Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202304854

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202304854
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304854
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 04854/2023REG.PROV.COLL.

N. 09110/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9110 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G D S e A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’accertamento del diritto alla nomina nella qualifica di ispettore logistico-gestionale in prova, formulata ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d, lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

La ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.

Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 marzo 2023.

2. In rito osserva anzitutto il Collegio che la domanda è stata introdotta in primo grado sia avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza dell’odierna appellante, sia come azione di accertamento volta alla declaratoria del diritto all’inquadramento nella qualifica di ispettore logistico-gestionale in prova, ai sensi dell’art. 78, comma 6, d. lgs. 217/2005.

Il T.A.R. si è pronunciato sul merito di tale, seconda domanda, e i motivi di appello investono il merito di tale statuizione.

Ne consegue l’irrilevanza delle deduzioni della difesa erariale in punto di pretesa giustificazione del ritardo nell’adozione del provvedimento esplicito, essendo la pronuncia sulla domanda di accertamento assorbente rispetto alla domanda di condanna all’adozione di un provvedimento.

Ad avviso del Collegio è corretta la qualificazione data dal TAR alla situazione giuridica soggettiva della ricorrente (“diritto soggettivo, inerente alla nomina ad ispettore logistico-gestionale in prova azionato con la presentazione, successivamente al precitato riordino, dell’istanza del 17/7/2019, formulata ai sensi dell’art. 78, co. 6, d.lgs. n. 217/2005”), e conseguentemente è infondata l’eccezione d’irricevibilità del ricorso.

3. In fatto, come riporta la sentenza impugnata, “ la ricorrente veniva assunta in data 10/4/1997 dall’Amministrazione dell’Interno per chiamata diretta, ai sensi della L. n. 466/1980, in qualità di congiunta di una vittima del dovere, con l’inquadramento di dattilografo (IV livello), ed assegnata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino. A decorrere dal 24/5/2000, in prima applicazione del C.C.N.L Compatto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato – che all'epoca disciplinava il rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – veniva poi inquadrata nel profilo di nuova istituzione di addetto amministrativo (posizione economica A2), mentre, con decorrenza dal 1°/1/2006, in prima applicazione dell'ordinamento in regime di diritto pubblico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recato dal d.lgs. n. 217 del 13/10/2005, veniva inquadrata nella qualifica di nuova istituzione di operatore tecnico, e successivamente, dal 10/4/2007, di operatore professionale per promozione a ruolo aperto;
ed ancora, dal 10/4/2012, sempre per promozione a ruolo aperto, nella qualifica di operatore esperto. A seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al d.lgs. n. 217/2005 dal d.lgs. n. 127 del 6/10/2018 la ricorrente, dal 1°/1/2018, veniva infine collocata nella qualifica di operatore esperto con scatto convenzionale.

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