Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211667
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 11667/2022REG.PROV.COLL.
N. 01823/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2021, proposto da
M A, S A, M A, A B, M B, I B, V G B, P F B, M B, M B, V B, A B, M C, L G N C, L C, C C, F C, C C, P C, S C, A C, D C, F C, G C, I C, Arturo D'Angelo, Roberta D'Angelo, F D A, D D G, A D G, D D P, I D G, P D M, D D T, Monica D'Incecco, F G E, N E, Gaspare Failla, Orsola Fiorito, Giuseppe Forte, Giulia Gallo, Silvana Gambale, Anna Gasparini, Francesco Giorgi, Giusj Gubitosa, Luca Larpi, Maria Madonna, Cristina Massaro, Chiara Mattiello, Gerardo Mazzotta, Rosa Melillo, Giangaspare Mingione, Federica Modenese, Iolanda Montanino, Gianluca Morena, Vincenzo Nasuto, Luisa Nippoli, Marina Noro, Giovanna Notaro, Simona Palladino, Rocco Palmiero, Maria Concetta Palomba, Giulia Panfili, Giuseppina Parisi, Vincenzo Pascarella, Lucia Petrella, Luisa Piccolo, Paolo Poma, Gaia Pontecorvo, Anna Postiglione, Maria Ricciardi, Federica Riccio, Nicoletta Ridolfo, Federico Romagnoli, Luisa Maria Romano, Caterina Ruocco, Lorenzo Rustioni, Antonio Salvati, Francesco Schiavone, Valeria Siniscalchi, Laura Spada, Carmine Tartaglia, Assunta Tufano, Valentina Valenti, Liliana Venditti, Flavia Vitale, Alessandra Zanco, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11864/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. M M;
Nessun avvocato presente per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del d. m. 23 aprile 2020, n. 510 (Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno), e in particolare l’art. 2, commi 1 e 2, nella parte in cui esclude dalla partecipazione alla procedura in esame i docenti che non abbiano tre annualità di esperienza maturato presso le scuole secondarie statali.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
La previsione del bando pertanto richiede espressamente, tra l’altro, lo svolgimento di tre annualità, svolte tra l’anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del descritto requisito.
Il bando in questione, come risulta dalle sue premesse, è stato emanato in attuazione del d. l. 126/2019, per il quale “1. Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo” (art. 1 comma 1).
Per il comma 5 dell’art. 1 “la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124” e il comma 6 precisa che “al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali”.
Il requisito di ammissione, previsto nel bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso dei ricorrenti, è pertanto previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto, essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.
Il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario, con la conseguenza che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi “contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”, così come previsto dall’art. 1, comma 1, del d. l. 126/2019 (cfr. sent. 2098/2019).
Nel caso in esame, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente a canoni di ragionevolezza, in quanto prevede dei concorsi di carattere straordinario e riservati, al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari, per poi, a regime, prevedere dei concorsi ordinari.
In relazione alla posizione dei docenti delle scuole pubbliche rispetto a quelli delle scuole paritarie, è da rilevare che questa pur essendo caratterizzata da una sostanziale equipollenza non può tuttavia essere assunta come del tutto identica, avuto riguardo alla ontologica e ineliminabile differenza legata alla natura pubblica delle prime e alla natura privata delle seconde, da cui discende un diverso meccanismo di selezione, almeno a livello astratto (Cons. St., VI, ord. 15 settembre 2018, n. 4378).
In conclusione, fermo il diritto della ricorrente di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non appare irragionevole, né contrastante con la disciplina europea richiamata da parte ricorrente se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.
2. Gli appellanti espongono quanto segue.
Essi rappresentavano di essere docenti precari che da tempo svolgono attività di insegnamento, avendo così potuto acquisire una solida esperienza e, conseguentemente, un concreto ed oggettivo bagaglio di competenze professionali.
Essi infatti avevano maturato un’anzianità di servizio triennale, con incarichi conferiti da istituti paritari (comunque afferenti al sistema scolastico) e, quindi, ritenevano raggiunto il requisito di carriera prescritto per accedere alla selezione di cui è causa.
Gli appellanti lamentano error in iudicando. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 60 e 88 cod. proc. amm., motivazioni insufficienti, incongrue e perplesse, omesso esame dell’eccezione di legittimità costituzionale in rapporto alle censure mosse.
Gli appellanti ritengono che con motivazioni generiche e sostanzialmente evasive delle specifiche censure mosse e con formulazioni stereotipate applicabili ad un contenzioso seriale, il Giudice di prime cure abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, senza tuttavia affrontare lo specifico status degli odierni appellanti.
Secondo gli appellanti l’anzianità triennale maturata nel lasso temporale considerato (dall’a. s. 2008/2009 all’a. s. 2019/2020), di cui uno di servizio specifico, nonché l’esclusione dal computo dei periodi lavorativi svolti presso istituti paritari, non rappresentano affatto condizioni proporzionate rispetto alla procedura de qua, tenuto conto che, secondo quanto previsto dal decreto dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 attuativo dell’art. 2 del d. l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con l. 6 giugno 2020, n. 41), la prova concorsuale era stata modificata in senso ancora più selettivo, consistendo in quesiti a risposta aperta relativi ai contenuti disciplinari e didattico-metodologici.
La motivazione addotta nella decisione gravata, quindi, si rivelerebbe sostanzialmente evasiva delle specifiche censure sollevate, non offrendo elementi sufficienti per confutare le argomentazioni poste a sostegno della questione di legittimità costituzionale.
Gli appellanti lamentano error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 60 e 88 cod. proc. amm., omessa pronuncia espressa sulle eccezioni non esaminato e/o dichiarate assorbite.
Gli appellanti ripropongono integralmente i motivi di ricorso proposti in primo grado:
A) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 del d. l. 3 luglio 2001, n. 255 (conv. con L. 20 agosto 2001, n. 333), violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d. l. 5 dicembre 2005, n. 250 (conv. con L. 3 febbraio 2006, n. 27), violazione e falsa applicazione degli artt. 360, co. 6 e 485 del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, violazione e falsa applicazione dell’art. 33 Cost., eccesso di potere, illogicità;
B) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 3 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, eccesso di potere. erroneità dei presupposti, violazione del favor partecipationis;
C) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d. l. 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. con l. 4 aprile 2012 n. 35), violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., eccesso di potere, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà.
Gli appellanti lamentano altresì error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 60 3 88 cod. proc. amm., motivazioni incongrue e perplesse, mancato computo dell’anzianità maturata presso istituti paritari, irragionevolezza.
Gli appellanti non condividono le affermazioni contenute nella sentenza appellata, secondo cui le funzioni svolte dai docenti delle scuole paritarie non sarebbero assimilabili ovvero equipollenti al personale operante nelle scuole statali a causa del diverso meccanismo di reclutamento.
Gli appellanti osservano che nella vicenda di cui è causa, al pari di quanto sancito
dall’art. 2, co. 2 del d. l. 3 luglio 2001, n. 255 (conv. con L. 20 agosto 2001, n. 333) con riferimento alle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento), i servizi resi presso gli istituti paritari hanno lo stesso valore dei periodi lavorativi svolti alle dirette dipendenze dell’Amministrazione statale.
Secondo gli appellanti sarebbe illogica l’esclusione del computo di tali servizi ai fini dell’ammissione ad una tornata di reclutamento concorsuale, quando i medesimi servizi sono ritenuti utili per l’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
Gli appellanti lamentano error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 60 e 88 cod. proc. amm., omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, mancata valutazione dell’eccezione sollevata in ordine alla riserva dei posti assegnati alla procedura eccezionale.
Essi lamentano in particolare la mancata valutazione dell’eccezione inerente alla violazione dell’art. 35, co. 3 bis del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, essendo stati riservati a tale procedura un numero di posti ben superiore al 40% dei posti vacanti e disponibili individuati nella programmazione triennale.
3. Con ordinanza n° 1913 del 9 aprile 2021 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con la motivazione che i ricorrenti non sono in possesso del requisito specifico richiesto dal D. G. 23 aprile 2020 per partecipare al procedimento di reclutamento del personale docente di cui al ricorso in esame.
In seguito alla pubblicazione di tale ordinanza gli appellanti non hanno più svolto attività difensiva.
4. L’appello è infondato.
Il collegio ritiene che le motivazioni della sentenza appellata resistano alle censure degli appellanti, confermando la prognosi di infondatezza dell’appello già contenuta nella sopra citata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n° 1913 del 9 aprile 2021.
Il bando contestato ha previsto che “la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124” e il comma 6 precisa che “Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali”.
Il requisito di ammissione, previsto nel bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso degli appellanti è pertanto previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.
Ne discende altresì che non sussiste la lamentata violazione dell’art. 35, co. 3 bis del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con riferimento alla previsione di concorsi riservati.
Il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario, con la conseguenza che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi “contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”, così come previsto dall’art. 1, comma 1, del d. l. 126/2019.
Nel caso in esame, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente a canoni di ragionevolezza, in quanto prevede dei concorsi di carattere straordinario e riservati, al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari, per poi, a regime, prevedere dei concorsi ordinari.
In relazione alla posizione dei docenti delle scuole pubbliche rispetto a quelli delle scuole paritarie, è da rilevare che questa pur essendo caratterizzata da una sostanziale equipollenza non può tuttavia essere assunta come del tutto identica, avuto riguardo alla ontologica e ineliminabile differenza legata alla natura pubblica delle prime e alla natura privata delle seconde, da cui discende un diverso meccanismo di selezione.
Fermo dunque il diritto della ricorrente di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non appare irragionevole e dunque contrastante con la Costituzione, né contrastante con la disciplina europea richiamata da parte ricorrente se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.
Inoltre i sistemi generali di riconoscimento stabiliti dal diritto europeo non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.
Gli appellanti ripropongono i motivi di ricorso proposti in primo grado.
Il collegio ritiene che tale riproposizione non è comunque idonea a superare le sopra indicate motivazioni di rigetto del ricorso proposto in primo grado, contenute nella sentenza appellata, con cui è stato accertato che gli appellanti non possiedono i requisiti per partecipare al concorso straordinario.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Essendosi l’amministrazione costituita in appello solo formalmente, le spese dell’appello possono essere compensate.