Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-18, n. 201000944

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-18, n. 201000944
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000944
Data del deposito : 18 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07346/2004 REG.RIC.

N. 00944/2010 REG.DEC.

N. 07346/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7346 del 2004, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio eletto presso F G in Roma, via Ronciglione 3;

contro

Ministero della Difesa, Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

per la riforma

della sentenza del TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA n. 00046/2004, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO PER SERVIZIO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati A. Manzi, su delaga dell'avv. Gullotta e l'avv. dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appello sottoposto all’esame del Collegio riguarda l’impugnazione della sentenza n. 46/2004 del Tribunale amministrativo regionale della Val d’Aosta che ha respinto il ricorso proposto dal maresciallo dell’Arma dei carabinieri Simone Gemignani, comandante della Stazione di Cogne, avverso il provvedimento n. 1324/8-1-1998 del Comando regione carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta con cui il medesimo era stato trasferito per servizio dalla Stazione di Cogne(Aosta) a quella di Saliceto(Cuneo), in ragione di vicende personali che avevano visto coinvolto il Gemignani in una relazione sentimentale con una minorenne, in vacanza a Cogne, da cui era nato un figlio nel novembre 2003.

A fronte delle censure di violazione di legge e di procedimento e di eccesso di potere sotto molteplici profili, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato sia in ragione della natura giuridica del trasferimento d’ufficio, sottratto alla disciplina generale di cui alla L.n. 241 del 1990, sia perché il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede il coinvolgimento e la partecipazione dell’interessato, sia perché il provvedimento appariva sufficientemente motivato in ragione delle vicende personali occorse al sig. Gemignani.

Avverso tale sentenza il medesimo deduce vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili.

L’amministrazione appellata si è costituita in giudizio.

2. L’appello è infondato e va respinto. Invero, è noto che la finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio restituendo allo stesso il prestigio, l’autorevolezza o l’immagine perduti (cfr. sez. I, 8 maggio 2002, n. 870;
sez. IV, 28 maggio 2003 n. 2970).

Conseguentemente un provvedimento di tale natura non è in alcun rapporto col provvedimento disciplinare eventualmente irrogato a carico del medesimo soggetto, in quanto il trasferimento si basa su una situazione oggettiva di disagio nell’ambiente di lavoro, mentre la sanzione disciplinare postula un criterio di imputazione della condotta illecita (cfr. sez. IV, 29 agosto 2000, n. 4374;
n. 2970 del 2004 cit.)

Il trasferimento per incompatibilità, infatti, non ha carattere sanzionatorio né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha, quindi, natura disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 28 gennaio 2003, n. 34, concernente il trasferimento di agente della Polizia di Stato;
sez. I, 15 maggio 2002, n. 1382;
sez. VI, 16 maggio 1992, n. 387). In definitiva, non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull’andamento complessivo dell’ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio stesso (cfr. sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1782;
n. 2970 del 2004 cit.).

Circa la misura e l’intensità della discrezionalità esercitabile in materia, deve osservarsi che sussistono margini di esercizio del potere dell’amministrazione più estesi di quelli presenti nei rapporti ordinari di impiego (cfr. Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 289), discrezionalità assimilabile a quella amplissima impiegata dai comandi nei confronti dei militari (cfr. ex plurimis sulla qualificazione del trasferimento per incompatibilità ambientale come ordine militare, sez. IV, 5 luglio 2002, nn. 3693 e 3694).

Ne discende, sotto tale angolazione, che le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ab externo, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell’attività procedimentale posta in essere, rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell’amministrazione (cfr. ex plurimis , sez. IV, 28 maggio 2003 n. 2970;
11 marzo 2000, n. 1133;
sez. VI, 23 ottobre 1999, n. 1551).

L’indagine fin qui svolta sulla ratio , i presupposti legali e la natura del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. consentono di pervenire a positive conclusioni in ordine al contenuto minimo motivazionale dell’atto in questione.

In generale, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, deve ritenersi assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche in presenza di una motivazione succinta purchè capace di disvelare l’ iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 20 gennaio 2003, n. 31;
sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874).

Anche la motivazione per relationem, è comunemente ammessa alla luce dei principi generali di cui alla l. n. 241 del 1990, purchè: a) le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti – onde sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si è determinata -;
b) l’atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati;
c) non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 20 gennaio 2003, n. 31;
sez. VI, 24 ottobre 1995, n. 1201;
sez. IV, 7 marzo 1994, n. 204).

Con specifico riferimento al trasferimento per ragioni di servizio non si è mancato di affermare che queste ben possono essere disvelate anche dal procedimento, risultando così attenuato il dovere dell’amministrazione di esternarne le ragioni (cfr. sez. IV, 31 gennaio 2001, n. 550). La funzione della motivazione, infatti, non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte discrezionali, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento e ciò in forza di una considerazione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, bensì coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 Cost. e dall’obbligo per l’amministrazione di improntare la propria azione a canoni di efficienza, economicità ed efficacia ex art. 1, l. n. 241 cit. (cfr. sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2281).

Nel caso di specie, nel provvedimento finale risultano chiaramente e compiutamente esplicitate in motivazione le ragioni sottese alle scelte, attraverso il richiamo alle note vicende personali del sig. Gemignani, che l’Amministrazione non ha contestato in sé(né avrebbe potuto, in quanto rientranti nell’ambito di libera scelta dell’individuo), ma sotto il profilo, di sua specifica spettanza, dei riflessi negativi che il comportamento tenuto dal suddetto avrebbe potuto causare sulla immagine del comandante della Stazione, con conseguente depotenziamento del ruolo istituzionale ricoperto.

La situazione che l’amministrazione si è trovata a fronteggiare emerge dalla disamina della scansione dei fatti, che vedono intervenire il provvedimento in data 15 settembre 2003, poco prima della nascita del figlio del sig. Gemignani, avvenuta l’11/11/2003.

L’apprezzamento sull’opportunità delle misure da prendere e la loro collocazione temporale, afferendo al merito dell’azione amministrativa sfugge, al sindacato del giudice amministrativo.

Quanto alle ritenute violazioni procedimentale, rileva il collegio che, in base ad un rigoroso indirizzo di questo Consiglio, viene addirittura meno la necessità della comunicazione di avvio di procedimento, allorquando venga in contestazione un trasferimento per incompatibilità ambientale, non sussistendo la possibilità, né sul piano della logica né sotto il profilo di esigenze garantistiche, di un coinvolgimento dell’interessato ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 nella determinazione che l’amministrazione deve assumere, atteso che in tale situazione le circostanze oggettive, pur riferibili al funzionario interessato, prescindono da ipotesi di responsabilità delle quali il medesimo debba essere ammesso a discolparsi, o che possa contribuire a rimuovere con la partecipazione al procedimento (cfr. sez. V, 28 giugno 2002, n. 3560). Inoltre, costituisce affermato principio ermeneutico la valorizzazione degli aspetti sostanziali dell’obbligo di avviso di procedimento, in forza del quale la violazione dell’art. l. n. 241 del 1990 non dà luogo all’annullamento dell’atto conclusivo ove risulti che l’esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se vi fosse stata la partecipazione dell’interessato, il che accade quando il quadro normativo non presenti margini di incertezze sufficientemente apprezzabili e l’eventuale annullamento del provvedimento finale non priva l’amministrazione del potere di riadottarlo (cfr. sez. IV, 28 maggio 2003 n. 2970;
sez.V, 26 febbraio 2003, n. 1095;
sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1325).

Né, infine, è possibile configurare alcuno sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica del potere esercitato, essendo rinvenibili nella fattispecie, tutti i presupposti di legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

3. Alla stregua delle su esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

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