Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-31, n. 201302978
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Testo completo
N. 02978/2013REG.PROV.COLL.
N. 04072/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4072 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno - Questura di Salerno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
S T, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Francesco Segreto in Roma, via dei Gracchi, 151;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE I, n. 00305/2011, resa tra le parti, concernente richiesta permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S T;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per la parte appellante l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 191 in data 2 agosto 2010, la Questura di Salerno ha disposto l’archiviazione della richiesta di permesso di soggiorno, conseguente a dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore dell’odierno appellante ex art. 1-ter, comma 13, lettera b), della legge 102/2009, dopo aver riscontrato l’esistenza nei suoi confronti di una segnalazione di inammissibilità nell’area dell’Accordo di Schengen, proveniente dalla Spagna.
2. L’appellante ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Campania, il quale, con la sentenza appellata (Salerno, I, n. 305/2010), ha accolto il ricorso, ai fini del riesame (mediante consultazione internazionale), affermando che non vi è automatismo tra segnalazione e provvedimento negativo, ed in particolare che:
- stante l’organizzazione del Sistema d’Informazione di Schengen, l’Amministrazione non può limitarsi a prendere atto della segnalazione, ma deve preventivamente informarsi, attivando la procedura di consultazione con le autorità estere, per valutare se le ragioni a fondamento della segnalazione (che possono essere profondamente diverse e connotate da ben differente grado di gravità) debbano essere ostative;
- l’orientamento prevalente della giurisprudenza che ritiene di attribuire rilevanza automaticamente preclusiva, in base al tenore letterale dell’art. 1-ter, va disatteso, in quanto la lettera b), nel contesto della legge 102/2009 (ed in particolare, in relazione alle lettere a) e c), sarebbe sospetta di incostituzionalità per violazione dell’articolo 3 Cost., se, a fronte di una esatta delimitazione degli elementi preclusivi derivanti da provvedimenti amministrativi e giurisdizionali nazionali, venisse letta nel senso di dare rilevanza “a scatola chiusa” a quelli stranieri.
3. Appella il Ministero dell’interno, prospettando un’interpretazione opposta della normativa.
L’appellato si è costituito in giudizio e controdeduce puntualmente.
4. L’art.