel rispetto della L.R. 21 maggio 1980 n. 59;
- individuare gli edifici, meglio se ad un piano, per i quali si consente il rialzamento, quelli per i quali si consente un ampliamento, senza considerare parti oggetto di condono edilizio, in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie e limitare così il consumo di suolo, quelli per i quali è necessaria la ristrutturazione urbanistica;
- individuare gli edifici che restano soggetti in quanto agricoli alla L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni;disciplinare le destinazioni d’uso degli immobili, commerciali, artigianali e di servizio e i relativi interventi di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione ed ampliamento, per un miglior funzionamento degli stessi;
- individuare le aree libere nelle quali prevedere prioritariamente aree pubbliche se mancano, in particolare parcheggi e attrezzature, anche in relazione a un più ampio progetto di recupero del fosso Trebbiano, o altrimenti consentire il completamento edilizio dei lotti liberi. Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo di suolo pari a mq 60.000. Devono comprendere interventi tali da garantire gli obiettivi generali di riequilibrio degli spazi pubblici e di dotazione di standards urbanistici. Della superficie complessiva il 50% può essere riservata a superfici fondiarie per la nuova edificazione, con un rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non superiore al 40% e con un indice compreso tra 1 e 2 mc/mq.;
- individuare gli interventi necessari per la riorganizzazione delle reti infrastrutturali e dei servizi”.
Il Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Camaiore, nel testo adottato con deliberazione consiliare n.20 del 2001, ha previsto l’inclusione dell’area di proprietà dei S tra le aree agricole “con funzioni prevalentemente produttive” , normate dall’art. 34 delle N.T.A. del medesimo RU.
A seguito di ciò i medesimi S hanno presentato le proprie osservazioni chiedendo che l’area di loro proprietà fosse inserita tra le aree di cui all’art.29 (Insediamenti produttivi) delle N.T.A. del medesimo RU.
In sede di controdeduzioni e di approvazione del RU disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale di Camaiore n.70 del 30 novembre 2001, tali osservazioni sono state accolte solo parzialmente, con riferimento ad uno degli edifici di cui consta il complesso produttivo nella proprietà dei ricorrenti, nel mentre è stata confermata la zonizzazione per la restante superficie della proprietà, inclusa pertanto tra le “aree agricole con funzioni prevalentemente produttive” ex art.34 delle N.T.A. del RU.
1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 741 del 2002 innanzi al T.A.R. per la Toscana i S hanno pertanto chiesto l’annullamento in parte qua del Regolamento Urbanistico del Comune di Camaiore così come definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 dd. 30 novembre 2001 nella parte in cui, a seguito dell’accoglimento soltanto parziale dell’osservazione da loro presentata, l’area e gli edifici afferenti al complesso produttivo di loro proprietà sono rimasti inclusi nelle predette “aree agricole con funzioni prevalentemente produttive” ex art.34 delle N.T.A. del RU.
I S hanno dedotto nel giudizio di primo grado le censure qui appresso descritte.
1) Violazione dei principi desumibili dagli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990 n.241;violazione dei principi desumibili dagli artt. 7 e 9 della L. 17 agosto 1942 n.1150;violazione degli artt. 23, 24, 27 e 28 della L.R. 16 gennaio 1995 n.5, all’epoca in vigore e poi sostituita dalla L.R. 3 gennaio 2005 n. 1;eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per errore o travisamento dei fatti, per illogicità e contraddittorietà e per carenza assoluta di motivazione.
Ad avviso dei medesimi sussisterebbe un evidente contrasto tra la destinazione dell’area per cui è causa, collocata nel Piano strutturale (PS) all’interno dell’UTOE n.3 con quella risultante dal Regolamento urbanistico (RU), benchè quest’ultimo rappresenti la “parte gestionale” dello strumento urbanistico, la quale deve - per l’appunto - conformarsi agli indirizzi ed ai parametri del PS, le cui “disposizioni” sono vincolanti per il RU, ex artt. 24 e 27 della L.R. 21 febbraio 1995 n. 5.
Infatti, sempre ad avviso dei S, l’inclusione dell’area all’interno dell’UTOE n.3 ne evidenzierebbe il carattere morfologicamente urbanizzato: carattere che risulterebbe ulteriormente confermato dalla relazione illustrativa del PS, ove si afferma che “nel subsistema della pianura le UTOE sono sei e si riferiscono alle principali città e alle aree maggiormente urbanizzate” , trattandosi, secondo l’art.15 delle N.T.A. del PS, di un piccolo sistema specializzato “con funzioni residenziali, commerciali o artigianali, attrezzature e servizi” , nel mentre la zonizzazione agricola disposta dall’art.9 delle N.T.A. del PS ha ad oggetto tutto quel compendio residuale di aree estranee agli UTOE secondo il disegno comunale contenuto nel PS conformemente ai suoi contenuti tipici ex art. 24 della L.R.. 5 del 1995, che il RU non potrebbe rimettere in discussione.
Inoltre – sempre secondo i S – a’ sensi dell’art.15 delle N.T.A. la destinazione agricola potrebbe essere attribuita soltanto agli edifici che urbanisticamente e morfologicamente sono riconducibili alle attività agricole produttive, mentre per gli immobili destinati alle altre funzioni produttive – quale è, per l’appunto, il fondo di loro proprietà - che il PS ha rilevato all’interno dell’UTOE, la parte gestionale dello strumento urbanistico avrebbe dovuto consentire tutte quelle trasformazioni edilizie opportune “per un miglior funzionamento degli stessi” , con la conseguenza che l’area in questione non poteva essere ragionevolmente inclusa tra le aree agricole “con funzioni prevalentemente produttive” .
Secondo i S la scelta operata dall’Amministrazione Comunale sarebbe inoltre manifestamente illogica e contraddittoria, tenuto conto dell’effettiva morfologia dell’area di loro proprietà, la cui destinazione produttiva sarebbe stata confermata e “conformata” dalle stesse concessioni edilizie a sanatoria ex art.31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 ed ex art. 39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, in virtù delle quali l’area non possederebbe più alcun carattere agricolo: e ciò sia per le intervenute trasformazioni edilizie, sia per la sua collocazione nel contesto altamente urbanizzato della via Italica.
2) Ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della L 7 agosto 1990 n.241;violazione dei principi desumibili dall’art. 9 della legge 17 agosto 1942 n.1150;ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza assoluta di motivazione.
Secondo i S, ulteriore riprova della irragionevolezza delle operazioni pianificatorie compiute in parte qua dal Comune di Camaiore si trarrebbe dalla vicenda delle loro osservazioni, con le quali essi avevano richiamato l’Amministrazione Comunale all’esatta considerazione dei luoghi e della ormai acquisita destinazione produttiva dell’area.
Tali osservazioni, sempre secondo quanto sostenuto dai S, sono state infatti accolte solo parzialmente, e cioè soltanto con riferimento all’edificio ex rurale trasformato in magazzino a seguito del condono edilizio ex art.31 della L. 47 del 1985, e non anche con riferimento ai tre edifici ad uso produttivo condonati ex art.39 della L. 724 del 1994, nonostante il complessivo mutamento di destinazione dell’area che sarebbe conseguito a tutte le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune, e senza fornire alcuna motivazione giustificativa in ordine al mero accoglimento parziale.
3) Violazione art.117 Cost. come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3;violazione dei principi desumibili dall’art.25 della legge 28 febbraio 1985 n.47;violazione degli artt. 30, 36 e 39 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5;violazione del principio dell’atto complesso nell’approvazione degli strumenti urbanistici generali.
I S reputano che in assenza del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca, previsto dall’art.16 della L.R. 5 del 1995 (legge, questa, all’epoca in vigore e poi sostituita dalla L.R. 3 gennaio 2005 n. 1), per l’approvazione del RU avrebbe dovuto essere seguito inderogabilmente il procedimento dell’accordo di pianificazione introdotto dall’art.36 della L.R. 5 del 1995 come previsto dall’art.39, comma 3, della stessa L.R.;e, ove non si ritenesse obbligatorio nel caso in esame il ricorso all’accordo di pianificazione per la formazione del RU e dovesse ritenersi conforme alla L.R. 5 del 1995 la sua approvazione a livello esclusivamente comunale, secondo l’art.30 della L.R. medesima, dovrebbe allora ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità di tale disposizione, all’epoca in vigore, con riferimento al testo dell’art.117 Cost. come sostituito dall’art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3.
1.3. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Comune di Camaiore, concludendo per la reiezione del ricorso.
1.4. Con sentenza n. 1892 dd. 7 giugno 2004 la Sez. I dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso dei S.
Per quanto attiene al primo ordine di censure, il giudice di primo grado ha evidenziato che l’estratto di cartografia prodotto agli atti di tale giudizio mostra chiaramente come l’area collocata a margine della Via Italica – ricadente nella UTOE n.