Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-09, n. 202404179
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2024
N. 04179/2024REG.PROV.COLL.
N. 09811/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9811 del 2020, proposto da Sdi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P D R, P S R, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P D R in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04558/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palestrina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 202 4 il Cons. Luigi Furno, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Demolizioni Industriali S.r.l. è titolare, nel Comune di Palestrina, di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso e di rottamazione, sito in Palestrina, Via Quadrelle n. 160.
Con decreto del 24 gennaio 2004, il G.I.P. presso il Tribunale di Tivoli disponeva il sequestro preventivo del predetto impianto, ritenendo che la società ivi gestisse rifiuti in assenza delle necessarie autorizzazioni per l'apertura degli scarichi e per le emissioni in atmosfera.
Con istanza del 24 marzo 2005, prot. n. 6251 (pratica edilizia n. 68/05), Demolizioni Industriali S.r.l. chiedeva al Comune di Palestrina il permesso di effettuare i lavori di adeguamento dell'impianto medio tempore sequestrato, concernenti esclusivamente le opere relative al sistema di raccolta, canalizzazione e scarico delle acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali; ciò al fine di ottenere il dissequestro dell’impianto medesimo.
Con nota del 15 aprile 2005, il Responsabile del procedimento presso il Comune di Palestrina comunicava alla Demolizioni Industriali S.r.l. l’impossibilità di dare seguito al procedimento, di cui venivano contestualmente interrotti i termini, in quanto l’intervento proposto non risultava coerente con la destinazione urbanistica dell’area di sedime dell’impianto, ricadente in zona agricola.
L’amministrazione evidenziava, inoltre, una serie di lacune nella documentazione prodotta a corredo dell’istanza, tra cui la mancata dimostrazione della regolarità dei fabbricati riportati nel progetto di adeguamento dell’impianto.
Con successiva nota del 17 maggio 2005, il Comune comunicava la sospensione di ogni determinazione ai sensi dell’art. 12, d.P.R. n. 380/2001, ribadendo l’impossibilità di evadere l’istanza, implicante una modifica della destinazione d’uso dell’area oggetto di intervento, stante l’operatività delle norme di salvaguardia connesse all’adozione della variante di aggiornamento al P.R.G. approvato dal Consiglio comunale con delibera del 12.12.2001.
Conseguentemente, la Demolizioni Industriali S.r.l., in data 4 agosto 2005, inoltrava al Comune di Palestrina un nuovo progetto di adeguamento dell’impianto, ridimensionato, per estensione, rispetto a quello precedentemente proposto con istanza del 24 marzo 2005, prot. n. 6251, chiedendo l’autorizzazione alla relativa attuazione.
Il Comune, benché diffidato con istanza del 24.12.2005, ad avviso della Demolizioni Industriali S.r.l., rimaneva inerte.
Tale contegno omissivo induceva Demolizioni Industriali S.r.l. a sottoporre le proprie richieste all’attenzione della Regione Lazio la quale, con nota prot. n. 122369 dell’11.10.2005, dichinava il proprio difetto di competenza.
Con istanza del 18 ottobre 2005, prot. n. 19684, la società inoltrava al predetto Comune un’ulteriore richiesta finalizzata, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 e del D.lgs. 209/2003, alla modifica dell’autorizzazione comunale n. 10/2002/EF dell’11.01.2002 e contestuale approvazione di un progetto di adeguamento dell’impianto nonché variazione della destinazione urbanistica della relativa area di sedime, da uso agricolo ad uso industriale/artigianale.
Veniva, quindi, convocata la prima conferenza dei servizi (10.11.2005), in occasione della quale il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica esprimeva il proprio assenso alla variante.
I lavori della conferenza si concludevano in data 11.01.2006 con l’acquisizione del parere favorevole di tutti enti interpellati, oltre che con la determinazione di trasmettere gli atti al Consiglio comunale per l’approvazione della variante urbanistica e ciò benché la società ricorrente avesse evidenziato la relativa competenza in capo alla Giunta, secondo quanto previsto dall’art. 27 D.lgs. n. 22/97 in un’ottica di accelerazione del procedimento.
In data 31.01.2006 la Giunta Comunale di Palestrina adottava un atto di indirizzo volto a rimettere al Consiglio Comunale l’adozione della deliberazione di presa d’atto dei lavori della conferenza di servizi.
In considerazione di ciò, Demolizioni Industriali S.r.l., con istanza del 14.02.2006, richiedeva l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Lazio la quale, con nota del 24.02.2006, prot. n. 026589/1A115, diffidava l’amministrazione comunale a concludere, nei successivi 15 giorni, il procedimento avviato su richiesta della società ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento motivato ed espresso.
Con deliberazione di Giunta del 18.04.2006, n. 69 il Comune di Palestrina, pur approvando la variante urbanistica relativa alla modifica della destinazione d’uso dell’area oggetto di intervento, non autorizzava la Demolizioni Industriali S.r.l. all’adeguamento dell’impianto ed all’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti.
La delibera in questione veniva, dunque, impugnata da Demolizioni Industriali S.r.l., dinanzi al T.a.r., che, con ordinanza n. 4548/2006, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 10 ottobre 2006, n. 5185, rigettava la richiesta di misura cautelare.
Con nota del 18.09.2006, il Responsabile del procedimento chiedeva alla Demolizioni Industriali S.r.l., di integrare la pratica con alcuni documenti, all’uopo interrompendo i termini per la conclusione del procedimento.
L’integrazione documentale richiesta veniva evasa dall’interessata in data 18.10.2006 (nota prot. n. 16007).
Con successiva nota prot. n. 12087 del 27.10.2006 il Dirigente del Dipartimento Urbanistica evidenziava l’esigenza di un’ulteriore integrazione documentale, riscontrata dalla Demolizioni Industriali S.r.l. con nota prot. n. 19568 del 29.11.2006.
Veniva, inoltre, richiesta, quale condizione per la conclusione del procedimento, la preliminare definizione delle procedure di condono edilizio pendenti, aventi ad oggetto sia l’ampliamento di un fabbricato ad uso ufficio che un capannone