Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-03-04, n. 202501856

TAR Catania
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2 maggio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-03-04, n. 202501856
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501856
Data del deposito : 4 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2025

N. 01856/2025REG.PROV.COLL.

N. 07966/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7966 del 2024, proposto da
Comune di Ternate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Vai.Cipo s.r.l., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 1613/2024, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro;

Si dà atto che l'avv. Ravizzoli ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La controversia riguarda il rinnovo della concessione per l’occupazione dell’area di proprietà comunale antistante l’esercizio commerciale (portante l’insegna “ Bar Loco Motivum ”) di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Ternate, via Stazione n. 27, in prossimità della locale stazione ferroviaria dall’1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023.

2. Vai.Cipo s.r.l. (di seguito: “IC”), titolare del suddetto esercizio, ha impugnato due note 4 gennaio 2023, recante come rifeirmento, nell’oggetto, il protocollo n. 196 di pari data, oltre alla nota 23 febbraio 2023, recante l'ingiunzione alla rimozione del manufatto collocato sull'area in concessione e ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.

4. Con motivi aggiunti IC ha gravato:

- il diniego del 7 aprile 2023 “ dell'istanza di richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande, presentata con prot. 181 del 04.01.2023, in quanto il posizionamento di tavoli, sedute e casetta in legno andrebbe ad ostacolare il passaggio pedonale nelle ore di maggior afflusso e sottrarrebbe comunque all'uso pubblico l'utilizzo dello spazio a “piazzetta” interessato ”;

- la relazione di inquadramento Piazzetta Pubblica, sita tra la Via Stazione e la Stazione F.S.;

- per quanto occorrer possa e come atto prodromico del diniego di autorizzazione, la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990 e ss. mm., prot. n. 2324 del 10 marzo 2023, con la quale il Comune di Ternate informava la VAI.CIPO s.r.l. che “ ricorrono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di richiesta di autorizzazione di occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande, presentata con prot. 181 del 4 gennaio 2023, in quanto il posizionamento di tavoli, sedute e casetta in legno andrebbe ad ostacolare il passaggio pedonale nelle ore di maggior afflusso ”;

- ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.

5. Il Tar Lombardia - Milano, con sentenza 27 maggio 2024 n. 1613, ha dichiarato improcedibile “il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti, nella parte in cui chiedono l'annullamento dei provvedimenti impugnati” e dichiarato, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., l'illegittimità dei provvedimenti stessi, nei sensi precisati in motivazione.

6. Il Comune di Ternate ha appellato la sentenza con ricorso n. 7966 del 2024.

7. All’udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

8. L’appello è fondato.

9. Il Comune ha appellato l’accertamento di illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i mortivi aggiunti. Non è quindi oggetto del presente scrutinio la statuizione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, venendo in rilievo il diniego dell’istanza di concessione per l’anno 2023, sicché “ la società non trarrebbe alcun vantaggio da un eventuale accoglimento sul punto ”, né la statuizione di infondatezza della censura di incompetenza contenuta nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

10. La vicenda controversa è connotata dagli atti di seguito illustrati.

10.1. Con nota 3 gennaio 2024 il Comune ha ricordato alla società l’intervenuta scadenza, al 31 dicembre 2022, della “autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico”, in ragione della scadenza della stessa. La nota è meramente ricognitiva di un effetto giuridico già prodotto, cioè il venir meno del titolo abilitante all’occupazione del suolo pubblico (“ la presente per ricordare che il 31.12.2022 è scaduto il termine di utilizzo dell’area. Vogliate cortesemente, entro quindici giorni dalla presente, liberare lo spazio da ogni vostra struttura e attrezzatura ”).

La richiesta, indirizzata alla società, di rimuovere il materiale entro quindici giorni è il portato della scadenza della concessione e quindi del venir meno del titolo che ha consentiva alla società di occupare lo spazio pubblico e posizionare sullo stesso il materiale necessario per l’occupazione.

Detto ultimo contenuto delle mail non è di per sé produttivo di un effetto giuridico, limitandosi a dichiarare un effetto già prodotto. Ciò in quanto l’obbligo di sgombero non deriva dalle mail del Comune ma dalla scadenza del termine del titolo amministrativo.

Piuttosto, l’Amministrazione ha agevolato la società rispetto a un’incombenza che sarebbe dovuta essere ultimata entro il 31 dicembre 2022. La conseguenza di detta affermazione consiste infatti nell’impegno del

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