Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300605
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00605/2023REG.PROV.COLL.
N. 05649/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5649 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del centro di reclutamento della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’Avv. Massimiliano Strampelli in sostituzione dell’Avv. M M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n.-OMISSIS-il TAR Lazio, sezione quarta, ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS-avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021.
2. L’amministrazione disponeva l’esclusione del ricorrente per ritenuta carenza del requisito della incensurabilità della condotta prevista dall’art 2 comma 1 lett. g) del bando di concorso poiché era stato “ indagato nell’ambito del P.P. 271/2021 per il reato di cui all’art. 226 c.p.m.p. (ingiuria), instaurato presso la procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona, per aver mostrato ad un altro soldato di sesso femminile una foto ritraente le proprie parti intime ”.
3. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di esclusione, poiché il PM, nella richiesta di archiviazione del procedimento penale, aveva osservato che il fatto contestato, pur integrando il reato di ingiuria militare, non era procedibile per difetto della richiesta di procedere penalmente da parte del Comandante del corpo che aveva trasmesso la comunicazione di notizia di reato.
4. Con un unico motivo di appello l’appellante lamenta, in sintesi, l’erroneità della sentenza di primo grado che ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione nonostante l’assenza di qualunque accertamento del fatto e della condotta addebitata.
5. Si è costituita l’amministrazione appellata, insistendo per la reiezione dell’appello.