Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310966

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310966
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310966
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 10966/2023REG.PROV.COLL.

N. 09077/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9077 del 2020, proposto da Habitare di Boga Emilio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F, M C F, G B, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C F in Varese, via Orrigoni n. 15;

contro

l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale della Lombardia - Area Territoriale di Varese, non costituito in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 569/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il Cons. Riccardo Carpino;

Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con provvedimento n. 262 del 12 maggio 2011 il Comune di Locate Varesino ha rilevato il mancato pagamento, da parte della ricorrente, di Euro 15.298,14, per oneri di urbanizzazione, in relazione alla pratica edilizia 25/08 e di Euro 46.073,99, quale importo dovuto a titolo di sanzione, ed ha iscritto a ruolo la somma complessiva di Euro 61.372,13, a cui ha fatto seguito l’emissione della cartella di pagamento n. 11720110025468187000;

- con istanza n. 1047765 del 28 novembre 2016 l’appellante ha chiesto ad Equitalia di essere ammessa alla definizione agevolata delle predette pendenze;

- in data 8 giugno 2017, Equitalia Servizi di riscossione Spa ha comunicato alla società ricorrente che i relativi carichi non potevano essere oggetto di definizione agevolata mediante il Documento rif. RI - 11790201700251562501, oggetto della presente controversia;

- l’appellante ha impugnato il citato diniego dinanzi al Tribunale di Varese, che, con ordinanza del 27.2.2018, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo;

- il giudizio è stato riassunto in primo grado innanzi al Tar per la Lombardia chiedendo l’annullamento del citato diniego sull’istanza di definizione agevolata ed il ricorso è stato rigettato;

- l’appellante comunica che in data 26 giugno 2023 ha presentato, con riferimento alla medesima iscrizione a ruolo eseguita dal Comune di Locate Varesino, di cui alla cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della l. 197/2022 (c.d. rottamazione quater );

- il 15 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di definizione per cui l’appellante ha provveduto in data 27 settembre 2023 al pagamento del solo importo dovuto a titolo di capitale (pari a € 15.304 per gli oneri di urbanizzazione), senza corrispondere la somma iscritta a ruolo a titolo di sanzioni;

- l’appellante con nota depositata il 5 ottobre 2023, ha rappresentato l’avvenuto pagamento chiedendo che l’appello sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

In considerazione di quanto sopra esposto, si dichiara l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado.

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