Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-17, n. 202207216

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-17, n. 202207216
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207216
Data del deposito : 17 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2022

N. 07216/2022REG.PROV.COLL.

N. 06066/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6066 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C E G e A R, con domicilio eletto presso lo studio A R in Roma, via Claudio Monteverdi, 16;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il Cons. U D C e udito per il ricorrente l’avvocato C E G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il generale -OMISSIS- ha proposto un ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., nei confronti della sentenza della sezione IV n. -OMISSIS- del 27 novembre 2019 che ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sez. I, n. -OMISSIS- del 15 marzo 2013.

2. Il ricorrente aveva prestato servizio di leva come sottotenente di complemento nel gennaio 1975 ed era stato successivamente ammesso alla ferma volontaria quinquennale, transitando poi, a seguito di concorso, in servizio permanente effettivo. Aveva successivamente presentato domanda di cessazione dal servizio, poi revocata, revoca che non era stata considerata tanto che era stato collocamento in congedo, a domanda, con d.p.r. 21 marzo 1984, n. 86.

A seguito di un primo ricorso al T.a.r. per la Lombardia era stata disposta la reintegrazione in servizio del ricorrente, con il grado di Tenente in s.p.e. del Ruolo Normale e con anzianità agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1981 ed agli effetti amministrativi dalla data di presentazione in

Servizio, poiché l’Amministrazione aveva erroneamente disposto il collocamento in congedo nonostante la revoca della domanda.

Al ricorrente è stata ricostruita la carriera sul piano giuridico tanto che nel 2007 veniva congedato con il grado di generale di brigata, ma senza un’analoga ricostruzione della carriera a fini economici che ha avuto effetto solo dal 2002 quando materialmente è stato riassunto in servizio.

Per ottenere tale ricostruzione aveva presentato due ricorsi neo 2002 e nel 2003 che sono stati decisi, previa unificazione, con la sentenza n. -OMISSIS- del 15 marzo 2013 del T.a.r. per la Lombardia che li ha respinti.

La sentenza era stata appellata al Consiglio di Stato per ottenere solamente la ricostruzione economica della carriera prescindendo da altre domande che erano state respinte ma che avevano perso di interesse essendo nel frattempo maturato il congedo per limiti di età.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza revocanda, in parte ha respinto e in parte ha dichiarato inammissibile l’appello;
in particolare, ha dichiarato inammissibile la richiesta volta al riconoscimento del trattamento economico conseguente alla ricostruzione della carriera operata in ambito giuridico, in quanto domanda nuova.

3. Il ricorso per revocazione presenta un unico articolato motivo che innanzitutto precisa che l’accoglimento dell’originario ricorso avverso il collocamento in congedo è stato ottenuto dopo un giudizio che è durato dal 1984 al 2000 quando è stata emanata la sentenza del Consiglio di Stato 16 ottobre 2000 n. -OMISSIS- e l’Amministrazione ha disposto il reintegro in servizio a partire dal 2002 anno da cui ha fatto partire gli effetti economici, pur ricostruendo la carriera sul piano dell’avanzamento nei vari gradi fin dalla dota in cui era stato posto erroneamente in congedo. In sostanza l’Amministrazione ha agito come si si trattasse di una riammissione in servizio e non di una reintegrazione a seguito dell’illegittima interruzione intervenuta.

Aver considerato solamente gli ultimi cinque anni ai fini economici ha penalizzato fortemente il ricorrente poiché il trattamento economico stipendiale degli Ufficiali dei Carabinieri è rapportato alla intera anzianità di servizio, più che ai gradi conseguiti, per quanto concerne l’attribuzione del trattamento economico stipendiale della 1^ dirigenza (corrispondente al grado di Colonnello) e della 2^ dirigenza (corrispondente al grado di Generale di Brigata), quando non vi siano interruzioni nel

rapporto di impiego. Non avendo considerato il servizio che non è stato materialmente prestato dal ricorrente per effetto dell’illegittimi collocamento in congedo, ma che è stato accertato con sentenza passata in giudicato nel 2000, anche al momento della promozione a colonnello non è stato riconosciuto il trattamento da primo dirigente che avrebbe dovuto conseguire ex lege dopo quindici anni dalla nomina a sottotenente, cioè nel 1990.

La domanda dell’esatta individuazione della retribuzione spettantegli era stata formulata innanzi al T.a.r. per la Lombardia ed era stata reiterata innanzi al Consiglio di Stato che, in forza di un evidente errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., ha ritenuto trattarsi di domanda nuova.

4. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con una mera comparsa di stile.

5. Il Collegio ritiene che l’errore revocatorio sussista in quanto, esaminando le domande formulate in primo grado nei due ricorsi, poi riuniti e decisi con la sentenza n. -OMISSIS- del 15 marzo 2013 del T.a.r. per la Lombardia, si può agevolmente ricavare che la richiesta di una ricostruzione economica della carriera era stata chiaramente presentata.

Già nel primo ricorso -OMISSIS- R.G. innanzi al T.a.r. per la Lombardia il ricorrente ha chiesto “ la condanna dell’Amministrazione statale della Difesa a ricostruire la carriera del ricorrente dal punto di vista giuridico ed economico, con corresponsione degli emolumenti arretrati non erogati, in una con gli interessi legali e la maggiori somma derivante dalla svalutazione monetaria ed al risarcimento del danno alla vita di relazione subito dal medesimo ricorrente, così come infra specificato per ogni ulteriore consequenziale statuizione ”. Ma anche nel corpo del ricorso e non solo nelle conclusioni il ricorrente ha richiamato l’atto di diffida ad adempiere inoltrato all’Amministrazione perché essa avrebbe dovuto provvedere alla ricostruzione della carriera sia agli affetti giuridici che agli effetti economici, come se nessuna interruzione fosse mai stata operata.

Analoga richiesta si trova in altre parti del ricorso cosicché è evidente che la richiesta di procedere ad una ricostruzione economica della propria posizione giuridica era stata formulata e la declaratoria di inammissibilità della richiesta di ricostruzione della posizione economica maturata è stata frutto di un’erronea – nel senso di incompleta, per un c.d. lapsus oculi – percezione delle domande formulate innanzi al T.a.r.

6. Passando alla fase rescissoria, l’appello, laddove il ricorrente richiedeva una ricostruzione del proprio maturato economico, è fondato.

La circostanza che il ricorrente abbia ripreso concretamente a svolgere il servizio nel 2002 è dipesa dalla lunghissima durata del giudizio all’esito del quale è stata affermata l’illegittimità del suo collocamento in congedo nel 1984. Se gli anni trascorsi lontano dal servizio sono stati considerati ai fini della progressione giuridica nella carriera, tanto è vero che con valutazioni di avanzamento fatte ora per allora è stato promosso al grado di colonello con ultima promozione a generale di brigata all’atto della collocazione in congedo per limiti di età, analoga ricostruzione va operata sul piano economico. L’art. 5, comma 3 bis, l. 231 del 1990 prevede che: “ agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. ”.

Non può essere imputato al ricorrente l’assenza dal servizio per molti anni, che è dipesa dall’errore dell’Amministrazione la quale deve di conseguenza ricostruire la sua corretta posizione stipendiale dando applicazione alla norma suindicata con ricalcolo di quanto dovuto al dipendente, prescindendo dalla circostanza che abbia ripreso a svolgere il servizio nel 2002, ma valutando la posizione come se non vi fosse stata soluzione alcuna di continuità nella carriera.

7. Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

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