Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-19, n. 202406559
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Pubblicato il 19/07/2024
N. 06559/2024REG.PROV.COLL.
N. 03585/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3585 del 2020, proposto da T M s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
Comune di Maruggio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana 5;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1936/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto, del Comune di Maruggio e della Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Antonietta Sgobba in sostituzione dell'Avv. Maria Cristina Lenoci, A L in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 555/2018 del T.a.r. Puglia - Lecce, di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti nel giudizio n. 688/2017, per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento:
- della nota prot. n. 21587/2018, comunicata il 5 luglio 2018, e della nota prot. n. 18805 del 12 giugno del 2018, con le quali la Provincia di Taranto, ha concluso negativamente la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto per la movimentazione dei sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d’accesso al porto turistico di Campomarino;
- della nota prot. n. 17406 del 31 maggio del 2018 della Provincia di Taranto, del provvedimento di diniego del Comune di Maruggio al progetto in esame in conferenza di servizi, del verbale di conferenza di servizi del 12 giugno del 2018;
- ove occorra, delle note prot. n. 36880 del 29 novembre 2017, prot. n. 35493, del 17 novembre 2017, prot. n. 32874 del 26 ottobre2017, prot. n. 29836 del 2 ottobre 2017 della Provincia di Taranto;
- delle note prot. n. 13676 del 13 novembre 2017 e prot. n. 11979 del 29 settembre 2017 del Comune di Maruggio;
- di tutti i verbali di conferenza di servizi della Provincia di Taranto;
- di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali.
Avverso la decisione la parte deduce l’erroneità della sentenza impugnata, nell’avere posto a fondamento dell’accoglimento la sentenza n.5925 del 2019 del Consiglio di Stato, sezione V, nonostante la stessa, per gli errori nei quali sarebbe incorso il giudice d’appello, fosse oggetto di revocazione nel giudizio n. 8959 del 2019.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Maruggio e la Provincia di Taranto per resistere all’appello.
3. La vicenda di cui alla controversia ha inizio il 19 luglio del 2001, quando la società T M s.p.a. ottenne dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione una concessione demaniale trentennale (d'ora innanzi CDM) n. 30/2001 avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di mq 10436 di area demaniale marittima e di mq 13.174 di specchio acqueo nel porto di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto.
La concessione consentiva la gestione di un "approdo turistico" ovvero, ai sensi dell’art. 2, lett. b), DPR 509/1997, la possibilità di fruire di una “porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari”.
Tuttavia la profondità del fondale marino del passo di accesso al porto, col tempo, è diminuita in modo anomalo (sino ad arrivare ad un pescaggio di appena mezzo metro), con conseguente impossibilità per le imbarcazioni di maggiore pescaggio di tipo A e B (le imbarcazioni di lusso) di raggiungere l’approdo turistico della società concessionaria. Per tali motivi, che da anni determinano grave danno all’esercizio della concessione, T M iniziò a sollecitare il Comune di Maruggio ad effettuare i lavori di dragaggio e di ripristino del suddetto passo d’accesso, escludendo, sin dalle prime interlocuzioni avute con il concedente, che lo specchio acqueo in questione fosse ricompreso nella concessione.
Ciò non pertanto, il Comune di Maruggio pretendeva di addebitare alla parte appellante gli oneri economici dei lavori di dragaggio, leggendo, a dire di quest’ultima, in modo illogico, gli atti della concessione CDM 30/2001 sottoscritta e rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Sicché, con deliberazione n. 165 del 19 luglio del 2016, l’ente locale stabiliva che il realizzando progetto sarebbe stato finanziato dalla società T M, nonostante si trattasse di lavori molto impegnativi sotto tutti i punti di vista e nonostante - a dire dell’appellante - il “Piano di monitoraggio e manutenzione”, Allegato alla CDM 30/2001 escludesse espressamente, e in maniera inequivoca, l'intervento di dragaggio dagli oneri a carico di T M.
Con nota prot. n. 4029 del 5 aprile del 2017 il Comune di Maruggio rigettava l’istanza di riesame formulata dalla società appellante diffidandola, al contempo, al pagamento di € 9.760,00 per caratterizzazione ambientale, € 22.570,00 per indagini geognostiche, € 45.567,00 per monitoraggio ambientale, per l’importo complessivo di € 77.897,00.
Al fine di avere chiarezza sulla disciplina della concessione 30/2001, con nota prot. n. 4711 del 13 marzo del 2013 il servizio demanio della Regione Puglia aveva, nel frattempo, chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmatario della CDM 30/2001, di conoscere se, tra le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria indicate all’art. 6, lettera h), dell’atto di concessione in argomento, dovessero essere ricompresi anche “i lavori di dragaggio nella parte esterna all’area in concessione (parte peschereccia e imboccatura portuale)” .
Il Ministero interpellato rispondeva con la nota prot. n. 8938 del 24 marzo del 2017, a firma del dirigente per la vigilanza sulle attività portuali del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che escludeva che l’onere di manutenzione straordinaria per il ripristino dei fondali potesse essere posto a carico del concessionario.
Ciò nonostante il servizio demanio regionale, con la nota prot. n. 11381 del 18 maggio del 2017, andando in contrario avviso, precisava che il dragaggio del passo d’accesso al porto, esterno alla concessione del porto turistico, ricadeva comunque tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l’art. 6, lett. h), della concessione pone tra gli obblighi, i cui costi sono a carico di T M.
Con la stessa nota l’ufficio regionale invitava dunque “la Società concessionaria a concertare con l’Amministrazione comunale le modalità di rimborso degli oneri finanziari necessari per la realizzazione degli interventi di dragaggio e manutenzione del porto di Campomarino, con l’avvertenza che in mancanza, si sarebbe proceduto all’avvio del procedimento di cui all’art.47 Cod. Nav., non potendosi tollerare oltremodo, lo stato di scarsa manutenzione dei fondali in cui versa attualmente l’opera portuale di Maruggio”.
Nel frattempo la parte appellante, per superare l’inerzia del Comune di Maruggio e limitarne i danni, aveva chiesto alla Provincia di Taranto di avviare una conferenza di servizi per l’approvazione del “progetto per la movimentazione dei sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d’accesso al porto turistico di Campomarino e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa”, con valutazione di impatto ambientale e rilascio delle autorizzazioni per l'avvio dei lavori, progetto che peraltro aveva già positivamente superato la validazione ambientale, sanitaria e paesaggistica di ARPA, Provincia, Ministero dei Beni Culturali e Regione Puglia, che infatti rilasciavano parere favorevole al ripascimento delle dune costiere di Campomarino con i sedimenti marini provenienti dal fondale del porto.
Nel corso della conferenza di servizi del 20 aprile del 2017, il responsabile SUAP nonché dell’ufficio demanio del Comune di Maruggio dichiarava “l’esclusiva titolarità del Comune ad effettuare i lavori nelle aree oggetto di conferenza”, richiamando quanto stabilito dalla nota Regione Puglia prot. n. 18433 dell’1 dicembre del 2016 e le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, L. R. 20/2000. Nella stessa seduta l'Amministrazione comunale chiedeva ed otteneva il rinvio della conferenza di servizi da parte della Provincia, al fine di dirimere con T M presunti “aspetti di natura giuridica relativi alla titolarità del soggetto proponente”
Nella successiva conferenza di servizi del 22 maggio del 2017 il Comune di Maruggio non era però presente con alcun rappresentante.
Non essendo stata riconvocata la conferenza di servizi, T M proponeva ricorso il 23 maggio del 2017, introduttivo del giudizio n. 688/2017 innanzi al TAR Puglia Lecce per l’annullamento dei provvedimenti con i quali:
a) il Comune di Maruggio aveva addebitato alla società concessionaria i costi del progetto e dei lavori funzionali al ripristino del passo di accesso al porto di Campomarino nello specchio acqueo esterno all'area in concessione,
b) la Regione Puglia aveva imposto a T M l'obbligo di “concertare” con il Comune di Maruggio le modalità di rimborso in favore del Comune degli stessi costi, a pena di decadenza dalla concessione;
c) la Provincia di Taranto aveva condizionato alla volontà del Comune di Maruggio l'approvazione nella conferenza di servizi del progetto proposto dalla società concessionaria per il ripristino del passo di accesso al porto di Campomarino.
Successivamente alla proposizione del ricorso n.688/2017, la Provincia di Taranto convocava una nuova seduta della conferenza di servizi per il giorno 26 giugno 2017, nella quale il sindaco del Comune di Maruggio, dopo aver precisato che il progetto presentato dalla società T M non era sufficiente a risolvere le problematiche insistenti su tutta l'area portuale e, in quanto unico titolato (secondo la L. R. 20/2000 art.15 co.2) ad effettuare le operazioni di dragaggio, si riservava di inviare entro 15 giorni, “un opportuno progetto definitivo completo di analisi e studi batimetrici che potesse sostituire l'attuale nel procedimento in corso”.
Trascorsi tre mesi, la Provincia di Taranto convocava la conferenza di servizi del 29 settembre del 2017, nel corso della quale il sindaco del Comune di Maruggio allegava la nota prot. n.11979 del 29 settembre del 2017, con la quale esprimeva parere contrario al progetto esaminato dalla conferenza di servizi, dichiarandosi disponibile “alla chiusura favorevole della conferenza richiesta dalla società T M spa ove il progetto da quest'ultima presentato fosse integrato con gli interventi previsti da quello Comunale per la parte attualmente interessata dai lavori ovvero quella inerente ogni altro specchio acqueo non in concessione alla T M spa”.
Con nota prot. n. 29836 del 2 ottobre del 2017 la Provincia concludeva negativamente la seduta di conferenza di servizi, prendendo atto del parere contrario del Comune di Maruggio e dichiarando il progetto “improcedibile per incompetenza del Soggetto istante”.
A fondamento delle proprie determinazioni la Provincia richiamava la ricordata nota prot. n. 18433 dell’1 dicembre del 2016 della Regione Puglia servizio demanio e patrimonio, nella parte in cui attribuiva a T M l’onere di sottoscrivere un contratto di “sponsorizzazione” con il Comune di Maruggio funzionale al finanziamento dei lavori di dragaggio dei fondali esterni all'area in concessione, nel quale la società avrebbe dovuto “ esplicitamente rinunciare a rivalersi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune costiero o di qualsiasi altra Amministrazione (Provincia, Regione, Stato) dei costi sostenuti per i lavori in oggetto”.
Nella seduta del 15 novembre del 2017 la Provincia di Taranto dichiarava nuovamente improcedibile la conferenza di servizi in assenza del parere favorevole del Comune.
T M chiedeva l’annullamento di tali determinazioni, comunicate dalla Provincia con nota prot. n. 35493 del 17 novembre del 2017 e nota prot. n. 36880 del 29 novembre del 2017, con motivi aggiunti dell’11 dicembre del 2017, e ulteriori motivi aggiunti del 28 dicembre del 2017, innanzi al TAR Puglia - Lecce nel giudizio n. 688/2017.
Con sentenza n. 555 del 5 aprile del 2018 l’adito TAR accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati e evidenziando come fosse “del tutto contraddittorio sostenere che l’attività di escavazione dei fondali competa al Comune, e i relativi costi debbano pur tuttavia essere addebitati al concessionario … la determinazione del Comune, volta a far ricadere sulla concessionaria i costi di dragaggio e raccolta alghe, è illegittima, e va pertanto annullata”.
All’esito della conferenza di servizi del 12 giugno 2018, convocata per l’esecuzione della sentenza, la Provincia di Taranto ne disponeva l’archiviazione con la seguente motivazione: “… Preso atto inoltre del parere legale del Settore Avvocatura della Provincia di Taranto giusta nota prot. prov.le n.17406 31.05.2018 … si ritiene che il Comune di Maruggio sia il solo titolare dell’attuazione dei lavori di dragaggio di che trattasi (funzione amministrativa e oneri) e pertanto le istanze presentate dalla Società T M spa sono da considerarsi improcedibili per non competenza del Soggetto istante” .
Nella stessa conferenza il sindaco del Comune di Maruggio dichiarava che: “il TAR entra soltanto nel merito della definizione delle competenze relative ai costi dei lavori di dragaggio, sostenendo che la T M non è soggetto titolato a sostenere gli stessi. … Si dichiara inoltre di aver partecipato all’avviso emesso dalla Regione Puglia nel mese di aprile e si resta in attesa del risultato relativo alla valutazione tecnico/economica del progetto presentato, fondamentale per effettuare i lavori di dragaggio nella parte non in concessione”.
Tali nuovi provvedimenti erano impugnati da T M innanzi al TAR Lecce con ricorso n. 1061/2018, a tutela dell’interesse della società concessionaria all’approvazione della proposta, da eseguire in caso di ulteriore inerzia del Comune di Maruggio, salvo il risarcimento del danno.
Il Comune di Maruggio nel frattempo proponeva appello avverso la sentenza n. 555 del 2018, deducendo un unico articolato motivo, secondo cui spetterebbe a T M l’onere economico dei lavori di dragaggio nel passo di accesso al porto di Campomarino.
Avverso la medesima sentenza 555/2018 del TAR Lecce T M ha proposto appello incidentale.
Con sentenza n. 5925 del 28 agosto del 2019 il Consiglio di Stato Sez. V ha accolto l’appello del Comune di Maruggio, affermando che – pur essendo “controversa – nel quadro regolatorio complessivamente e gradatamente prefigurato dal disciplinare della concessione demaniale n. 30/2001, dalla cornice normativa delle disposizioni di settore e, in via residuale, dai principi generali della materia – la spettanza (al Comune di Maruggio, nella qualità di ente concedente, ovvero alla società partecipata T M s.p.a., quale concessionaria) della competenza a realizzare, a scopo manutentivo, le attività di dragaggio dei fondali e di rimozione delle alghe all’interno dell’area portuale interessata dalla concessione marittima (e – segnatamente – dello specchio acqueo del passo di accesso al porto, esterno all’area in concessione) e, comunque, la incombenza dei relativi oneri economici” – spettava “a T M spa, in qualità di concessionario del porto turistico, sia la competenza che l’onere economico dei lavori di dragaggio nella parte esterna al perimetro della concessione demaniale”.
La sentenza 5925/2019 è stata impugnata dalla parte appellante, innanzi al Consiglio di Stato con ricorso per revocazione n. 8959/2019, in quanto ritenuta viziata da errori di fatto e omessa pronuncia.
Il TAR Puglia Lecce con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso n. 1061/2018 motivata richiamando quanto stabilito dalla richiamata sentenza n. 5925/2019 del Consiglio di Stato.
Infine, con sentenza n. 7692 del 4 dicembre 2020, il Consiglio di Stato pronunciandosi definitivamente sul richiamato ricorso per revocazione lo ha dichiarato inammissibile.
4. L’unico motivo di appello contesta alla sentenza gravata di avere erroneamente posto a fondamento dell’accoglimento del rigetto del ricorso la sentenza n. 5925/2019 del Consiglio di Stato Sez. V, oggetto di revocazione nel giudizio n.8959/2019.
Nella prospettazione dell’appellante la sentenza gravata sarebbe erronea, così come errata è la sentenza 5925/2019 del Consiglio di Stato che,