Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-23, n. 201800444
Parere interlocutorio
20 giugno 2019
Parere interlocutorio
4 febbraio 2020
Ordinanza cautelare
7 marzo 2017
Parere definitivo
8 giugno 2020
Accoglimento
Sentenza
23 gennaio 2018
Ordinanza cautelare
7 marzo 2017
Accoglimento
Sentenza
23 gennaio 2018
Parere interlocutorio
20 giugno 2019
Parere interlocutorio
4 febbraio 2020
Parere definitivo
8 giugno 2020
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2018
N. 00444/2018REG.PROV.COLL.
N. 00610/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2017, proposto da:
VO Italia Spa, Lindam Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Manzi, Paolo Caruso, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;
contro
Comune di Trani, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso lo studio Studio Placidi Srl in Roma, via Cosseria, 2;
nei confronti di
Arpa Puglia non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01322/2016, resa tra le parti, concernente DINIEGO INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COMUNE DI TRANI il 12\4\2017 :
annullamento e riforma in parte qua della sentenza TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 1322/2016, relativamente ai capi con cui ha accolto il ricorso 1208/2015 proposto da VO MN VB, avente ad oggetto gli atti con cui il Comune di Trani ha denegato il rilascio di una autorizzazione per stazione radio base telefonia cellulare nel territorio comunale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Paolo Caruso ed Elisa Cosentino per delega di Vittorio Triggiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da VO MN avverso l’art. 23 del Regolamento edilizio comunale contenente il divieto d’installazione d’impianti per la telefonia “all’interno del perimetro del centro abitato e all’esterno di tale perimetro, sulle coperture e in adiacenza di edifici”.
2.In narrativa le società appellanti hanno precisato di aver individuato nel territorio comunale di Trani un sito idoneo ad assicurare le particolari esigenze di copertura.
E che, in esito alla presentazione al Comune e all’ARPA Puglia della richiesta di rilascio d’autorizzazione, ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di un impianto da ubicare in via E. De Nicola, l’amministrazione comunale, nonostante l’avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso ex art. 87, D.lgs. n. 259/2003, dopo la