Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-09-27, n. 202407835

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-09-27, n. 202407835
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407835
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 07835/2024REG.PROV.COLL.

N. 01862/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2022, proposto da
N M G G G O D M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, M A S, M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

contro

Ministero della Cultura, Sopr.Za Arch, Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Genova e Le Province di Imperia, La Spezie e Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Ministero della Cultura - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Torino, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00741/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Sopr.Za Arch, Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Genova e Le Province di Imperia, La Spezie e Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati A T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. L’appellante sig. N M G G G O D M è proprietario, per averlo acquistato da una casa d’aste genovese, di un dipinto cinquecentesco, un olio su tavola, di centimetri circa duecento per duecento, attribuito ai fratelli Aimo e Balzanino V e raffigurante il Crocifisso con Maria e Giovanni e con i santi Giacomo maggiore, Francesco, Gerolamo e Caterina.



2. La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, richiesta dall’interessato, con provvedimento n. 15970 del 26 giugno 2018 aveva autorizzato l’esportazione all’estero del dipinto.



3. Tuttavia, a seguito di autonomo procedimento promosso dalla Soprintendenza per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, si accertava che il dipinto fin dalla fine del XIX secolo era stato inserito tra gli arredi del castello di C Monferrato, che per l’effetto era diventato centro devozionale e artistico per coloro che frequentavano il maniero.



4. A seguito di una nota del 7 marzo 2019 della Soprintendenza per le province di Alessandria, Asti e Cuneo nonché di una coeva nota del nucleo di tutela culturale dei Carabinieri del Piemonte del 19 maro 2019, la Soprintendenza ligure, con provvedimento del 16 maggio 2019 n. 14654, annullava in autotutela l’autorizzazione all’esportazione del dipinto rilasciata l’anno precedente.



5. Tali provvedimenti venivano impugnati dal sig. O D M, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso.



6. Il sig. O D M ha proposto appello.



7. Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.



8. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



8. A migliore comprensione di quanto infra si dirà è bene dare conto dei seguenti fatti, così come il Collegio ritiene di poterli ricostruire dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio.



8.1. L’opera d’arte oggetto della compravendita, un trittico, risale al quindicesimo secolo, è stata ritenuta per molto tempo opera di Macrino d’Alba, mentre attribuzioni più recenti la collocano con sicurezza tra i lasciti dei f V, pittori operanti nel territorio di Casale Monferrato nel torno di tempo indicato.



8.2. Il dipinto ha avuto una vita separata da quella del castello di C Monferrato sino al 1877 o 1879, quando uno dei discendenti della famiglia Scarampi, titolare del castello da secoli, ne ha disposto il trasferimento da una cappella esistente nel villaggio sino all’interno delle mura.



8.3. Sin dal 1937 il castello è stato sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nella legge n. 364/1909 (doc. 1 del Ministero) e nella legge 23 giugno 1912, n. 688, e nel 1942 ne è stata formalizzata la dichiarazione di importante interesse con la seguente motivazione: “ il Castello, sito nel Comune di C…ha importante interesse ” (doc. 2 del Ministero).



8.4. Come si desume da una lettera-denuncia del 27 aprile 1951, indirizzata alla Soprintendenza alle Gallerie di Torino (doc. 3 del Ministero), nel castello era conservata anche una collezione di quadri del pittore Guala, in una sala con decorazione barocca, disposti in cornici fisse, e quindi con carattere di arredo fisso, come sopraporte o caminiere. Parte di tale collezione era già stata venduta dalla famiglia Scarampi quando la stessa cedette la proprietà del castello ai Padri S, nell’agosto 1951. Questi ultimi, divenuti proprietari del castello, nell’ottobre del 1951 cercavano subito di vendere il trittico per il tramite di un antiquario della zona.



8.5. La Soprintendenza alle Gallerie di Torino, pertanto, con alcuni provvedimenti dei primi anni Cinquanta interveniva, in varie occasioni, presso i Padri S per rilevare che il dipinto oggetto di causa, non poteva essere alienato senza autorizzazione (docc. 5 e 6 del Ministero), mentre con decreto del 28 aprile 1953, notificato il 19 maggio 1953, il Ministero della Pubblica istruzione confermava, ai sensi della L. n. 1089/39, l’interesse particolarmente importante del castello con la seguente motivazione: perché “ magnifico esempio di costruzione medioevale ”, senza effettuare cenno alcuno al valore culturale degli arredi interni (doc. 6 di parte ricorrente/appellante).



8.6. In data 11 gennaio 1966 i Padri S alienavano la proprietà del castello alla “Castello di C” S.p.A., facente capo alla famiglia G: di tale compravendita, venutane a conoscenza, la Soprintendenza, con nota dell’11 marzo 1966, informava il Ministero ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione, allegando a tale informativa una relazione, nella quale si descriveva l’immobile. La descrizione riguardava sia le parti architettoniche, sia alcuni particolari interni, come pure il parco pertinenziale;
essa precisava che in uno dei saloni erano presenti “una serie di ovati entro i quali stanno infisse tele coi ritratti degli antenati della casa degli Scarampi. I dipinti del salone, in numero di ventitrè sono dovuti al pennello del Guala. Sopra l’altare della cappella, entro cornice di legno scolpito e dorato, incassato nella parete, sta un trittico attribuito a Macrino d’Alba ” (doc. 5 di parte ricorrente).



8.7. Tale informativa era evasa con nota del 23 maggio 1966 del Ministero (doc. 27 del Ministero), il quale dichiarava di non voler esercitare la prelazione, chiedendo di confermare alla nuova proprietà l’esistenza del vincolo sull’immobile: allegava il “mod. 42” da notificare al nuovo proprietario, nel quale si affermava l’interesse particolarmente importante del castello “ perché costruzione di origine medievale di notevolissimi pregi artistici non menomati dalle successive ristrutturazioni avvenute nei sec. XVIII e XIX. Restano preziose testimonianze architettoniche e decorative, sia esterne che interne, delle successive fasi, tutte sapientemente composte senza squilibri formali e stilistici. Di notevolissima importanza architettonica le parti medioevali anche se ampiamente restaurate ”: tale documento non menzionava, tra gli allegati, la relazione dell’11 marzo 1966, la quale non risulta essere mai stata notificata alla Società acquirente.



8.8. Con nota del 4 marzo 1980 la Soprintendenza chiedeva all’Ing. Giorgio G, detentore della struttura, di poter visionare l’interno del castello e prendere visione dei dipinti, prospettando che “ le opere, come il Castello, risultavano in passato di proprietà di Ente e come tali soggetti a vincolo di tutela (legge n. 1089 del 1.6.39, art. 26 ” (doc. 21 di parte appellante). L’ing. G si opponeva alla richiesta, rappresentando dapprima che era stata la precedente proprietà a disperdere il patrimonio mobiliare presente nel castello e che la stessa aveva assicurato la società acquirente dell’esistenza di un vincolo solo sul castello e sul parco esterno, e in un secondo tempo assumendo di non essere tenuto a rendere conto della ubicazione delle opere d’arte già presenti all’interno del castello, non avendo mai ricevuto alcuna notifica , ma altresì sostenendo, in pratica, di non essere al possesso delle opere d’arte;
fermo tutto ciò l’ing. G, peraltro, accettava la visita del Soprintendente. Questa aveva luogo nel gennaio 1981: all’esito la Soprintendenza contestava il cattivo stato di conservazione del castello nonché “ la mancanza di alcuni dipinti settecenteschi dal salone principale e di una tela dipinta dalla cappella ”.



8.9. Il 22 dicembre 2016 il castello era venduto “ senza riserve nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ”. Il dipinto di certo non è stato venduto insieme ad esso, tanto che poco dopo è stato messo all’asta dalla moglie e dalle figlie dell’ing. G tramite una casa d’aste di Genova.



8.10. Il 24 novembre 2017, la Soprintendenza per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezie e Savona, venuta a conoscenza della vendita del dipinto dal catalogo della casa d’aste, avviava il procedimento per il riconoscimento dell’interesse particolarmente importante del trittico, ai sensi degli artt. 13 e14 del D. .vo 42/2004;
tuttavia, con provvedimento del 21 marzo 2018 n. prot. MBAC-SABAP-LIG. 6611, il Ministero concludeva il procedimento disponendone l’archiviazione, precisando che “ cessano di conseguenza gli effetti previsti dall’applicazione in via cautelare delle disposizioni previste dal Capo II (Vigilanza e ispezione), dalla sezione I (Misure di protezione) del Capo III e dalla sezione I (Alienazione e altri modi di trasmissione) del Capo IV del D. Lgs. 42/2004 – parte Seconda “Beni Culturali”, Titoli I ”: a motivo di tale decisione si legge che “ Ciò con cui si può convenire con la Proprietà riguarda il fatto che la produzione della bottega V (o presunta tale) è comunque rappresentata in modo congruo in territorio nazionale segnatamente nel Piemonte saluzzese e monferrino) e che l’opera in sé non presenta in definitiva caratteri di particolare rarità e pregio .”.

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