Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-31, n. 202308094
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Testo completo
Pubblicato il 31/08/2023
N. 08094/2023REG.PROV.COLL.
N. 01920/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2023, proposto da Buzzi Unicem S.r.l. (Già Buzzi Unicem S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P, C V, E S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Regione pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Aitec - Associazione Italiana Tecnico Econo-Mica del Cemento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 16385/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. L F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO
1. BUZZI UNICEM S.p.A gestisce una cementeria in Guidonia Montecelio.
La società ha presentato alla Regione Lazio in data 11 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 29- nonies del d. lgs. n. 152/2006, istanza di modifica dell’A.I.A per l’“introduzione del Combustibile Solido Secondario qualificato come “end of waste" in quanto conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 (di seguito CSS—C, per distinguerlo dal CSS qualificato come rifiuto, di seguito CSS), da impiegarsi nell'impianto di cottura clinker (punto di emissione E11) dello stabilimento di Guidonia in parziale sostituzione dei combustibili fossili ad oggi impiegati (pet coke e carbon fossile) e nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 3 dell'art. 35 del DL. 77/2021”, muovendo dal presupposto per cui la modifica in esame rientra nella fattispecie della modifica “non sostanziale”, di cui all’art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, articolo 35 comma.
Il progetto di modifica prevede la realizzazione di una nuova unità impiantistica per il ricevimento, lo stoccaggio e il dosaggio del CSS-C prodotto, al punto di emissione E11 “Forno + Mulino crudo”, che verrà integrata agli impianti esistenti e con incremento da 12 a 15 dei viaggi giornalieri per il trasporto allo stabilimento.
Con nota prot. n. 82906 del 27 gennaio 2022, la Regione Lazio ha richiesto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento regionale n. 21/2021 (adottato con D.G.R. n. 736 del 9 novembre 2021) il supporto tecnico di ARPA Lazio, ai fini della valutazione in ordine al carattere “sostanziale o non sostanziale” della modifica richiesta e in relazione ad eventuali prescrizioni da inserire nella modifica autorizzativa richiesta.
Con nota del 10 febbraio 2022, ARPA Lazio ha qualificato l’intervento come integrante una modifica sostanziale, in particolare rilevando che: “- non è noto il quantitativo massimo di CSS-C per il quale si richiede l’autorizzazione, né l’effettiva percentuale di sostituzione del combustibile tradizionale;
- la modifica proposta comporta una variazione del quadro emissivo autorizzato, in quanto risultano attivate due nuovi sorgenti emissive;
- l’introduzione del CSS-C comporta un aumento del traffico indotto dalla cementeria di circa 3 viaggi al giorno, corrispondente all’1 % del totale dei viaggi in ingresso allo stabilimento di Guidonia;
- occorre altresì considerare l’eventuale produzione di emissioni che provochino un impatto olfattivo, tanto è vero che anche le BATC prevedono la possibilità di utilizzare una o una combinazione di tecniche che implichino oltre ai filtri a tessuto anche lavaggi a umido rispetto ai residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto si segnala che il Gestore non fornisce alcuna informazione al riguardo;
- con riferimento alle emissioni di acque reflue … si segnala all’AC la necessità di rivalutare se l’attuale modalità di gestione delle acque meteoriche rimanga congrua anche a seguito dell’attivazione delle nuove attività, rispetto al possibile incremento della contaminazione delle acque meteoriche; -l’utilizzo di CSS-C al forno di cottura n. 1 comporta l’applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Ciò implica la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell’AIA vigente rispetto a quanto previsto nell’Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo;
- per quanto riguarda infine il sistema di monitoraggio in continuo, per il quale il Gestore dichiara che l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione previsti al punto di emissione E11 e la loro taratura sono eseguiti in conformità alla norma EN 14181, si segnala la necessità di verificare l’eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza dell’aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché di un adeguamento dei valori limite ”.
Con successiva nota prot. n. 189149 del 24 febbraio 2022, la Regione Lazio ha comunicato alla società Buzzi che la sua richiesta di modifica va qualificata come modifica sostanziale e, pertanto, le ha imposto, ai sensi dell’art. 29- nonies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, di procedere con “ una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 .”
2. La società ha impugnato dinanzi al T.AR per il Lazio quest’ultimo provvedimento e il presupposto parere rilasciato da Arpa Lazio, mediante un ricorso articolato nei tre seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, del decreto semplificazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. l) e l-bis) del d.lgs. 152/2006. Violazione del d.m. 14 febbraio 2013, n. 22, c.d. decreto Clini. Violazione del divieto di non aggravamento del procedimento e dell’art. 1, comma 2 della l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, del decreto semplificazioni, sotto altro profilo;
III)Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3 del decreto semplificazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. eccesso di potere per violazione dei principi di non aggravamento, ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica .
3. Il T.ar. per il Lazio ha rigettato il ricorso.
4. La Società ha proposto appello (articolato in tre motivi di gravame), che, nella sostanza, reitera le censure prospettate nel giudizio di primo grado.
5. Si sono costituite nel giudizio la Regione Lazio e Arpa Lazio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. In vista dell’udienza del’8 giugno 2023 le parti hanno, con memorie e repliche, ulteriormente specificato e argomentato le rispettive posizioni giuridiche.
7. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità del provvedimento con il quale la Ragione Lazio ha imposto alla società appellante di procedere, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, a una nuova domanda di autorizzazione ambientale in relazione alla realizzazione di una nuova unità impiantistica per il ricevimento, lo stoccaggio e il dosaggio del CSS-C, meglio descritta nella parte in fatto, in ragione del ritenuto carattere “sostanziale” della modifica di carattere sostanziale.
2. L’appello è infondato.
3. Con un primo mezzo di gravame l’appellante ha dedotto l’erronea interpretazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 35, comma 3 del d.l. 77/2021 e 29-nonies del d. lgs. 152/2006.
Ad avviso dell’appellante, l’art. 35, comma 3, D.L. 77/2021, ha stabilito in modo chiaro i presupposti in presenza dei quali il CSS-C (quando conforme ai requisiti dell’art. 13 del D.M. 22/2013 e quindi da qualificarsi come “ end of waste ”) può essere introdotto nel ciclo produttivo in sostituzione dei combustibili fossili mediante una modifica non sostanziale dell’AIA.
In tale prospettiva, il CSS-C, quando conforme alle previsioni del citato D.M. 22/2013, perderebbe la caratteristica di rifiuto divenendo un “ end of waste ” , come tale insuscettibile di arrecare impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
In particolare, l’art 35, comma 3, D.L 77/2021, ha previsto che l’intervento di modifica sia sottoposto alla disciplina delle modifiche non sostanziali e comporti il mero aggiornamento del titolo autorizzativo quando, nel