Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-03, n. 201002522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-03, n. 201002522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002522
Data del deposito : 3 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00457/2010 REG.RIC.

N. 02522/2010 REG.DEC.

N. 00457/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2010, proposto da: Coffee Vending System di P Loredano &
C. S.n.c., rappresentata difesa all'avv. R F, con domicilio eletto presso lo studio Ripa di Meana (avv.D P) in Roma, piazza dei Caprettari N. 70;

contro

Gedar s.r. l., rappresentata e difesa dagli avv. D I, I M, D R, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Superiore "G. Ferraris - F. Brunelleschi", rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Corrado Guzzardi, Benedetto Calamia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01490/2009, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gedar s.r.l. e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Superiore "G. Ferraris - F. Brunelleschi";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 il Cons. D C e uditi per le parti l’avvocato Farnetani e l’avvocato dello Stato Stefano Varone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto di pronunciarsi nel merito con sentenza in forma abbreviata, il Collegio deve rilevare, preliminarmente, che nel corso del giudizio di primo grado al difensore domiciliatario della parte odierna appellante - Avv. R F, presso il cui studio in Firenze, via dei Conti 2, era stato eletto domicilio, come da memoria di costituzione - non è stato comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza del 18.6.2009 (avviso che è stato trasmesso invece via fax ad altro difensore, anch’egli nominato nel mandato alle liti, ma con studio in Empoli), secondo quanto emerso anche dalla documentazione depositata in giudizio in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n.878/10 in data 23 febbraio 2010.

Risulta pertanto che il difensore, anche domiciliatario, della società Coffee Vending System non è stato posto in grado di svolgere le proprie difese conclusive e depositare documenti, con evidente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in violazione dell’art.23 della L. n.1034/1971 e dell’art.170 cod. proc. civ., come dedotto appunto nel primo motivo dell’odierno appello.

Il ricorso in esame va, di conseguenza, accolto, giacché la mancata comunicazione della data dell’udienza ha dato luogo nella specie a un difetto di procedura che ha impedito la rituale instaurazione del contraddittorio, e che impone l’annullamento della sentenza appellata con rinvio al medesimo T.A.R.(Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 1985, n. 2).

Per l’effetto, la sentenza appellata va annullata con rinvio al T.A.R. della Toscana, che provvederà a fissare l’udienza ai sensi dell’art.35, ult.co, L. n.1034/1971.

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