Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-10-20, n. 202006349
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2020
N. 06349/2020REG.PROV.COLL.
N. 02201/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2018, proposto dalla s.r.l. Agricola Bortolotto e dalla s.n.c. La Queta di Ciaramella Nicolina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati O A e Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato O A in Roma, via n. Porpora, n. 12;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, n. 29;
il Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 349;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Provincia di Caserta, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e di Caserta in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
la s.p.a. Sogesid, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile e Alessandro Mannocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Castel Volturno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della s.p.a. Sogesid;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 – svoltasi in video-conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 - il consigliere E L;
Letta l’istanza depositata in data 5 giugno 2020 dall’avvocato di parte ricorrente, con la quale è stato chiesto il passaggio in decisione della causa allo stato degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il contenzioso in esame concerne l’accertamento della responsabilità delle amministrazioni evocate in giudizio per l’omissione e comunque per il ritardo nelle attività di controllo e vigilanza nonché di messa in sicurezza e di bonifica della discarica denominata “ex S” in località Bortolotto, nel Comune di Castel Volturno in Provincia di Caserta; è richiesto, inoltre, dalla parte appellante l’accertamento dell’obbligo di provvedere alla bonifica anche dei terreni circostanti la discarica risultati inquinati - originariamente adibiti ad attività agricola e zootecnica, non più praticabili a causa dell’inquinamento dell’area confinante - o la condanna al pagamento dell’equivalente monetario, stimato in euro 2.528.469,00, della bonifica ai proprietari dei terreni.
1.1. In punto di fatto le società appellanti richiamano i seguenti elementi:
a) nell’anno 1995 la gestione della discarica viene trasferita dalla fallita società S al Commissario delegato di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania;
b) nell’anno 2006 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva – nei confronti della società S - sentenza di condanna (n. 1046 del 31 maggio 2006) al risarcimento per i danni da bonifica, senza tuttavia che i proprietari dei suoli si siano potuti soddisfare a causa dell’intervenuto fallimento della società sopraindicata;
c) la ricorrente ha notificato nel tempo plurimi atti di diffida alle amministrazioni competenti intimate nel presente giudizio al fine dell’effettuazione dei controlli sull’andamento della gestione della discarica.
Con un primo ricorso al T.a.r. Campania, sede di Napoli, n. R.G. 3175/2015, la società ha agito per l’accertamento delle responsabilità sopra indicate e per il risarcimento, sia in forma specifica che per equivalente, del danno nei confronti delle amministrazioni evocate anche nel presente grado.
1.2. Il giudice di primo grado ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidando l’incarico all’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Campana – A.R.P.A.C. con il compito di svolgere i seguenti accertamenti:
a) ricostruzione storica delle vicende inerenti alla discarica indicata dai ricorrenti fonte di pregiudizio risarcibile;
b) individuazione delle amministrazioni pubbliche competenti succedutesi nel tempo - anche in considerazione dell’arco temporale che comprende il periodo di gestione commissariale dell’emergenza rifiuti in Campania - inclusi soggetti o imprese terze della cui collaborazione queste si siano potute avvalere;
c) illustrazione analitica delle attività compiute dalle autorità pubbliche di cui al punto precedente e condizioni strutturali ed operative dell’impianto dal 1995 al tempo presente;
d) identificazione dei suoli di proprietà ricorrente e condizione di vicinitas rispetto alla discarica, con ricostruzione di eventuali vicende di trasferimento di titolarità nel periodo dal 1995 ad oggi, specificando possibili collegamenti in funzione di continuità soggettiva della posizione dominicale;
e) sussistenza, nel periodo considerato, di condizioni limitative delle facoltà di godimento dei predetti terreni imputabili all’impianto, con ricognizione e descrizione di eventuali danni di natura fisica ed alla funzione economica per effetto di inidonea gestione e/o omissione di attività di controllo e vigilanza.
La relazione conclusiva veniva depositata in data 14 novembre 2016.
2. La società Queta, dante causa della ricorrente, in primo grado è intervenuta ad adiuvandum, associandosi alle conclusioni della società Bortolotto.
3. Con distinto ricorso iscritto al n. r.g. 3366/2017, entrambe le società testé indicate agivano ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate (Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente, Provincia di Caserta, Comune di Castel Volturno, Consorzio Unico di Bacino per la Provincia di Napoli e Caserta, Sogesid s.p.a.) sull’atto di diffida notificato il 27 giugno 2017, con cui chiedono, per quanto di rispettiva competenza, l’immediato intervento per mettere in sicurezza ed interrompere l’inquinamento in atto prodotto dalla ex discarica S e per la bonifica del suolo e delle aree circostanti nonché, con specifico riferimento al Ministero dell’Ambiente, anche per l’adozione delle misure di precauzione, prevenzione e di contenimento del danno ambientale ai sensi dell’art. 309 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006.
3.1. A tale diffida davano riscontro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opponeva il proprio difetto di legittimazione per l’assenza di compiti operativi, ed il Comune di Castel Volturno che forniva chiarimenti sullo stato di esecuzione dell’appalto indetto da Sogesid per la progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza della discarica (specificando che in data 3 luglio 2017 vi era stata la consegna parziale dei lavori in via d’urgenza del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato).
3.2. Con successivi motivi aggiunti, depositati nell’ambito del primo ricorso R.G. n. 3175/2015, parte ricorrente impugnava i provvedimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Castel Volturno a riscontro della propria diffida, adducendo che le misure poste in essere fossero insufficienti a contrastare la grave situazione in atto.
4. Il T.a.r Campania, sede di Napoli, previa riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. per la sussistenza di profili di connessione soggettiva e oggettiva, respingeva il ricorso n. 3175/2015 e i relativi motivi aggiunti, affermando che, pur non essendo “ in contestazione l’esistenza di una situazione di compromissione ambientale nella zona ove è situata la discarica gestita negli anni ’90 dalla S s.r.l., causata dalla tracimazione del percolato (liquido originato dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti e/o dalla decomposizione di questi ultimi – cfr. art. 2, lett. ‘m’ del D.Lgs. n. 36/2003) nelle aree circostanti e dalla mancata tempestiva adozione di adeguate misure di sicurezza e di bonifica della discarica”, tuttavia “nel caso specifico, gli esiti della verificazione non consentono di ravvisare due degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, costituiti dall’elemento soggettivo e dal danno.”
4.1. Il giudice di primo grado ha, quindi, proseguito esaminando le attività svolte dalle diverse amministrazioni pubbliche che, nel corso degli anni, hanno assunto iniziative – allo stato, non ancora completate - volte a contrastare la situazione di inquinamento derivante dalla discarica ex S e per attuare la bonifica del sito e ha concluso nel senso