Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-07-03, n. 201502925

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-07-03, n. 201502925
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502925
Data del deposito : 3 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05132/2015 REG.RIC.

N. 02925/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05132/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5132 del 2015, proposto da:


C A V, rappresentato e difeso dall'avv. G I, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Iossa in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, 47;


contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia, Questura di Foggia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00267/2015, resa tra le parti, concernente revoca della licenza di porto di fucile e divieto di detenzione di armi – mcp;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Foggia e di Questura di Foggia e di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il Cons. P U e uditi per le parti l’avvocato Iossa e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;


Considerato che l’irreparabilità del pregiudizio viene individuata (non nella preclusione dell’utilizzazione delle armi, bensì) nella perdita delle armi, in quanto oggetto di obbligo di cessione entro il termine prefissato dal provvedimento di divieto, a pena di confisca;

Ritenuto che, nelle more dell’accertamento della effettiva valenza del comportamento dell’appellante, nella prospettiva della comparazione dei contrapposti interessi, tenuto conto dell’esigenza di assicurare comunque la massima prevenzione finalizzata ad evitare un uso scorretto delle armi ed ogni conseguente rischio per la sicurezza pubblica, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte disponendo che l’Amministrazione continui a custodire le armi dell’appellante, senza distrarle o distruggerle, sino alla definizione nel merito del giudizio di primo grado e salvo quanto disposto con la relativa sentenza;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi