Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-11, n. 202306792

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-11, n. 202306792
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306792
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2023

N. 06792/2023REG.PROV.COLL.

N. 08503/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nei confronti

G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C S M, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato C S M in Roma, via Guido D'Arezzo, 2;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege , in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-OMISSIS-
-OMISSIS-

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 08501/2020, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Gse - Gestore Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 aprile 2023 il Cons. R R e udito per la parte appellata l’avvocato Orlando Marco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza del 5 febbraio 2013 la Società Castello di Bonvalle s.r.l., utilizzatrice dell’immobile adibito a magazzino e locale deposito, sito in Comune di Monafia (AT), censito al locate Catasto Fabbricati al Foglio 5, mapp. 511, di proprietà dei soci, destinato all’attività di allevamento intensivo di animali, comunicava al Comune che avrebbe proceduto ad attività di edilizia libera, consistente nella sostituzione del manto di copertura con pannelli fotovoltaici integrati e con caratteristiche innovative. Oltre a ciò la Società realizzava ulteriori opere, consistenti in: (i) un locale chiuso, destinato a ufficio nonché a spogliatoio e locale di riposo, nonché in (ii) un impianto di climatizzazione estete-inverno, per garantire il comfort termico di quanti lavorano nella stalla.

2. L’impianto, di potenza nominale pari a 49,473 kW, è entrato in esercizio il 29 maggio 2013.

3. Successivamente la Società ha presentato istanza di accesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 (c.d. “quinto conto energia”) per gli impianti innovativi finalizzati all’integrazione architettonica del fotovoltaico.

4. Il GSE, con preavviso ex art. 10 bis della L. n. 241/90, comunicava che l’istanza, così come formulata, a motivo del fatto che: (i) le tariffe per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica, richiedevano l’installazione su edificio energeticamente certificabile;
(ii) deve esservi un fabbisogno energetico nell’edificio calcolato in funzione dell’occupazione;
(iii) nel caso di specie, si tratta di impianto collocato su edificio non energeticamente certificabile, non si ravvisa un comfort termico da assicurare, non essendo prevista la permanenza di persone nel fabbricato, né l’impianto risulta a servizio di un processo produttivo. Tenuto conto di ciò il GSE ha concluso nel senso della concessione della minor tariffa omnicomprensiva, pari a 0,197 €/kWh, in luogo di quella richiesta, di 0,271 €/kWh.

5. la Società replicava al preavviso di rigetto, ma il GSE concludeva il procedimento con provvedimento del 14 aprile 2014, confermando l’ammissione alla tariffa incentivante di 0,197 €/kWh, rilevando che il fabbricato sul quale è stato installato l’impianto fotovoltaico: non risulta completamente chiuso da tutti i lati;
è utilizzato come magazzino e locale per allevamento intensivo di animali;
è censito in categoria C2 e dunque rientra tra gli edifici per i quali non è necessario garantire un comfort abitativo;
non è stata dimostrata la potenza termine di progetto ;
in definitiva è collocato su un edificio non energeticamente certificabile, e quindi risulta carente dei requisiti richiesti dall’Allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012.

6. Avverso tale provvedimento, e gli atti ad esso presupposti, la Castello di Bonvalle s.r.l. proponeva ricorso avanti al TAR per il Lazio, formulando contestualmente anche domanda di accertamento del diritto a conseguire la tariffa incentivante richiesta.

6.1. La Società deduceva che il fabbricato in oggetto rispondeva ai requisiti per ottenere la tariffa richiesta, in quanto si trattava di un edificio costituito da un involucro chiuso e idoneo a garantire un comfort abitativo, avendo la società realizzato un locale per il personale, un impianto di climatizzazione e dei sistemi di aereazione per garantire la salubrità degli animali;
il GSE avrebbe mancato nel ritenere irrilevante la categoria catastale dell’edificio;
nessuna rilevanza avrebbe avuto, ai fini dell’ammissibilità agli incentivi, la circostanza della mancanza, all’interno dell’edificio, di un impianto termico.

7. Il TAR adìto respingeva il ricorso, argomentando che la certificabilità energetica dell’edificio costituisce un elemento essenziale ai fini del riconoscimento delle tariffe previste dall’art. 8 del D.M. 5 luglio 2012, e richiamando la giurisprudenza secondo cui tale caratteristica è ravvisabile quando l’edificio identifichi un volume chiuso (al fine di poter calcolare uno scambio termico tra interno ed esterno) e sussista un fabbisogno energetico per l’uomo calcolabile, in funzione dell’occupazione dell’edificio. Il TAR osservava, inoltre, che il fabbisogno energetico di un edificio è riferito, nella normativa tecnica (UNI EN ISO 13790, UNI/TS 11300), ad una permanenza di persone, in quanto i parametri determinanti per il necessario scambio termico tra interno ed esterno risultano essere in funzione della densità di occupazione (m2/persona);
ne consegue che gli edifici certificabili energeticamente sarebbero solo quelli destinati al soggiorno stabile e continuativo dell’uomo, al quale solo può essere riferito il requisito del comfort abitativo, ciò che spiega l’ espressa esclusione di rustici e scheletri di fabbricati dal novero degli edifici certificabili energeticamente.

Quanto all’edificio di proprietà della Società appellata, il TAR rilevava trattarsi di ricovero del bestiame, a nulla rilevando la necessità dell’ausilio e dell’ingresso dell’uomo per l’attività di allevamento, trattandosi di accessi che non comportano la sosta continuativa.

Infine il TAR riteneva condivisibile la decisione del GSE di ritenere ininfluente la classificazione catastale dell’immobile, rilevando, ai fini in esame, solo la norma speciale di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 412/93.

8. La società Castello di Bonvalle s.r.l. ha proposto appello, per i motivi che in prosieguo saranno esaminati.

9. Il GSE si è costituito in giudizio insistendo per la reiezione del grave.

10. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria del 12 aprile 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Con il primo motivo d’appello si impugna il capo della sentenza che ha ritenuto che l’edificio sul quale la Società ha collocato l’impianto non è energeticamente certificabile.

11.1. Parte appellante deduce che ai fini della certificazione energetica di un edificio il quadro normativo di riferimento richiederebbe soltanto che vi sia all’interno dell’edificio stesso “un fabbisogno energetico per l’uomo calcolabile tramite parametri definiti in funzione dell’occupazione dell’edificio” e non, già, come affermato dal TAR, che tale fabbisogno sia specificamente riferito “ad una permanenza di persone”: in tal senso deporrebbe anche la “news” del GSE pubblicata il 24 settembre 2012, ove si chiarisce che “un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato confort termico”, il che non equivale ad affermare che il fabbisogno energetico da soddisfare deve essere in rapporto ad un “confort abitativo”.

Nella specie, l’edificio sul quale è stato allocato l’impianto, benché dedicato all’allevamento di animali, ha un fabbisogno energetico, perché quotidianamente vi lavora il personale addetto.

11.2. La censura è infondata.

11.3. Ai fini della decisione è indispensabile procedere in via preliminare a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che è già stato esaurientemente esaminato dalla Sezione con la sentenza n. 11554 del 29 dicembre 2022, nei termini che seguono.

11.3.1. Il D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) disciplina all'art. 8, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e in relazione alle caratteristiche che devono possedere i moduli per l'ammissione alla relativa tariffa incentivante rinvia all'allegato 4 dello stesso decreto.

11.3.2. Sotto il profilo costruttivo (all. 4, comma l), i moduli fotovoltaici devono essere stati sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi di edifici energeticamente certificabili, possedere significative innovazioni di carattere tecnologico ed essere progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali la protezione o regolazione termica dell'edificio, l'impermeabilizzazione della struttura edilizia oppure una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito.

11.3.3. Dal punto di vista delle modalità di installazione (art. 4, comma 2) i moduli fotovoltaici devono sostituire elementi architettonici degli edifici, essere montati in modo da svolgere una funzione di rivestimento del fabbricato e inserirsi armoniosamente nel suo disegno architettonico.

11.3.4. Per l'ammissione alle speciali tariffe incentivanti il predetto Allegato prevede che i moduli debbano avere tutte le seguenti caratteristiche: "1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali: a) coperture degli edifici [...];

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