Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-12-28, n. 202008392

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-12-28, n. 202008392
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202008392
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2020

N. 08392/2020REG.PROV.COLL.

N. 04550/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4550 del 2020, proposto dal Ministero dell’istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

C L, rappresentata e difesa dall’avvocato A A, Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F F, A G, M V non costituiti in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), n. 432/2020, resa tra le parti e concernente: domanda di annullamento dei decreti di esclusione dal concorso per personale scolastico indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, emessi in data 28 agosto 2018, 30 agosto 2018 e 4 ottobre 2018;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020, il consigliere B L;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Puglia dichiarava l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia della ricorrente Fiore Claudia, mentre accoglieva il ricorso proposto (in via cumulativa) dall’odierna appellata C L per l’annullamento dei decreti dell’ufficio scolastico regionale della Campania del 28 agosto 2018, del 30 agosto 2018 e del 4 ottobre 2018 con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso indetto con di D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per le classi di concorso AN56 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado (violoncello), AM56 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado (violino) e AM55 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violino), relativi alle graduatorie della regione Puglia, nonché il successivo decreto con cui è stata approvata la graduatoria di merito del medesimo concorso.

L’odierna appellata è in possesso del diploma AFAM conseguito secondo il previgente ordinamento e del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è stata destinataria di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Brindisi con cui ha ottenuto il passaggio dalla terza alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Il provvedimento impugnato ha disposto l’esclusione dal concorso a causa del mancato possesso del titolo abilitante previsto dall’articolo 3 del bando e in considerazione del fatto che « i provvedimenti giurisdizionali presentati afferiscono all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso ».

Il TAR ha ritenuto, viceversa, che alla fattispecie dovesse essere applicata la previsione di cui all’articolo 4, comma 1, l. n. 508/999, per cui i diplomi rilasciati dai conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati in base all’ordinamento previgente « mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione ».

2. Avverso tale sentenza ha interposto appello il Ministero dell’Istruzione, deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado per « violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 59/2017, del DDG n. 85/2018 e dell’art. 4, comma 1, L. 21 dicembre 1999, n. 508 ».

Il Ministero appellante chiede pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

3. L’appellata si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

4. Accolta con l’ordinanza n. 4818/2020 l’istanza di sospensiva con richiamo ai precedenti della Sezione, la causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 15 ottobre 2020.

5. L’appello è fondato.

Merita, in particolare, accoglimento il profilo di censura, con il quale si deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’avvenuto inserimento, in forza di una pronuncia del giudice del lavoro, della ricorrente nelle graduatorie di seconda fascia avrebbe consentito la piena e legittima partecipazione al concorso riservato indetto con il D.D.G. n. 85/2018. Viene rilevato, in particolare, che la legge n. 508/1999, come modificata nel 2002, ha stabilito che il diploma ‘vecchio ordinamento’ non ha valore ai fini dell’abilitazione all’insegnamento. Per quanto riguarda la pronuncia del giudice del lavoro, l’appellante sottolinea che essa attiene al riconoscimento del diploma quale titolo idoneo all’inserimento in graduatoria e non quale titolo abilitante.

5.1 In accoglimento del mezzo di gravame, s’impongono le seguenti considerazioni.

L’art. 3 del D.D.G. n.85 (requisiti di ammissione) prevede che « sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado […]», e che, « qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi ».

La sentenza del Tribunale di Brindisi, accogliendo il ricorso della ricorrente ed odierna appellata concernente l’inserimento in seconda fascia, ha effettivamente dichiarato « il diritto del ricorrente ad esser inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso AM56, A030, A029 AM55 nell’ambito territoriale di Brindisi ».

Nella memoria di costituzione l’appellata rileva che nelle motivazioni della sentenza il giudice del lavoro avrebbe tuttavia anche dichiarato che il titolo posseduto dal ricorrente sarebbe equipollente all’abilitazione all’insegnamento.

L’obiezione non può essere accolta, in quanto il bando di concorso stabilisce l’ammissione dei candidati, i cui « requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari », e, come rilevato nei gravati atti di esclusione, « i provvedimenti giurisdizionali presentati afferiscono all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso ». Del resto, lo stesso precedente di questa Sezione (ord. n. 2851/2018) citato nella memoria di parte appellata riguarda il diverso caso nel quale il giudice del lavoro aveva espressamente disposto l’ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale.

Infatti, questa Sezione si è ripetutamente pronunciata sulla questione del valore abilitante dei diplomi AFAM ‘vecchio ordinamento’, ritenendo tale valore insussistente. In particolare, la Sezione (sentenze n. 8289/2019, n. 620/2020, n. 703/2020, n. 1548/2020) ha escluso l’illegittimità del bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui consentiva la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, escludendo i docenti muniti di diploma AFAM congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore.

Segnatamente, è stato rimarcato che:

- l’art. 4 della legge n. 508/1999 ha previsto che: i) i diplomi rilasciati, tra l’altro, dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) in base all’ordinamento previgente « mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione » (comma 1); ii) fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge in esame « hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio » (comma 2);

- ne consegue che solo i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti, altresì, del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati ex lege abilitati all’insegnamento, mentre ai meri diplomi degli istituti AFAM di cui all’art. 1 della legge n. 508/1999 l’ordinamento non riconosce valore abilitante;

- la norma in commento ha cioè distinto tra il valore del diploma cd. ‘vecchio ordinamento’ ai fini dell’« accesso all’insegnamento » e valore di tale diploma ai fini « dell’abilitazione all’insegnamento ».

5.2 Alla luce delle esposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado (limitatamente alla posizione dell’odierna appellata C L, mentre relativamente alla seconda ricorrente di primo grado, Fiore Claudia, il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia). Resta assorbita ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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