Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-10-19, n. 201504780
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N. 04780/2015REG.PROV.COLL.
N. 01792/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01491/2015, resa tra le parti, concernente bando del concorso speciale per il reclutamento di n. 179 unita' di personale della terza area, fascia retributiva F1.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Michele Pizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto rettorale n. 5816 del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami, del 27 dicembre 2013, la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze indiceva un concorso pubblico per il reclutamento di n.179 unità di personale della Terza area, fascia retributiva F1, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui n. 90 funzionari con profilo giuridico e n. 89 funzionari con profilo economico.
Ai fini dell'ammissione al concorso l'articolo 2 del bando prevedeva tra i requisiti di ammissione, il conseguimento della laurea specialistica in giurisprudenza ovvero del diploma di laurea di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.341 con votazione non inferiore a 105/110.
I ricorrenti, in possesso della laurea, seppur con votazione inferiore rispetto al minimo richiesto dal predetto articolo, presentavano domanda ed impugnavano il predetto bando nonché gli atti presupposti, deducendone l’illegittimità.
Segnatamente, secondo i ricorrenti, la previsione, tra i requisiti di ammissione, della votazione minima di 105/110 con riferimento ai titoli di studio ivi indicati, avrebbe violato la normativa generale in materia di concorsi di cui al d.P.R. n.487 del 1994, la quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), 2, comma 6, e 3, comma 2, prevede che, ai fini dell'accesso alla qualifica di dipendente di Terza area - fascia retributiva F1 (funzionari ex CI), il titolo della laurea quale l'unico requisito necessario ai fini dell'ammissione al relativo concorso.
Il TAR ha dapprima in via cautelare ammesso i ricorrenti con riserva alle prove scritte, e poi, definitivamente decidendo sul ricorso lo ha accolto, affermando che: “ alla luce del tenore testuale delle disposizioni richiamate, non può sottacersi che la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale - quando, per principio generale nella materia, è sufficiente, ai predetti fini, il possesso del solo titolo della laurea - finisce effettivamente per integrare un requisito ulteriore in quanto nuovo e diverso rispetto al requisito generale, rappresentato appunto dal mero possesso del titolo della laurea. …….nè vi sono specialità tali da legittimare siffatto requisito aggiuntivo, poiché secondo il TAR: “ la procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 1 del bando di concorso, è finalizzata al reclutamento “di n. 179 unità di personale di terza area, fascia retributiva F1, di cui 90 con profilo giuridico e 89 con profilo economico” ;si tratta, pertanto, di funzionari i quali sono destinati a prestare servizio ponendo in essere tutte le attività e le funzioni ordinariamente rientranti nell’ambito della specifica qualifica messa a concorso ”.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero: nessuno dei ricorrenti (ammessi con riserva alle prove) ha superato le prove, sicché non vi sarebbe più interesse a coltivare l’originaria domanda annullatoria. Nel merito, la sentenza sarebbe erronea poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, vi sarebbero tutti i presupposti di specialità del profilo per richiedere requisiti aggiuntivi.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29 settembre 2015.
L’appello è fondato nella parte in cui rileva il venir meno dell’interesse processuale in capo agli originari ricorrenti.
Questi ultimi hanno sostenuto le prove scritte, in forza del disposto cautelare che li ammetteva con riserva, senza però superarle.
E’ in sintesi sopravvenuto - in costanza del rapporto processuale, giunto al suo secondo grado su impulso dell’amministrazione - un evento che ha fatto perdere ai ricorrenti interesse al giudizio, ed alla correlativa sentenza che ha definito in primo grado.
Non resta dunque, considerata l’assenza di contestazioni in punto di fatto, che dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado e nulla la sentenza gravata.
Né può ritenersi che residui comunque l’interesse a che simili clausole non venaono più inserite nei bandi.
Tale interesse, in quanto eventuale e futuro, non ha rilievo e spessore sufficiente a sostenere la domanda demolitoria, richiedendo invece quest’ultima un’utilità attuale, concretamente ritraibile dal giudizio in relazione alla posizione giuridica lesa (id est utile partecipazione a quella procedura selettiva e non ad altre ed eventuali).
Avuto riguardo all’esito, appare equo compensare le spese tra le parti del giudizio.