Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-11-22, n. 201106143
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Testo completo
N. 06143/2011REG.PROV.COLL.
N. 01539/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2011, proposto da:
OU HT,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Benito Panariti e Letizia Parpinel ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Celimontana, 38,
contro
- PREFETTURA di TREVISO,
in persona del Prefetto p.t.;
- MINISTERO dell’INTERNO,
in persona del Ministro p.t.,
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA - SEZIONE III n. 06453/2010, resa tra le parti, concernente INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 1271/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2011, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Alessandro Ardizzi, in sostituzione dell’avv. Benito Panariti, per l’appellante e l’avv. Marina Russo dello Stato per l’Amministrazione appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Viene in decisione l'appello proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso il diniego di dar corso alla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione dell’Interno, la quale, con successiva memoria, controdeduce all’appello, chiedendone la reiezione.
Anche l’appellante ha depositato memoria, ad ulteriore sostegno di quanto già significato nell’atto introduttivo.
Con Ordinanza n. 1271/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2011, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata
All'udienza pubblica del 21 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità della memoria dall’appellante depositata in data 22 settembre 2011, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 54 c.p.a., cui è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno intervenuta.
2. – Ciò posto, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
La disposizione che regola la materia nella quale si inquadra l’oggetto del contendere è contenuta nella legge n. 91/1992, che, all'art. 9, così dispone:
"La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi